CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 16244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza del 20 gennaio 2026, con cui la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile l’istanza di revisione avverso la sentenza di condanna per il delittodi calunnia, emessa dalla Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2024con ordinanza n. 25191 della Corte di cassazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per iltramite del proprio difensore, con atto unico, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 634 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello espresso un’anticipatavalutazione di merito, senza la garanzia del contraddittorio, riferita ai procedimenti conclusi ea circostanze del tutto estranee ai medesimi.2.2 Con i motivi secondo, terzo e quarto, si deduceviolazione di legge e vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 630 e 634 cod.proc. pen., per avere la Corte territoriale eluso la valutazione circa l’astratta idoneità delleprove introdotte una dichiarazione olografa e una consulenza tecnica fotografica a ribaltarel’esito delle precedenti decisioni di condanna. Con particolare riguardo alla dichiarazionescritta del Sagheddu, la difesa sostiene che la Corte d’appello si sarebbe limitata a uncontrollo peraltro non richiesto nella fase preliminare di delibazione circa la formaleautenticità del documento prodotto, senza però valutare la potenziale idoneità delladichiarazione a comprovare l’assenza del dolo di calunnia in capo agli imputati. Con riguardoalla consulenza tecnica, la Corte, con motivazione illogica, non ha considerato come laprova mirasse non già a contestare l’abuso edilizio, bensì a dimostrare la buona fede deidenuncianti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Deve disattendersi la censuradifensiva volta a criticare il riferimento, operato in parte motiva sub lett. c), ai pregressigiudizi di merito o a circostanze, secondo la difesa, estranee al giudizio di revisione. Comechiarito, già decenni addietro, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio direvisione, le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio passanonecessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l'accertamentodell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, consideratenelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998,Bompressi, Rv. 211458 - 01). Sulla falsariga di tale principio, si è puntualizzato, di recente,che «il vaglio sinergico delle prove postula la capacità di ciascuno dei nuovi elementi diincidere in qualche modo, anche se in maniera non individualmente decisiva, sui fattiaccertati con la condanna definitiva, sì che messi in correlazione con altri elementi possanoraggiungere, in via prognostica, il risultato perseguito» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R.,Rv. 288137 – 02, in motivazione, par. 4.1). In altri termini, la valutazione preliminare circa l’idoneità dei nuovi elementi dedotti adimostrare ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte leprove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen., riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle provevecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi,concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gliapprofondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, unapenetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e propriogiudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 - 01). Tanto premesso, ove si guardi alla motivazione resa dai giudici d’appello nel casoin scrutinio, non può condividersi la critica dei ricorrenti, posto che il confronto tra le provenuove e il pregresso compendio probatorio, operato dalla gravata sentenza, costituisce partenon soltanto legittima, bensì necessaria, della valutazione da parte del giudice chiamato aesprimersi sulla revisione della sentenza di condanna. A proposito di tale necessariavalutazione di raffronto, non sarà superfluo richiamare quanto indicato dal Supremoconsesso di questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, P.g. in proc. Pisano,Rv. 220443-01), secondo cui, al rilievo dei nuovi elementi introdotti, deve seguire unavalutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, anche congiunta a quelle delprecedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, secondo un rapporto di"riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorioconseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018 - dep. 2019,Dessolis, Rv. 275619-01). Da quanto fin qui esposto, deriva che la doglianza circa il riferimento, operato dallaCorte distrettuale, ai procedimenti conclusi, deve ritenersi infondata. 2.1 Quanto, infine, alla distinta censura contenuta sempre nel motivo in esamesecondo cui la Corte territoriale avrebbe indebitamente anticipato una valutazione di meritocirca la mancata idoneità, quale prova nuova, della dichiarazione autografa del Sagheddu,essa è infondata, lambendo, invero, l’inammissibilità. Con razionale apprezzamento, affattoesente dai dedotti vizi, la Corte d’appello ha escluso che la dichiarazione manoscritta inquestione priva finanche di autenticazione e senza conforto di un documento d’identitàallegato fosse idonea a costituire prova nuova, nel senso dell’art. 630, lett. c), cod. proc.pen., e a determinare, quindi, il proscioglimento. Emergendo ictu oculi l’inidoneità del nuovoelemento introdotto dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 – 01:«è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su […] proveche, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effettodemolitorio del giudicato»), non può che condividersi la decisione avversata, del tuttocoerente con i principi, elaborati dal questa Corte, secondo cui, allorché la nuovaprova consista in dichiarazioni testimoniali, essa deve avere la forza di ribaltare il costruttoaccusatorio (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291 – 01). 3. I restanti motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici, non confrontandosi iricorrenti, in maniere critica ed effettiva, con quanto esplicitato in motivazione dalla Corteterritoriale. Con riguardo alla dichiarazione scritta del Sagheddu, si sono già esposte (retro,sub 2.1) le ragioni, correttamente evidenziate dalla Corte distrettuale, per cui un documentodeprivato di ogni concreta riconducibilità della dichiarazione stessa al teste potesseconsiderarsi alla stregua di un elemento di prova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod.proc. pen. Sul punto, le astratte notazioni difensive circa il principio della “libertà delle forme”,che la Corte avrebbe mancato di apprezzare nel valutare la dichiarazione prodotta, siscontrano col principio, che s’intende qui ribadire, secondo cui «in tema di revisione, lavalutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici,senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). Rispetto, infine, alla consulenza tecnica di parte, le censure difensive eludono ilconfronto con quanto chiarito dalla Corte d’appello, con motivazione logica, a proposito dellamancata decisività della consulenza prodotta. Sul punto, la ratio decidendi della gravatadecisione va individuata nel punto in cui si è evidenziato come la condanna degli imputati sifosse basata essenzialmente su dati documentali e, segnatamente, sul verbale redatto daidue pubblici ufficiali e sulla denuncia-querela degli imputati. Orbene, rispetto a tali pregresserisultanze documentali, sottoposte, nei giudizi di merito a reciproco confronto e risultatedecisive ai fini dell’ascrizione di responsabilità, la consulenza di parte, espletata sullefotografie allegate al verbale (relativo peraltro si è chiarito in motivazione non a unsopralluogo, come affermato dai ricorrenti, ma alla mera segnalazione preliminare diirregolarità) redatto dai due pubblici ufficiali calunniati, è risultata priva di ogni decisività.Infatti, è dal verbale dei due tecnici comunali che è emersa, secondo quanto risulta inmotivazione, l’attendibilità dell’esposto, pervenuto all’Ufficio comunale, relativo all’inizio dilavori abusivi compiuti dai ricorrenti; dato, quest’ultimo, mai contestato dai medesimi nelcorso dei giudizi di merito, come sottolineato dalla Corte distrettuale. Pertanto, l’assunto difensivo secondo cui la consulenza espletata sulle fotografiepoteva dimostrare la buona fede dei denuncianti è stato adeguatamente disatteso dallaCorte d’appello, che ha valutato inconferente a tal fine, rispetto all'impianto probatorio giàesistente, la prova dedotta come "nuova", verificandone l'incapacità a scalfire ilragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 1969 del20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01: «in tema di revisione, anche nella faserescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementiaddotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacatoricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili dinon persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delleallegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]