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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31012/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alsecondo motivo di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza formulata nell’interessedi XXXXXXXXX intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizionedalle sentenze di cui ai nn. 2), 3), e 5) del certificato del casellario giudiziale inRiconosciuta la continuazione solo in relazione alle sentenze di cui ai nn. 3) e5) del certificato del casellario, ha rideterminato la pena unica complessiva inventidue anni e otto mesi di reclusione.A ragione del diniego parziale ha posto l’eterogeneità dei reati giudicati,trattandosi, da un canto, del reato di rapina e, dall’altro, del delitto dipartecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico e dei relativi reati-fine;ha, inoltre, escluso il dedotto stato di tossicodipendenza quale elementounificatore, poiché la relativa certificazione era risalente nel tempo e noncoerente con l’epoca di commissione dei reati oggetto dell’istanza.2.

Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv.Renzo, e deduce tre motivi.2.1.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione, avendo l’ordinanzaimpugnata omesso di valutare la pur richiesta applicazione della disciplina dellacontinuazione relativamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Lecce del 30 novembre 2011.

Avverte, infatti, il ricorrente chel’incidente di esecuzione riguardava non solo le sentenze inserite nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 124/2025, ma anche lasentenza da ultimo citata, contenuta in una seconda e separata istanza.2.2.

Con il secondo motivo denuncia come illogica la motivazione inrelazione alla rideterminazione del quantum della pena irrogata a fronte dellariconosciuta continuazione, parametrata nella misura di due anni e otto mesi direclusione, senza l’analitica indicazione della pena base per il reato più grave edegli aumenti operati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.2.3.

Con l’ultimo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe – quanto alrigetto parziale dell’istanza – disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente avuto riguardo all’identità dell’arco temporale di commissione e allacircostanza che l’operatività della condotta associativa si estendeva anche alluogo di consumazione dei reati di rapina e sequestro, peraltro commessi a causadello stato di tossicomania, accertato documentalmente come risalente neltempo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo (permero lapsus calami indicato come terzo).In data 1° maggio 2926 la difesa del ricorrente ha depositato memoria concui ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1. Il primo motivo è fondato.Risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della naturaprocessuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv.220092), che l’istanza originaria di applicazione della disciplina dellacontinuazione era stata formulata limitatamente alle sentenze ricompresenell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Lecce in data 4 marzo 2025.

Successivamente, conun’ulteriore istanza ritualmente depositata al giudice dell’esecuzione, la difesaaveva integrato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazionecon riferimento alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 12.1.2012, di condanna per il reato dicui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27.7.2010 in Vernole,indicata al n. 1) del certificato del casellario giudiziale in atti.Su tale richiesta il Giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso qualsiasivalutazione, sicché l’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame sul punto.2.

È del pari fondato il secondo motivo di ricorso.2.1.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216).

In particolare, Sez.

U. Pizzone, la Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.

2.2. Nel caso in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudicedell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi.In primo luogo, ha considerato reato più grave «quello di cui alla sentenzasub 3)» (ovverosia quella in data 10.4.2024 dalla Corte di appello di Lecce,irrevocabile il 28.1.2025) e ha considerato come pena base quella di venti anni direclusione, ossia la pena da quel Giudice complessivamente irrogata per i reati dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e numerose ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990.In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – unavolta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale diventidue anni e otto mesi di reclusione per la ritenuta continuazione con i fattigiudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 29.6.2020,irrevocabile il 21.5.2021, di condanna per i reati previsti dagli artt.74 e 73d.P.R. 309 del 1990, avendo omesso, con riferimento agli aumenti interni ex art.81 cod. pen., anche qualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazionedel giudice di cognizione.

L’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame anche su tale punto.3.

A diversa conclusione deve pervenirsi per l’ultimo motivo di ricorso.3.1.

Non è superfluo ricordare che il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini divita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originariedeterminazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabilein sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3.2.

Osserva il Collegio che, con riferimento alla sentenza della Corte diappello di Bologna in data 28.9.2016, definitiva il 11.7.2011, di condanna per ireati di cui agli artt. 110, 628 co. 3 n. 1, 2 e 3-bis cod. pen. e 110, 605 cod.pen., l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e hadato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, la natura del tuttoeterogenea dei reati, estranei all’oggetto del sodalizio.Ricordato, inoltre, che lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen.,deve essere valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato sianocollegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art.81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4,Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005), nel caso di speciel’ordinanza impugnata non ha per nulla dimenticato di considerare l’incidenza, aifini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, della dedotta condizionetossicomanica, ma al riguardo ha motivatamente ritenuto non provata l’anzidettacondizione al momento della commissione dei fatti, siccome documentata perun’epoca di gran lunga precedente alla commissione dei fatti giudicati.4.

I rilievi sin qui svolti impongono di annullare l'ordinanza impugnatalimitatamente ai punti suindicati, con rinvio al giudice a quo, in diversacomposizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondentenuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa considerazione, ai finidella continuazione, del reato giudicato con la sentenza emessa dal Gup delTribunale di Lecce in data 30.11.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto eal trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Lecce.

Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alsecondo motivo di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza formulata nell’interessedi XXXXXXXXX intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizionedalle sentenze di cui ai nn. 2), 3), e 5) del certificato del casellario giudiziale inRiconosciuta la continuazione solo in relazione alle sentenze di cui ai nn. 3) e5) del certificato del casellario, ha rideterminato la pena unica complessiva inventidue anni e otto mesi di reclusione.A ragione del diniego parziale ha posto l’eterogeneità dei reati giudicati,trattandosi, da un canto, del reato di rapina e, dall’altro, del delitto dipartecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico e dei relativi reati-fine;ha, inoltre, escluso il dedotto stato di tossicodipendenza quale elementounificatore, poiché la relativa certificazione era risalente nel tempo e noncoerente con l’epoca di commissione dei reati oggetto dell’istanza.2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv.Renzo, e deduce tre motivi.2.1. Con il primo lamenta il vizio di motivazione, avendo l’ordinanzaimpugnata omesso di valutare la pur richiesta applicazione della disciplina dellacontinuazione relativamente alla sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Lecce del 30 novembre 2011. Avverte, infatti, il ricorrente chel’incidente di esecuzione riguardava non solo le sentenze inserite nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 124/2025, ma anche lasentenza da ultimo citata, contenuta in una seconda e separata istanza.2.2. Con il secondo motivo denuncia come illogica la motivazione inrelazione alla rideterminazione del quantum della pena irrogata a fronte dellariconosciuta continuazione, parametrata nella misura di due anni e otto mesi direclusione, senza l’analitica indicazione della pena base per il reato più grave edegli aumenti operati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.2.3. Con l’ultimo motivo deduce che il giudice a quo avrebbe – quanto alrigetto parziale dell’istanza – disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente avuto riguardo all’identità dell’arco temporale di commissione e allacircostanza che l’operatività della condotta associativa si estendeva anche alluogo di consumazione dei reati di rapina e sequestro, peraltro commessi a causadello stato di tossicomania, accertato documentalmente come risalente neltempo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo (permero lapsus calami indicato come terzo).In data 1° maggio 2926 la difesa del ricorrente ha depositato memoria concui ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  1. Il primo motivo è fondato.Risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della naturaprocessuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv.220092), che l’istanza originaria di applicazione della disciplina dellacontinuazione era stata formulata limitatamente alle sentenze ricompresenell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Lecce in data 4 marzo 2025. Successivamente, conun’ulteriore istanza ritualmente depositata al giudice dell’esecuzione, la difesaaveva integrato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazionecon riferimento alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 12.1.2012, di condanna per il reato dicui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27.7.2010 in Vernole,indicata al n. 1) del certificato del casellario giudiziale in atti.Su tale richiesta il Giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso qualsiasivalutazione, sicché l’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame sul punto.2. È del pari fondato il secondo motivo di ricorso.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazionedella pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenzeciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunitoin continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp.successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice dellacognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli giàriuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).  Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice,titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendereconcretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridicoseguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente ilsemplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216). In particolare, Sez. U. Pizzone, la Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nelrispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermarel'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già consideratisatellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la penabase (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sulpunto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesimadosimetria in sede cognitiva.  2.2. Nel caso in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudicedell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi.In primo luogo, ha considerato reato più grave «quello di cui alla sentenzasub 3)» (ovverosia quella in data 10.4.2024 dalla Corte di appello di Lecce,irrevocabile il 28.1.2025) e ha considerato come pena base quella di venti anni direclusione, ossia la pena da quel Giudice complessivamente irrogata per i reati dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e numerose ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990.In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – unavolta fissata la pena base per il più grave reato – è giunto alla pena finale diventidue anni e otto mesi di reclusione per la ritenuta continuazione con i fattigiudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 29.6.2020,irrevocabile il 21.5.2021, di condanna per i reati previsti dagli artt.74 e 73d.P.R. 309 del 1990, avendo omesso, con riferimento agli aumenti interni ex art.81 cod. pen., anche qualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazionedel giudice di cognizione. L’ordinanza dev’essere annullata per nuovo esame anche su tale punto.3. A diversa conclusione deve pervenirsi per l’ultimo motivo di ricorso.3.1. Non è superfluo ricordare che il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini divita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originariedeterminazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabilein sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da unamotivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1,n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3.2. Osserva il Collegio che, con riferimento alla sentenza della Corte diappello di Bologna in data 28.9.2016, definitiva il 11.7.2011, di condanna per ireati di cui agli artt. 110, 628 co. 3 n. 1, 2 e 3-bis cod. pen. e 110, 605 cod.pen., l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e hadato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, la natura del tuttoeterogenea dei reati, estranei all’oggetto del sodalizio.Ricordato, inoltre, che lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen.,deve essere valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato sianocollegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art.81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4,Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005), nel caso di speciel’ordinanza impugnata non ha per nulla dimenticato di considerare l’incidenza, aifini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, della dedotta condizionetossicomanica, ma al riguardo ha motivatamente ritenuto non provata l’anzidettacondizione al momento della commissione dei fatti, siccome documentata perun’epoca di gran lunga precedente alla commissione dei fatti giudicati.4. I rilievi sin qui svolti impongono di annullare l'ordinanza impugnatalimitatamente ai punti suindicati, con rinvio al giudice a quo, in diversacomposizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondentenuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.  P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa considerazione, ai finidella continuazione, del reato giudicato con la sentenza emessa dal Gup delTribunale di Lecce in data 30.11.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto eal trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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