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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12486/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato, limitatamente al delitto ascrittogli al capo 11) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 3 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare, confermandola nel resto.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Prestifilippo, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo undici motivi di ricorso e, segnatamente: 1) la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata, al pari di quella del titolo cautelare genetico, difetterebbe della valutazione autonoma degli elementi probatori; 2) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1), in quanto il Tribunale di Palermo non avrebbe evidenziato alcun significativo elemento sulla scorta del quale poter affermare che i rapporti e i legami del ricorrente con i Greco assurgano all'organicità di un legame associativo; 3) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alle estorsioni aggravate, consumate e tentate, contestate ai capi 7), 8), 9) e 10) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen.

Rilevano i difensori che la riscossione delle «sensalerie» sarebbe, infatti, attività pienamente lecita, in quanto riconducibile allo schema negoziale della mediazione in materia immobiliare, e, comunque, ancora in voga in un contesto sociale assai arretrato quale quello di [OSCURATO:PERSONA] - Ciaculli.

Ad avviso dei difensori, dunque, considerare la riscossione della «sensalerie» quale una forma di estorsione integrerebbe un evidente travisamento del fatto.

Con riferimento al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, sarebbe stato lo stesso padre del prominente venditore a giustificare il ripensamento, dicendo di «aver trovato di meglio» e, dunque, sarebbe insussistente la «minaccia silente» ipotizzata dalla pubblica accusa.

Con riferimento al delitto contestato al capo 8), inoltre, nel dialogo tra il Prestifilippo e il Bombolino non sarebbero intervenuti condizionamenti o minacce e, comunque, anche a condividere la motivazione del Tribunale, si sarebbe in presenza di un delitto tentato e non già consumato.

Con riferimento al delitto contestato al capo 9), le somme destinate ad altri soggetti sarebbero state rappresentate dalla percentuale dovuta al socio [OSCURATO:PERSONA] e non alla consorteria mafiosa.«Gli azzoppati sarebbero, inoltre, non già gli affiliati detenuti, come ritenuto dal Tribunale del riesame, ma persone che versano in condizioni economiche precarie.

Con riferimento al delitto contestato al capo 10), da ultimo, le somme riscosse sarebbero state effettivamente dovute a titolo di mediazione, in quanto era stato proprio il ricorrente a procurare il contatto tra venditore e acquirente.

Arbitraria ed illogica sarebbe, inoltre, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-6/5.1 cod. pen. con riferimento a tali delitti. 4) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen.

Ad avviso dei difensori, manifestamente illogica sarebbe la lettura fornita dal Tribunale delle intercettazioni telefoniche riferibili ad altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al delitto contestato al capo 4).

Con riferimento al delitto contestato al capo 5), il Tribunale, inoltre, non avrebbe dimostrato che oggetto del prelievo abusivo sia acqua per la quale il Prestifilippo non abbia corrisposto il prezzo dovuto al consorzio. 5) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente. 6) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 3) della rubrica, in quanto dai servizi di osservazione svolti non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna certezza in ordine alle piante nella disponibilità del ricorrente e del Salerno. 7) il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3 bis) della rubrica, in quanto dalle intercettazioni non sarebbero desumibili elementi indiziari atti a dimostrare un contributo del ricorrente alla coltivazione della sostanza che aveva condotto all'arresto dell'Olivieri. 8) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata ai capi 3) e 3bis) della rubrica, in quanto la sua applicazione si fonderebbe su una mera petizione di principio. 9) la violazione degli artt. art. 273, 125 e 649 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. contestati ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto la detenzione di armi da parte del ricorrente sarebbe stata affermata solo sulla base di intercettazioni e, comunque, il ricorrente sarebbe stato già condannato per detenzione e ricettazione di un fucile da caccia calibro 12.10) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. contestata in relazione ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto affermata apoditticamente. 11) l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle esigenze cautelari, in quanto affermate con argomentazioni generiche e prive di pregio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo i difensori censurano la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata, al pari di quella del titolo cautelare genetico, difetterebbe della valutazione autonoma.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La censura relativa alla carenza di motivazione autonoma dell'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo è aspecifica, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, limitandosi a proporre numerose massime della giurisprudenza di legittimità sul tema.

Manifestamente infondata è, inoltre, la censura di carenza di motivazione autonoma rivolta all'ordinanza impugnata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 03/03/2021), Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).

4. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto il Tribunale di Palermo non avrebbe evidenziato alcun significativo elemento sulla scorta del quale poter affermare che i rapporti e i legami del ricorrente con i Greco dimostrerebbero l'organicità di un legame associativo.5.

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, in larga parte, nella proposizione di ampie citazioni giurisprudenziali, senza censurare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata.

5.1. Le ulteriori censure svolte, peraltro, si risolvono nella inammissibile proposizione di una versione alternativa.

Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al Prestifilippo al capo 1) dell'imputazione provvisoria, rilevando che il ricorrente, oltre a coadiuvare il reggente [OSCURATO:PERSONA] nella gestione operativa dell'articolazione mafiosa, relazionandosi con il predetto e veicolandone gli ordini e le direttive illecite, su sua diretta investitura, si occupava in via autonoma delle attività di guardiania e perlustrazione del territorio di competenza, potendo contare della disponibilità delle chiavi di cancello di accesso ai fondi interpoderali, oltre che di un'articolata rete di informatori compiacenti, al fine di essere tempestivamente avvisato dell'eventuale rinvenimento di telecamere o del transito di persone sospette nelle zone di competenza.

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, congruamente rilevato che l'ipotesi accusatoria era confermata, sia pure nei limiti delibatori propri della fase cautelare, in ragione della partecipazione del Prestifilippo alla commissione dei numerosi delitti scopo accertati.

5.2. Infondata è, inoltre, la censura di violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi probatori sopra richiamati comprovassero lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge.

6. Con il terzo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di estorsione aggravata, consumati e tentati, contestati ai capi 7), 8), 9) e 10) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. in ordine alla riscossione delle «sensalerie», che sarebbe attività pienamente lecita, in quanto riconducibile allo schema negoziale della mediazione in materia immobiliare.

7. Il motivo è volto a proporre una rilettura del fatto, che è inammissibile nel giudizio di legittimità.

Sulla base dei plurimi elementi probatori indicati nell'ordinanza impugnata, peraltro, il Tribunale del riesame ha ritenuto non certo illogicamente che le somme versate a titolo di provvigione, siano state erogate sine titulo e in seguito all'intervento del ricorrente e alla sua «minaccia ambientale».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (ex plurimis: Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01).

8. Con il quarto motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di furto d'acqua di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen. contestati ai capi 4) e 5) della rubrica.

9. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di censure di mero fatto alla motivazione impugnata.

10. Con il quinto motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente.

11. Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che precisa la configurabilità dell'aggravante in relazione alle condotte contestate, anche in relazione all'appartenenza dell'estorsore ad un sodalizio mafioso.

12. Con il sesto motivo i difensori lamentano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di coltivazione di sostanza stupefacente di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3) della rubrica, in quanto dai servizi di osservazione svolti non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna certezza in ordine alle piante nella disponibilità del ricorrente e del Salerno.

13. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di censure di mero fatto alla motivazione impugnata.

14. Con il settimo motivo i difensori censurano il vizio di motivazione in relazione al delitto di detenzione di 7 kilogrammi di marijuana di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3 bis) della rubrica, in quanto dalle intercettazioni non sarebbero desumibili elementi indiziari atti a dimostrare un contributo del ricorrente alla coltivazione della sostanza che aveva condotto all'arresto dell'Olivieri.

15. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa interpretazione delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce, tuttavia, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

16. Con l'ottavo motivo i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata ai capi 3) e 3bis) della rubrica, in quanto la sua applicazione si fonderebbe su una mera petizione di principio.

17. Il motivo è aspecifico e meramente assertivo, in quanto il Tribunale del riesame ha non incongruamente ritenuto sussistente l'aggravante contestata, sub specie dell'agevolazione del sodalizio mafioso, stante la destinazione, anche parziale dei proventi del narcotraffico al dan.18.

Con il nono motivo i difensori lamentano la violazione degli artt. art. 273, 125 e 649 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. contestati ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto la detenzione di armi da parte del ricorrente sarebbe stata affermata solo sulla base di intercettazioni e, comunque, il ricorrente sarebbe stato già condannato per detenzione e ricettazione di un fucile da caccia calibro 12.

19. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolve in una mera contestazione di merito della motivazione della stessa.

20. Con il decimo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata in relazione ai capi 2) e 2bis) della rubrica.

21. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolve in una mera contestazione di merito della motivazione della stessa.

22. Con l'undicesimo motivo i difensori censurano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle esigenze cautelari, in quanto affermate con argomentazioni generiche e prive di pregio.

23. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e con il regime presuntivo sancito dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 24.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato, limitatamente al delitto ascrittogli al capo 11) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 3 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare, confermandola nel resto. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Prestifilippo, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo undici motivi di ricorso e, segnatamente: 1) la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata, al pari di quella del titolo cautelare genetico, difetterebbe della valutazione autonoma degli elementi probatori; 2) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1), in quanto il Tribunale di Palermo non avrebbe evidenziato alcun significativo elemento sulla scorta del quale poter affermare che i rapporti e i legami del ricorrente con i Greco assurgano all'organicità di un legame associativo; 3) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione alle estorsioni aggravate, consumate e tentate, contestate ai capi 7), 8), 9) e 10) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. Rilevano i difensori che la riscossione delle «sensalerie» sarebbe, infatti, attività pienamente lecita, in quanto riconducibile allo schema negoziale della mediazione in materia immobiliare, e, comunque, ancora in voga in un contesto sociale assai arretrato quale quello di [OSCURATO:PERSONA] - Ciaculli. Ad avviso dei difensori, dunque, considerare la riscossione della «sensalerie» quale una forma di estorsione integrerebbe un evidente travisamento del fatto. Con riferimento al delitto contestato al capo 7) dell'imputazione provvisoria, sarebbe stato lo stesso padre del prominente venditore a giustificare il ripensamento, dicendo di «aver trovato di meglio» e, dunque, sarebbe insussistente la «minaccia silente» ipotizzata dalla pubblica accusa. Con riferimento al delitto contestato al capo 8), inoltre, nel dialogo tra il Prestifilippo e il Bombolino non sarebbero intervenuti condizionamenti o minacce e, comunque, anche a condividere la motivazione del Tribunale, si sarebbe in presenza di un delitto tentato e non già consumato. Con riferimento al delitto contestato al capo 9), le somme destinate ad altri soggetti sarebbero state rappresentate dalla percentuale dovuta al socio [OSCURATO:PERSONA] e non alla consorteria mafiosa.«Gli azzoppati sarebbero, inoltre, non già gli affiliati detenuti, come ritenuto dal Tribunale del riesame, ma persone che versano in condizioni economiche precarie. Con riferimento al delitto contestato al capo 10), da ultimo, le somme riscosse sarebbero state effettivamente dovute a titolo di mediazione, in quanto era stato proprio il ricorrente a procurare il contatto tra venditore e acquirente. Arbitraria ed illogica sarebbe, inoltre, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-6/5.1 cod. pen. con riferimento a tali delitti. 4) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen. Ad avviso dei difensori, manifestamente illogica sarebbe la lettura fornita dal Tribunale delle intercettazioni telefoniche riferibili ad altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al delitto contestato al capo 4). Con riferimento al delitto contestato al capo 5), il Tribunale, inoltre, non avrebbe dimostrato che oggetto del prelievo abusivo sia acqua per la quale il Prestifilippo non abbia corrisposto il prezzo dovuto al consorzio. 5) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente. 6) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 3) della rubrica, in quanto dai servizi di osservazione svolti non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna certezza in ordine alle piante nella disponibilità del ricorrente e del Salerno. 7) il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3 bis) della rubrica, in quanto dalle intercettazioni non sarebbero desumibili elementi indiziari atti a dimostrare un contributo del ricorrente alla coltivazione della sostanza che aveva condotto all'arresto dell'Olivieri. 8) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata ai capi 3) e 3bis) della rubrica, in quanto la sua applicazione si fonderebbe su una mera petizione di principio. 9) la violazione degli artt. art. 273, 125 e 649 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. contestati ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto la detenzione di armi da parte del ricorrente sarebbe stata affermata solo sulla base di intercettazioni e, comunque, il ricorrente sarebbe stato già condannato per detenzione e ricettazione di un fucile da caccia calibro 12.10) la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. contestata in relazione ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto affermata apoditticamente. 11) l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle esigenze cautelari, in quanto affermate con argomentazioni generiche e prive di pregio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo i difensori censurano la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, 125 e 309 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata, al pari di quella del titolo cautelare genetico, difetterebbe della valutazione autonoma. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La censura relativa alla carenza di motivazione autonoma dell'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo è aspecifica, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, limitandosi a proporre numerose massime della giurisprudenza di legittimità sul tema. Manifestamente infondata è, inoltre, la censura di carenza di motivazione autonoma rivolta all'ordinanza impugnata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 03/03/2021), Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01). 4. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto il Tribunale di Palermo non avrebbe evidenziato alcun significativo elemento sulla scorta del quale poter affermare che i rapporti e i legami del ricorrente con i Greco dimostrerebbero l'organicità di un legame associativo.5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, in larga parte, nella proposizione di ampie citazioni giurisprudenziali, senza censurare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata. 5.1. Le ulteriori censure svolte, peraltro, si risolvono nella inammissibile proposizione di una versione alternativa. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al Prestifilippo al capo 1) dell'imputazione provvisoria, rilevando che il ricorrente, oltre a coadiuvare il reggente [OSCURATO:PERSONA] nella gestione operativa dell'articolazione mafiosa, relazionandosi con il predetto e veicolandone gli ordini e le direttive illecite, su sua diretta investitura, si occupava in via autonoma delle attività di guardiania e perlustrazione del territorio di competenza, potendo contare della disponibilità delle chiavi di cancello di accesso ai fondi interpoderali, oltre che di un'articolata rete di informatori compiacenti, al fine di essere tempestivamente avvisato dell'eventuale rinvenimento di telecamere o del transito di persone sospette nelle zone di competenza. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, congruamente rilevato che l'ipotesi accusatoria era confermata, sia pure nei limiti delibatori propri della fase cautelare, in ragione della partecipazione del Prestifilippo alla commissione dei numerosi delitti scopo accertati. 5.2. Infondata è, inoltre, la censura di violazione dell'art. 416 bis cod. pen., in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente, in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi probatori sopra richiamati comprovassero lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio criminoso, quale parte attiva di un circuito dinamico di relazioni associative con i vertici del sodalizio criminale. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, del resto, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).La condotta associativa accertata dal Tribunale del riesame è, dunque, conforme al paradigma di legge. 6. Con il terzo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di estorsione aggravata, consumati e tentati, contestati ai capi 7), 8), 9) e 10) della rubrica e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. in ordine alla riscossione delle «sensalerie», che sarebbe attività pienamente lecita, in quanto riconducibile allo schema negoziale della mediazione in materia immobiliare. 7. Il motivo è volto a proporre una rilettura del fatto, che è inammissibile nel giudizio di legittimità. Sulla base dei plurimi elementi probatori indicati nell'ordinanza impugnata, peraltro, il Tribunale del riesame ha ritenuto non certo illogicamente che le somme versate a titolo di provvigione, siano state erogate sine titulo e in seguito all'intervento del ricorrente e alla sua «minaccia ambientale». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (ex plurimis: Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). 8. Con il quarto motivo i difensori censurano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di furto d'acqua di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 7 bis cod. pen. contestati ai capi 4) e 5) della rubrica. 9. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di censure di mero fatto alla motivazione impugnata. 10. Con il quinto motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente. 11. Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che precisa la configurabilità dell'aggravante in relazione alle condotte contestate, anche in relazione all'appartenenza dell'estorsore ad un sodalizio mafioso. 12. Con il sesto motivo i difensori lamentano la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di coltivazione di sostanza stupefacente di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3) della rubrica, in quanto dai servizi di osservazione svolti non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna certezza in ordine alle piante nella disponibilità del ricorrente e del Salerno. 13. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di censure di mero fatto alla motivazione impugnata. 14. Con il settimo motivo i difensori censurano il vizio di motivazione in relazione al delitto di detenzione di 7 kilogrammi di marijuana di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3 bis) della rubrica, in quanto dalle intercettazioni non sarebbero desumibili elementi indiziari atti a dimostrare un contributo del ricorrente alla coltivazione della sostanza che aveva condotto all'arresto dell'Olivieri. 15. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa interpretazione delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce, tuttavia, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 16. Con l'ottavo motivo i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata ai capi 3) e 3bis) della rubrica, in quanto la sua applicazione si fonderebbe su una mera petizione di principio. 17. Il motivo è aspecifico e meramente assertivo, in quanto il Tribunale del riesame ha non incongruamente ritenuto sussistente l'aggravante contestata, sub specie dell'agevolazione del sodalizio mafioso, stante la destinazione, anche parziale dei proventi del narcotraffico al dan.18. Con il nono motivo i difensori lamentano la violazione degli artt. art. 273, 125 e 649 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. contestati ai capi 2) e 2bis) della rubrica, in quanto la detenzione di armi da parte del ricorrente sarebbe stata affermata solo sulla base di intercettazioni e, comunque, il ricorrente sarebbe stato già condannato per detenzione e ricettazione di un fucile da caccia calibro 12. 19. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolve in una mera contestazione di merito della motivazione della stessa. 20. Con il decimo motivo i difensori deducono la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata in relazione ai capi 2) e 2bis) della rubrica. 21. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolve in una mera contestazione di merito della motivazione della stessa. 22. Con l'undicesimo motivo i difensori censurano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle esigenze cautelari, in quanto affermate con argomentazioni generiche e prive di pregio. 23. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e con il regime presuntivo sancito dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 24. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 12486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris