CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 dicembre 2025
Cassazione n. 01855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex art. 39- 1bis c.p.c. iscritt o al n. 24229/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso l a sentenza della Corte di Cassazione n. 9318 /2024, depositata in data 8 aprile2024. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art. 39-1bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c., la sentenza n. 9318/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato al n.r.g. 6694/2016, con la quale era stato rigettato il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] -Sentenza di cassazione - Errore di fatto revocatorio - Erronea supposizione di un motivo di ricorso incidentale -Esclusione cassazione proposto dallacontribuente (ed affidato a quattro motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 907/04/2015. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un a vviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali e conseguenti sanzioni, con il quale l’Ufficio revocava i benefici cd “prima casa” richiesti in relazione all’atto di compravendita del 29.11.2011, avente ad oggetto una unità immobiliare composta da tre piani collegati tra loro e box acquistata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto aventi natura di lusso ex art 7 del d.m. 2 agosto 1969; il ricorso alla CTP veniva dichiarato inammissibile con decisione riformata in appello dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello della contribuente annullando la pretesa fiscale limitatamente all’applicazione delle sanzioni. 2. La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. La ricorrente ha depositato, in data 24 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di revocazione la contribuente deduce un error in procedendo, ovvero l’avere la CTR erroneamente supposto un motivo di ricorso incidentale non dedotto da parte dell’Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto le sanzioni. In punto di fatto premette che il giudice di appello aveva accolto parzialmente l’originario ricorso, annullando l’avviso impugnato limitatamente alle sanzioni (dichiarate non applicabili). Avverso detta decisione solo la ricorrente proponeva ricorso per cassazione volto all’annullamento dell’avviso anche in relazione alle imposte. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9318/2024, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente compensando le spese di lite; l’atto impositivo veniva, quindi, confermato nei confini tracciati dalla CTR, ovvero limitatamente alle imposte. Nell’ordinanza, però, venivano richiamate le sezioni unite n. 13145/2022 e si affermava ‘la legittimità del provvedimento impugnato anche quanto alle sanzioni applicate’. La difesa della contribuente riteneva tale affermazione un mero obiter dictum e chiedeva, quindi, all’Agenzia delle entrate di poter pagare unicamente le imposte; l’Ufficio rispondeva che in realtà l’avviso era stato confermato nella sua interezza, avendo la Corte di Cassazione accolto un motivo di ricorso incidentale proposto dal patrono erariale. Di qui la necessità di proporre la domanda di revocazione in via cautelativa. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c., ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443). L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali. 2.2. Con particolare riferimento alla mancata rilevazione di un giudicato interno questa Corte ha chiarito che il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all’ignoranza della "regula juris", rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c.(ex multis, Cass. 10930/2017). 2.3. Nella specie, pertanto, nessun errore di fatto revocatorio affigge la sentenza impugnat a , atteso che non solo l’erronea mancata supposizione di un giudicato interno non integra un vizio sussumibile sotto il parametro di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., ma anche e soprattutto perché la Corte non ha affatto confermato l’avviso impugnato nella sua interezza, ovvero anche con riferimento alle sanzioni. Invero, come espressamente ammesso dall’Agenzia nell’odierno controricorso (pag. 9), l’Ufficio non aveva proposto ricorso incidentale volto alla riforma del capo della decisione della CTR relativa all’annullamento delle sanzioni, né la modifica della sentenza di appello in parte quapoteva originare dal quarto motivo di ricorso per cassazione della contribuente, con il quale veniva chiesta l’applicazione del nuovo regime introdotto con il d.lgs. n. 23/2011. La contraria tesi sostenuta dall’Ufficio (ancora pag. 9 del controricorso) non può, all’evidenza, essere accolta in quanto con il detto motivo la contribuente mirava all’annullamento totale (quindi, anche delle imposte) dell’avviso in virtù della nuova normativa e non aveva mai chiesto, ovviamente, la declaratoria di legittimità dell’avviso nella sua interezza. Inoltre, nel dispositivo non vi è traccia alcuna della riforma della sentenza della CTR in punto di sanzioni, perciò deve ragionevolmente ritenersi che l’affermazione, nella sentenza impugnata, circa la legittimità del ‘provvedimento impugnato anche quantoalle sanzioni applicate’ sia un mero obiter dictum , inidoneo ad inficiare quanto statuito nel dispositivo. Alla luce di tutti i sopra elencati elementi, in applicazione del principio della prevalenza, in caso di contrasto, del dispositivo sulla motivazione (v. Cass. 26/07/2025 n. 21521/2005), deve ritenersi che la Corte abbia effettivamente voluto confermare la decisione della CTR in punto di sanzioni. 3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il comportamento preprocessuale serbato dall’Ufficio integra una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del presente giudizio tra le parti. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato