CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Palermo il 3 luglio 2019. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che Rizzo ometteva di versare la somma di 750,00 euro alla Cassa delle ammende, nel termine di trenta giorni dalla notifica della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di Palermo il 14 luglio 2017 e notificata il 3 giugno 2019. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]», come nel caso di Rizzo (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01). Ritenuto, peraltro, che l'inserimento, stabile e pluriennale, del ricorrente nell'ambiente del mercato degli stupefacenti - che risulta dimostrato dal fatto che, nel dicembre del 2015, era stato arrestato mentre trasportava cinque chilogrammi di hashish - non consente di ritenere plausibili le argomentazioni sostenute dal ricorrente sulla sua condizione di indisponibilità economica. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci