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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 45268/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO0L fu-k- ›LAJi_ i a a re azione so a sa onsig iere E SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso in appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 15 ottobre 2018, con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato la richiesta di revoca parziale della confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'istante, disposta con decreto del 5 novembre 2008, irrevocabile il 16 giugno 2011.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore della Gagliardo, quale terza interessata, e denuncia, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del proposto Procopio, in quanto non condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e per inosservanza del principio del 'ne bis in idem', posto che il Tribunale di Catanzaro, con decreto dell'8 ottobre 1986, aveva respinto la proposta della locale Questura di sottoposizione a confisca dell'immobile ad uso abitativo di proprietà esclusiva della Gagliardo.

3. Con requisitoria in data 13 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, ossia dal difensore della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] non munito di procura speciale, rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.

Al riguardo sovviene il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, enunciato con la sentenza Borrelli, n. 47239 del 30/10/2014 (Rv. 260894), per il quale deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione, e, quindi, anche il ricorso per cassazione, avverso un provvedimento in materia di misura di prevenzione patrimoniale proposta dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, senza che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.

2. I motivi di ricorso sono, comunque, proposti per vizi non consentiti e, comunque, affidati a deduzioni generiche.

Quanto al vizio di motivazione va ripetuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 -ter, comma 2,

I. 31 maggio 1965, n. 575 (oggi, può aggiungersi dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del dl.gs. 6 settembre 2011, n. 159), con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4

I. n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere, però, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà — come nel caso di specie -, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).

Ne viene che, in quanto articolata solo formalmente sotto l'egida del vizio di violazione di legge, poiché sostanzialmente deducente vizi di motivazione, non può essere esaminata in questa sede la censura attinente all'esistenza dei presupposti giustificativi del riconoscimento della pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA].

L'ulteriore doglianza, volta a contrastare la statuizione che ha respinto l'eccezione di bis in idem, è, poi, aspecifica, perché ripropone acriticamente le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 2, punto 1 del 'Considerato in diritto'), risultando, in quanto tale, priva della necessaria correlazione con le argomentazioni a corredo della decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Rv. 210157).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO0L fu-k- ›LAJi_ i a a re azione so a sa onsig iere E SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso in appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 15 ottobre 2018, con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato la richiesta di revoca parziale della confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'istante, disposta con decreto del 5 novembre 2008, irrevocabile il 16 giugno 2011. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore della Gagliardo, quale terza interessata, e denuncia, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del proposto Procopio, in quanto non condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e per inosservanza del principio del 'ne bis in idem', posto che il Tribunale di Catanzaro, con decreto dell'8 ottobre 1986, aveva respinto la proposta della locale Questura di sottoposizione a confisca dell'immobile ad uso abitativo di proprietà esclusiva della Gagliardo. 3. Con requisitoria in data 13 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, ossia dal difensore della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] non munito di procura speciale, rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Al riguardo sovviene il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, enunciato con la sentenza Borrelli, n. 47239 del 30/10/2014 (Rv. 260894), per il quale deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione, e, quindi, anche il ricorso per cassazione, avverso un provvedimento in materia di misura di prevenzione patrimoniale proposta dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, senza che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. 2. I motivi di ricorso sono, comunque, proposti per vizi non consentiti e, comunque, affidati a deduzioni generiche. Quanto al vizio di motivazione va ripetuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 -ter, comma 2, I. 31 maggio 1965, n. 575 (oggi, può aggiungersi dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del dl.gs. 6 settembre 2011, n. 159), con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 I. n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere, però, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà — come nel caso di specie -, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246). Ne viene che, in quanto articolata solo formalmente sotto l'egida del vizio di violazione di legge, poiché sostanzialmente deducente vizi di motivazione, non può essere esaminata in questa sede la censura attinente all'esistenza dei presupposti giustificativi del riconoscimento della pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA]. L'ulteriore doglianza, volta a contrastare la statuizione che ha respinto l'eccezione di bis in idem, è, poi, aspecifica, perché ripropone acriticamente le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 2, punto 1 del 'Considerato in diritto'), risultando, in quanto tale, priva della necessaria correlazione con le argomentazioni a corredo della decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Rv. 210157). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/
Decreto Cassazione n. 45268/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris