CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 533,33 di multa, per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 e 1 bis, d.l. 463/1983, perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione", ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo superiore ad euro 10.000. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, articolato in due punti, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo l'imputato ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento redatto dall'INPS e della relativa diffida ad adempiere, non potendosi ritenere equipollente ed essi il decreto di citazione a giudizio in quanto non recante tutti i dati e gli avvisi, né potendosi ritenere che l'imputato abbia potuto averne conoscenza "aliunde", stante le inesattezze contenute negli atti processuali. Si deduce, altresì, la mancata integrazione della fattispecie di reato, non essendo stata dimostrata la corresponsione degli stipendi e quindi le relative trattenute. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorrente ripropone le medesime censure avanzate alla Corte territoriale e da questa già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Si premette che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata "aliunde" la conoscenza, da parte dell'imputato, del predetto avviso di accertamento (Sez.3, n. 29825 del 24/09/2020 Ud. (dep. 27/10/2020 ) Rv. 280283). Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi, nel fare corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, ha inferito che l'imputato, 2nonostante non avesse ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento e della diffida, abbia avuto piena conoscenza sia dell'importo dovuto, sia delle modalità di pagamento, sia del luogo, in quanto informazioni contenute negli atti del procedimento. La Corte di appello, a riprova di ciò, ha inoltre evidenziato come la difesa, nel prospettare l'esistenza di inesattezze - invero non presenti - tra il verbale di accertamento ed il decreto di citazione a giudizio, abbia dimostrato la piena conoscenza e consapevolezza del contenuto di tali atti. Anche con riferimento alla dedotta insussistenza della fattispecie di reato, la Corte di appello, con motivazione in nessun modo censurabile, ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, evidenziando come dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dall'esame del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro sia emerso come l'imputato corrispondesse effettivamente la retribuzione ai dipendenti. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA]-LLEKIA Sezione 1/11 Penale 3 - AGO 2076