CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2025
Cassazione n. 04511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata il 06/12/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto, preliminarmente, deve sottolinearsi che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno; che, in particolare, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della suddetta causa di non punibilità, una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), individuando le ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: il significativo disvalore della condotta da cui si è prodotto un duplice e contestuale danno, quello alla vittima della sostituzione di persona e quello al gestore della linea telefonica, nonché la pervicacia del ricorrente nell'agire criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]