CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 20363/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O PREDEN;- controricorrente -avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 504/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29196/2020udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento delData pubblicazione 17/06/2026secondo motivo del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Bologna, con l’impugnata sentenza, haaccolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. ed ha respinto ladomanda avanzata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] - aventead oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia- escludendo la sussistenza del requisito contributivo minimo, dicui all’art. 24, comma 15-bis del d.l. n. 201 del 2011.2. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto correttal’interpretazione della norma indicata, proposta dall’Istitutoappellante, intesa a riconoscerne l’applicabilità ai lavoratoridipendenti del settore privato, con rilievo della solacontribuzione versata nel corrispondente Fondo e con esclusionedi quella versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi.3.Propone ricorso per cassazione la parte privata, articolandotre motivi; l’I.N.P.S. resiste con controricorso.4. All’esito dell’udienza camerale, data la rilevanza nomofilatticadelle questioni, con ordinanza interlocutoria n. 28165/2025, èstata fissata l’udienza pubblica del 28 aprile 2026.5.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo perl'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie, ex art. 380-bis c.p.c.6. All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria e i difensori hannosvolto le loro difese, formulando le richieste riportate inepigrafe.Numero registro generale 29196/2020RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/20261.Col primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazioneData pubblicazione 17/06/2026dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed il difetto di motivazione, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.1.1. La parte si duole, in particolare, che la sentenza silimiterebbe a «richiamare esclusivamente presunti precedenti dicui vengono indicati solo il numero di r.g.», senzal’esplicitazione di alcuna motivazione.La motivazione per relationem del provvedimento impugnatoviolerebbe, ad avviso della parte, i limiti previsti dall’art. 118disp. att. c.p.c., non consentendo di individuare le ragioni postea fondamento del dispositivo.1.2. Il motivo è infondato.1.3. La Corte bolognese ha adottato una tecnica di motivazioneche è entrata a fare parte dell'ordinamento positivo a seguitodella modifica del primo comma dell'art. 118 disp. att. cit., adecorrere dal 4/7/2009, laddove si fa riferimento alla possibilitàdi motivazione «anche con riferimento a precedenti conformi».1.4. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (n. 29017 del2021, che richiama la pronuncia n. 17640 del 2016), alla qualeil Collegio presta adesione e a cui intende dare seguito, affermache «la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvioad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimentoai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod.proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti dilegittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosiper tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi delprocesso civile; in tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheNumero registro generale 29196/2020Numero sezionale 2096/2026intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisaN uamnerao ldiis rai ccolta generale 20363/2026Data pubblicazione 17/06/2026anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisitidi specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esamepreliminare della sovrapponibilità del caso richiamato allafattispecie in discussione».1.5. Per altro verso, occorre anche ribadire il principio per cuiun tal tipo di tecnica motivazionale impone di assicurare che ildecisum sia, comunque, il risultato dell’attività critica delgiudice.Come anche di recente osservato (n. 32224 del 2025) «si puòpartire dall'ormai acquisita argomentazione logica secondo cui,come pure si è sostenuto in dottrina, un mero rinvio alleconsiderazioni sviluppate in un precedente atto processuale nonsta a significare che, a monte, non ci sia stata un'autonomavalutazione, ma vuol dire solo che il giudice ha inteso realizzareuna economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio alcorretto svolgimento del contraddittorio. .. la regola generale,dunque, deve essere che la motivazione di un provvedimentogiurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al – contenutodi un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle partio di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare edabbia "fatte proprie".1.6. Ebbene, nel caso di specie, la Corte bolognese ha sviluppatoun’analisi giuridica della fattispecie del tutto autonoma,dimostrando un pieno e diretto esame delle questioni poste daimotivi di impugnazione e ben permettendo, attraverso lamotivazione della sentenza, di cogliere l’esatta consistenza delpercorso logico-giuridico seguito nello specifico caso scrutinato.Numero registro generale 29196/2020Solo, peraltro, all’esito di tale compiuto itinerarioN umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026argomentativo, la Corte ha, in aggiunta, precisato: «non vi sonoData pubblicazione 17/06/2026quindi ragioni per non conferire giuridica continuitàall’orientamento espresso a definizione delle cause», identificatecon il numero di ruolo generale, definite in udienze precedenti,puntualmente richiamate e ritenute del tutto identiche.Dunque, il giudice d’appello, una volta esaurito compiutamenteil percorso motivazionale, ha richiamato alcuni propriprecedenti, solo per ribadire la linea di continuità interpretativarispetto a casi analoghi.1.7. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo è dunqueinfondato.2. Col secondo motivo di ricorso, viene lamentata la sussistenzadi error in procedendo et iudicando, la violazione dell’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione ed errataapplicazione dell’art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214 del2011.2.1. La questione posta è se l’anzianità contributiva (almeno 20anni) di cui all’art. 24, comma 15-bis, lett. b), del d.l. n.201/2011, da maturarsi al 31 dicembre 2012, al fine di fruiredel più favorevole requisito anagrafico di accesso alla pensionedi vecchiaia (64 anni), debba essere integrata o meno, sullabase di contribuzione esclusivamente versata in correlazionecon attività di lavoro dipendente nel settore privato.2.2. In particolare, la ricorrente, premesso di avere prestatodi impresa e dipendente privata, con versamento contributivoalla gestione autonoma dell’I.N.P.S., ritiene non correttal’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, che nonavrebbe ritenuto utilizzabile detta contribuzione, ai finiNumero registro generale 29196/2020dell’applicazione della norma richiamata, se non nella parteN umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026relativa all’attività lavorativa svolta quale dipendente privata.Data pubblicazione 17/06/20262.3. Il motivo è fondato.Nel caso in esame, occorre tener conto che, come risulta daglipensionamento anticipato, con decorrenza dal 1.12.2016, laricorrente aveva maturato l’età anagrafica di 64 anni nei terminidi legge e al 31 dicembre 2012 era titolare di 20 anni dicontribuzione, di cui, 787 settimane nella gestione dipendenti e464 settimane nella gestione commercianti.2.4. La sentenza impugnata ha escluso il diritto alla pensione divecchiaia anticipata, ritenendo corretto il provvedimentodell’I.N.P.S. di rigetto della domanda, per l’insussistenza delrequisito contributivo minimo, dovendosi valutare, ad avvisodella Corte bolognese, il solo periodo maturato presso lagestione dipendenti.2.5. Ora, l’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma15-bis così dispone: «In via eccezionale, per i lavoratoridipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate acarico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle formesostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva dialmeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebberomaturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, irequisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un'etàanagrafica non inferiore a 64 anni;Numero registro generale 29196/2020b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaiaN umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),Data pubblicazione 17/06/2026con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturinoentro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica dialmeno 60 anni».2.6. La riforma del 2011, come è noto, ha completato latransizione ordinamentale, avviata dalla legge n. 335 del 1995,in un contesto di aggravamento della crisi economico -finanziaria. Nella finalità di garantire la sostenibilità finanziariadel sistema pensionistico, contenendo progressivamente laspesa pubblica, l’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, collocatonel Capo IV, rubricato «Riduzioni di spesa. Pensioni», ha, inestrema sintesi, disciplinato la transizione dal sistemaretributivo al sistema contributivo per il calcolo della pensione,disposto l’aumento dell’età pensionabile, l’eliminazionedell’istituto della pensione di anzianità e la limitazione deimeccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.2.7. