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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18044/2026

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istri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il15.05.2025 R.G.N. 4160/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Numero registro generale 12447/2025Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18044/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 05/06/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti dell’I.N.P.S. inconsiderazione della mancata costituzione.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il15.05.2025 R.G.N. 4160/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Numero registro generale 12447/2025Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18044/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 05/06/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Nulla sulle spese nei confronti dell’I.N.P.S. inconsiderazione della mancata costituzione. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]