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazionedella pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11dell’art. 24 cit., mentre il comma 15-bis, che qui viene in rilievo,riconosce, in via eccezionale, il diritto alla pensione di vecchiaiaper i lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensionisono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoriae delle forme sostitutive della medesima, prevedendo, inparticolare, per quanto qui d’interesse, la possibilità per lelavoratrici di conseguire il trattamento di vecchiaia alcompimento del 64° anno, se in possesso, alla data del 31dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni edi un'età anagrafica di almeno 60 anni.Numero registro generale 29196/2020La deroga, contenuta nel comma 15-bis dell'art. 24, consenteN, umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026quindi, di andare in pensione a 64 anni, alle categorie diData pubblicazione 17/06/2026lavoratori ivi indicate, quale eccezionale ipotesi diprepensionamento di tipo selettivo, alternativa alla pensioneanticipata universale.2.8. Per quanto qui d’interesse, in ordine alla consistenzaprecipua del requisito dell’anzianità contributiva richiesta, siosserva che, quando la legge ricollega il diritto alla prestazionecondizionandola al possesso di una certa anzianità contributivae qualora l'interessato abbia versato contributi di naturadiversa, occorre accertare - per ritenere integrato il requisito dilegge - se i due tipi di contribuzione siano cumulabili tra loro.Altrimenti, se questi non sono passibili di cumulo, il loropossesso in via separata e disgiunta non giova per ilconseguimento della prestazione.2.9. In questa fattispecie, non si pone una questione diframmentazione del rapporto previdenziale scaturente dal fattoche il sistema previdenziale, pur tendente all'uniformità,contempla tuttora una pluralità di regimi (cfr. CorteCostituzionale n. 173 del 1986 e da ultimo n. 110/2025), inquanto non si verte in un caso di contributi versati a entiprevidenziali diversi, eventualmente da ricongiungere,risultando, di contro, i contributi versati integralmenteall'I.N.P.S., ma la res controversa si pone in quanto i versamentirisultano effettuati a gestioni diverse di detto Istituto, inconseguenza evidentemente di attività diverse svolte dallaricorrente nel corso della sua vita lavorativa.2.10. Tanto premesso, in primis, muovendo dalla specificaprestazione pensionistica in discussione, occorre, intanto,evidenziare che la disposizione del riportato comma 15-bisNumero registro generale 29196/2020Numero sezionale 2096/2026utilizza l’espressione ampia “anzianità contributiva”,N umseeron dzi ara ccolta generale 20363/2026Data pubblicazione 17/06/2026alcuna ulteriore specificazione.Già sulla base del criterio letterale dell’interpretazione dellanorma in discorso, in assenza di limitazioni distintive espresse,deve quindi ritenersi che il requisito contributivo minimo nondebba necessariamente risultare integrato, in via esclusiva e pertutto il periodo indicato, in conseguenza di rapporti di lavorodipendente.2.11. Si aggiunga che l’indubbia natura eccezionale delladisposizione impone certamente di procedere adun’interpretazione strettamente aderente alla lettera dellalegge, ma proprio in ossequio a tale ultimo canone ermeneutico,non è neppure possibile ritenere che l’espressione riportatanell’incipit della norma, «per i lavoratori dipendenti del settoreprivato», possa ritenersi riferita, in difetto di inequivocabilielementi testuali, anche al requisito contributivo minimo,contemplato nelle successive lettere a) e b), e ciò in termini dipretesa necessaria esclusività del versamento presso lagestione lavoratori dipendenti. A questo scopo, deve peraltroessere considerata anche l’espressione usata dal legislatorenella proposizione iniziale della norma, «le cui pensioni sonoliquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delleforme sostitutive della medesima», certamente di tenore ampioed inclusivo.2.12. Pertanto, la dizione della norma non consente di ritenereche il requisito contributivo minimo si riferisca, come sostienel'I.N.P.S., solo a versamenti nella gestione dei lavoratoridipendenti, anzi depone in senso contrario, data l’ampiezza e lagenericità delle espressioni utilizzate in parte qua nelladisposizione (cfr., per la diversa fattispecie della pensioneanticipata, Cass. n. 24916/2024, che, ai fini della distintaNumero registro generale 29196/2020valutazione di rilevanza della contribuzione figurativa, pure haN umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026valorizzato la diversità delle espressioni testuali, di cui ai commiData pubblicazione 17/06/202610 e 11 dell’art. 24).Tenuto conto del significato scaturente dall’interpretazioneletterale della disposizione, non sono, del resto, ravvisabiliprofili di ipotetica distonia ermeneutica scaturenti dalle altrenorme del decreto, né, comunque, dall'intenzione dellegislatore, all’interno delle finalità ordinamentali soprarichiamate.2.13. Tanto chiarito, rispetto alla specifica fattispecie legaleinvocata, deve essere anche precisato, in linea con quanto soprapremesso, che, sul tema generale, posto dalle parti, dei limiti dicumulabilità dei periodi assicurativi, ai sensi dell’art. 16 dellalegge n. 233/1990, questa Corte, con la sentenza n. 30343 del2017 (richiamata dalla successiva n. 34520/2023, secondoprincipi già espressi da Cass. n. 1336/2004), ha ribadito che, intema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art.16 cit., si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire lapensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani,commercianti, mezzadri e coloni), cumulando periodicontributivi versati in diverse gestioni autonome o nellaassicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia edi superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloroche hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi(come le Casse professionali).2.14. Dunque, nel caso di specie, la soluzione interpretativaindicata si pone, astrattamente, in nesso di coerenza ecompatibilità con il citato art. 16, applicabile ai lavoratori cheliquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi, con il cumulo dei contributi versati nelle medesimegestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria perNumero registro generale 29196/2020l'invalidità, posto che la ricorrente, per l’ottenimento dNi umero sezionale 2096/2026Numero di raccolta generale 20363/2026pensione anticipata, liquidata a carico dell'assicurazioneData pubblicazione 17/06/2026generale obbligatoria, pretende fondatamente di cumulareperiodi assicurativi relativi a diverse gestioni, ma all’internodello stesso sistema assicurativo e ciò in ossequio al principiodell'unità del rapporto previdenziale, attesa la struttura unitariadell'A.G.O. per invalidità, vecchiaia e superstiti (per le diversedeclinazioni di questa regola, v. Cass. n. 1340/2026, n.35147/2023, n. 29202/2021).2.15. Va, peraltro, considerato, solo per completezza, che lostesso Istituto (Messaggio INPS n. 2054 del 2017, Circolare n.180/2017 ), superando la prima interpretazione più restrittiva,tenuto conto anche delle indicazioni del Ministero del lavoro,espresse con nota n. 7190 del 6.12.2016, ha successivamentesostenuto una lettura più ampia della norma, pur se non deltutto aderente alla conclusione sopra rassegnata.2.16. Tutto ciò posto, il riconoscimento in concreto del dirittoalla pensione richiesta ed ogni altro suo criterio dideterminazione dipenderanno, nel singolo caso, dalla verifica disussistenza dei presupposti indicati, all’interno dell’articolatomeccanismo legale regolativo degli effetti della compresenza dicontributi utili, appartenenti a gestioni diverse e sulla base deirequisiti in queste ultime prescritti.2.17. La Corte d’appello bolognese, come premesso,nell’interpretazione della norma richiamata ha erroneamenteritenuto indispensabile, in via assoluta ed astratta, che ilrequisito contributivo fosse integrato esclusivamente daversamenti contributivi da lavoro dipendente, senza quindiprocedere a nessun altro tipo di necessario accertamento deldiritto alla pensione richiesta, sulla base dei diversi presuppostie corretti criteri di giudizio, come sin qui delineati.Numero registro generale 29196/2020Numero sezionale 2096/2026Il secondo motivo deve, dunque, essere accolto e la seNnumteeron dzi ara ccolta generale 20363/2026Data pubblicazione 17/06/2026cassata per quanto di ragione.2.18. Col terzo motivo, avanzato in via subordinata, vienesollevata questione d’illegittimità costituzionale della normarichiamata e, dunque, l’eccezione resta assorbitanell’accoglimento del precedente motivo.2.19. Conclusivamente, respinto il primo motivo ed assorbito ilterzo, il secondo motivo deve essere accolto e la sentenza deveessere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo edassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica del 28 aprile2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]