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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:840
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992CJ0121_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-121/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra Staatssecretaris van Financiën e A. Zinnecker, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1), poi codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento"), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, F.A.

Schockweiler e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor A. Zinnecker, con il signor M. W. C. Feteris, dello studio Coopers & Lybrand, consulenti fiscali; ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; ° per la Commissione delle comunità europee, rappresentata dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, B. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor M. P. Altmaier, amministratore, in qualità di esperto, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 4 marzo 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 aprile 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 8 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 15 aprile seguente, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1480/71 (GU L 143, pag. 1), e codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento"). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il ministro delle Finanze (Staatssecretaris van Financiën) e il signor Zinnecker che verte su un importo di 3.407 HFL (fiorini olandesi) reclamati nei confronti di quest' ultimo dal ministro delle Finanze a titolo di contributi al regime generale delle assicurazioni sociali. 3 Risulta dalla sentenza di rinvio che nel 1982 il signor Zinnecker, cittadino tedesco, risiedeva nella Repubblica federale di Germania e gestiva, come lavoratore autonomo, punti di vendita di generi alimentari, all' incirca per metà nei [OSCURATO:PERSONA] e per metà nella Repubblica federale di Germania. 4 Nel periodo in questione il signor Zinnecker non era coperto da assicurazione in Germania né in forma obbligatoria né in forma volontaria.

Egli non aveva infatti rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso.

Non risiedendo nei [OSCURATO:PERSONA], egli non era assicurato nemmeno in tale paese. 5 Ciononostante, il signor Zinnecker si vedeva inviare dalle autorità olandesi competenti un avviso di accertamento relativo alla riscossione dei contributi al regime generale delle assicurazioni sociali generale per l' anno 1982.

A seguito del reclamo da lui presentato, l' importo preteso inizialmente veniva ridotto dall' ispettorato dei contributi alla somma sopra indicata. 6 Su ricorso del signor Zinnecker, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch annullava sia la decisione dell' ispettorato che l' avviso di accertamento di cui trattasi. 7 Il ministro delle Finanze dei [OSCURATO:PERSONA] interponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il quale, ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall' interpretazione del regolamento, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Nel caso di una persona che, durante il secondo semestre del 1982, risiedeva nella Repubblica federale di Germania ed esercitava un' attività lavorativa autonoma, tanto in Germania ° paese in cui non era coperta né da assicurazione obbligatoria nell' ambito di un sistema di previdenza sociale, in quanto trattavasi di lavoratore non subordinato e non appartenente ad una delle categorie equiparate, né da assicurazione volontaria ° quanto nei [OSCURATO:PERSONA], e in ciascuno Stato in misura circa equivalente, se si debba risolvere la questione se si tratti di un lavoratore autonomo ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, sulla base della definizione di lavoratore autonomo valida per i [OSCURATO:PERSONA] o per la Repubblica federale di Germania, di cui rispettivamente al combinato disposto dell' art. 1, initio e lett. a), sub ii), del regolamento e dell' allegato I a quest' ultimo, capo I, sub C (Germania) e I ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Qualora si dovesse risolvere la prima questione nel senso che è decisiva non solo la definizione valida per la Repubblica federale di Germania, ma anche, o soltanto, la definizione valida per i [OSCURATO:PERSONA], se la circostanza che in base alla legislazione nazionale olandese una persona, quale considerata nella prima questione, non sia coperta da assicurazione obbligatoria, in quanto non residente, osti a che si possa ritenere applicabile il combinato disposto dell' art. 1, initio e lett. a), sub ii), e dell' allegato I, capo I ([OSCURATO:PERSONA]). 3) Qualora la soluzione della prima e della seconda questione conduca ad affermare che una persona, quale considerata nella prima questione, può essere ritenuta un lavoratore autonomo soltanto sulla base delle attività da essa svolte nei [OSCURATO:PERSONA], se cionondimeno si debba prendere in considerazione, per l' applicazione dell' art. 14 bis, initio e n. 2, del regolamento, anche l' attività svolta nella Repubblica federale di Germania, il che comporterebbe che all' interessato si applicherebbe la legislazione di questo Stato, oppure si debba prendere in considerazione soltanto l' attività svolta nei [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che all' interessato si applicherebbe, conformemente all' art. 13, n. 2, initio e lett. b), la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA]. 4) Qualora una persona, quale considerata nelle questioni precedenti, sia soggetta alla legislazione olandese che, per quanto interessa ai presenti fini, prevede un sistema generale di previdenza sociale al quale sono iscritti soltanto i residenti, se tale persona, benché non residente, ai sensi dell' art. 13, n. 2, initio e lett. b), del regolamento, debba ritenersi assicurata ai fini dell' applicazione del detto regime. 5) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la persona ivi menzionata sia coperta da assicurazione nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto durante il periodo nel quale ha svolto la propria attività nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA]". 8 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione di udienza.

Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima e sulla seconda questione 9 Con le prime due questioni, il giudice nazionale mira, sostanzialmente, a stabilire se si debba ritenere che un cittadino tedesco, residente in Germania e che svolge un' attività autonoma per metà circa in Germania e per l' altra metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, qualora non sia assicurato in nessuno dei due Stati in quanto il primo Stato prevede, per i lavoratori autonomi, soltanto un' assicurazione vecchiaia in forma volontaria, e l' interessato non ha rilasciato la dichiarazione necessaria per iscriversi a tale assicurazione, mentre nel secondo Stato egli non soddisfa il requisito della residenza previsto dalla legislazione nazionale. 10 Il campo di applicazione ratione personae del regolamento è definito all' art. 2.

Ai sensi del n. 1 di tale norma, il regolamento si applica "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)".

E' pertanto necessario, perché un cittadino di uno Stato membro rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, che egli sia o sia stato soggetto ad un regime di previdenza sociale in uno o più Stati membri.

Nel caso di specie, è sufficiente che il lavoratore autonomo sia soggetto ad una delle due legislazioni pertinenti, l' olandese o la tedesca. 11 Per quanto riguarda la legislazione olandese, risulta dalla sentenza di rinvio che il signor Zinnecker svolgeva, nello stesso periodo, un' attività lavorativa autonoma nei [OSCURATO:PERSONA] e non era ivi assicurato al regime obbligatorio in quanto non soddisfaceva il requisito di residenza imposto dalla legge olandese.

Il giudice nazionale perciò chiede in sostanza se, malgrado ciò, il signor Zinnecker possa essere considerato come un lavoratore autonomo rientrante nel campo di applicazione ratione personae del regolamento sulla base della legislazione olandese. 12 A questo proposito occorre osservare che l' allegato I, capo I, del regolamento dispone che, per i [OSCURATO:PERSONA], il termine lavoratore autonomo ai sensi dell' art. 1, lett. a), sub ii), del regolamento designa la persona che esercita un' attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

Questa disposizione non specifica quindi che, per avere lo status di lavoratore autonomo, l' interessato debba necessariamente risiedere nei [OSCURATO:PERSONA]. 13 Ne consegue che il signor Zinnecker, pur non soddisfacendo il requisito della residenza previsto dalla legislazione olandese, deve essere considerato come un lavoratore autonomo rientrante nel campo di applicazione ratione personae del regolamento. 14 Dopo questa constatazione, non è necessario esaminare se il signor Zinnecker sia soggetto anche alla legislazione tedesca. 15 Di conseguenza, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un cittadino tedesco, che risieda in Germania ed eserciti un' attività lavorativa autonoma all' incirca per metà in tale Stato membro e per metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento.

Sulla terza questione 16 Con la terza questione il giudice nazionale intende in sostanza stabilire quale legislazione nazionale si debba applicare ad una persona che si trovi nella situazione sopra descritta. 17 Occorre ricordare a questo proposito che l' art. 14 bis del regolamento, che prevede norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un' attività autonoma, dispone, in deroga all' art. 13, n. 2, del medesimo regolamento, che "la persona che di norma esercita un' attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro". 18 Di conseguenza, si deve risolvere la terza questione nel senso che, in situazioni come quelle oggetto della causa principale, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui il lavoratore autonomo risiede. 19 Alla luce delle soluzioni date alle prime tre questioni, non occorre risolvere la quarta e la quinta questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 8 aprile 1992, dichiara: 1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un cittadino tedesco, che risieda in Germania e che eserciti un' attività lavorativa autonoma all' incirca per metà in tale Stato membro e per metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento. 2) L' art. 14 bis del detto regolamento deve essere interpretato nel senso che la legislazione applicabile ad un siffatto lavoratore autonomo è la legislazione tedesca.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0121_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-121/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra Staatssecretaris van Financiën e A. Zinnecker, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1), poi codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento"), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor A. Zinnecker, con il signor M. W. C. Feteris, dello studio Coopers & Lybrand, consulenti fiscali; ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; ° per la Commissione delle comunità europee, rappresentata dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, B. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor M. P. Altmaier, amministratore, in qualità di esperto, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 4 marzo 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 aprile 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 8 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 15 aprile seguente, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1480/71 (GU L 143, pag. 1), e codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento"). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il ministro delle Finanze (Staatssecretaris van Financiën) e il signor Zinnecker che verte su un importo di 3.407 HFL (fiorini olandesi) reclamati nei confronti di quest' ultimo dal ministro delle Finanze a titolo di contributi al regime generale delle assicurazioni sociali. 3 Risulta dalla sentenza di rinvio che nel 1982 il signor Zinnecker, cittadino tedesco, risiedeva nella Repubblica federale di Germania e gestiva, come lavoratore autonomo, punti di vendita di generi alimentari, all' incirca per metà nei [OSCURATO:PERSONA] e per metà nella Repubblica federale di Germania. 4 Nel periodo in questione il signor Zinnecker non era coperto da assicurazione in Germania né in forma obbligatoria né in forma volontaria. Egli non aveva infatti rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso. Non risiedendo nei [OSCURATO:PERSONA], egli non era assicurato nemmeno in tale paese. 5 Ciononostante, il signor Zinnecker si vedeva inviare dalle autorità olandesi competenti un avviso di accertamento relativo alla riscossione dei contributi al regime generale delle assicurazioni sociali generale per l' anno 1982. A seguito del reclamo da lui presentato, l' importo preteso inizialmente veniva ridotto dall' ispettorato dei contributi alla somma sopra indicata. 6 Su ricorso del signor Zinnecker, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch annullava sia la decisione dell' ispettorato che l' avviso di accertamento di cui trattasi. 7 Il ministro delle Finanze dei [OSCURATO:PERSONA] interponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il quale, ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall' interpretazione del regolamento, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Nel caso di una persona che, durante il secondo semestre del 1982, risiedeva nella Repubblica federale di Germania ed esercitava un' attività lavorativa autonoma, tanto in Germania ° paese in cui non era coperta né da assicurazione obbligatoria nell' ambito di un sistema di previdenza sociale, in quanto trattavasi di lavoratore non subordinato e non appartenente ad una delle categorie equiparate, né da assicurazione volontaria ° quanto nei [OSCURATO:PERSONA], e in ciascuno Stato in misura circa equivalente, se si debba risolvere la questione se si tratti di un lavoratore autonomo ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, sulla base della definizione di lavoratore autonomo valida per i [OSCURATO:PERSONA] o per la Repubblica federale di Germania, di cui rispettivamente al combinato disposto dell' art. 1, initio e lett. a), sub ii), del regolamento e dell' allegato I a quest' ultimo, capo I, sub C (Germania) e I ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Qualora si dovesse risolvere la prima questione nel senso che è decisiva non solo la definizione valida per la Repubblica federale di Germania, ma anche, o soltanto, la definizione valida per i [OSCURATO:PERSONA], se la circostanza che in base alla legislazione nazionale olandese una persona, quale considerata nella prima questione, non sia coperta da assicurazione obbligatoria, in quanto non residente, osti a che si possa ritenere applicabile il combinato disposto dell' art. 1, initio e lett. a), sub ii), e dell' allegato I, capo I ([OSCURATO:PERSONA]). 3) Qualora la soluzione della prima e della seconda questione conduca ad affermare che una persona, quale considerata nella prima questione, può essere ritenuta un lavoratore autonomo soltanto sulla base delle attività da essa svolte nei [OSCURATO:PERSONA], se cionondimeno si debba prendere in considerazione, per l' applicazione dell' art. 14 bis, initio e n. 2, del regolamento, anche l' attività svolta nella Repubblica federale di Germania, il che comporterebbe che all' interessato si applicherebbe la legislazione di questo Stato, oppure si debba prendere in considerazione soltanto l' attività svolta nei [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che all' interessato si applicherebbe, conformemente all' art. 13, n. 2, initio e lett. b), la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA]. 4) Qualora una persona, quale considerata nelle questioni precedenti, sia soggetta alla legislazione olandese che, per quanto interessa ai presenti fini, prevede un sistema generale di previdenza sociale al quale sono iscritti soltanto i residenti, se tale persona, benché non residente, ai sensi dell' art. 13, n. 2, initio e lett. b), del regolamento, debba ritenersi assicurata ai fini dell' applicazione del detto regime. 5) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la persona ivi menzionata sia coperta da assicurazione nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto durante il periodo nel quale ha svolto la propria attività nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA]". 8 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione di udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima e sulla seconda questione 9 Con le prime due questioni, il giudice nazionale mira, sostanzialmente, a stabilire se si debba ritenere che un cittadino tedesco, residente in Germania e che svolge un' attività autonoma per metà circa in Germania e per l' altra metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, qualora non sia assicurato in nessuno dei due Stati in quanto il primo Stato prevede, per i lavoratori autonomi, soltanto un' assicurazione vecchiaia in forma volontaria, e l' interessato non ha rilasciato la dichiarazione necessaria per iscriversi a tale assicurazione, mentre nel secondo Stato egli non soddisfa il requisito della residenza previsto dalla legislazione nazionale. 10 Il campo di applicazione ratione personae del regolamento è definito all' art. 2. Ai sensi del n. 1 di tale norma, il regolamento si applica "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)". E' pertanto necessario, perché un cittadino di uno Stato membro rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, che egli sia o sia stato soggetto ad un regime di previdenza sociale in uno o più Stati membri. Nel caso di specie, è sufficiente che il lavoratore autonomo sia soggetto ad una delle due legislazioni pertinenti, l' olandese o la tedesca. 11 Per quanto riguarda la legislazione olandese, risulta dalla sentenza di rinvio che il signor Zinnecker svolgeva, nello stesso periodo, un' attività lavorativa autonoma nei [OSCURATO:PERSONA] e non era ivi assicurato al regime obbligatorio in quanto non soddisfaceva il requisito di residenza imposto dalla legge olandese. Il giudice nazionale perciò chiede in sostanza se, malgrado ciò, il signor Zinnecker possa essere considerato come un lavoratore autonomo rientrante nel campo di applicazione ratione personae del regolamento sulla base della legislazione olandese. 12 A questo proposito occorre osservare che l' allegato I, capo I, del regolamento dispone che, per i [OSCURATO:PERSONA], il termine lavoratore autonomo ai sensi dell' art. 1, lett. a), sub ii), del regolamento designa la persona che esercita un' attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro. Questa disposizione non specifica quindi che, per avere lo status di lavoratore autonomo, l' interessato debba necessariamente risiedere nei [OSCURATO:PERSONA]. 13 Ne consegue che il signor Zinnecker, pur non soddisfacendo il requisito della residenza previsto dalla legislazione olandese, deve essere considerato come un lavoratore autonomo rientrante nel campo di applicazione ratione personae del regolamento. 14 Dopo questa constatazione, non è necessario esaminare se il signor Zinnecker sia soggetto anche alla legislazione tedesca. 15 Di conseguenza, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un cittadino tedesco, che risieda in Germania ed eserciti un' attività lavorativa autonoma all' incirca per metà in tale Stato membro e per metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento. Sulla terza questione 16 Con la terza questione il giudice nazionale intende in sostanza stabilire quale legislazione nazionale si debba applicare ad una persona che si trovi nella situazione sopra descritta. 17 Occorre ricordare a questo proposito che l' art. 14 bis del regolamento, che prevede norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un' attività autonoma, dispone, in deroga all' art. 13, n. 2, del medesimo regolamento, che "la persona che di norma esercita un' attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro". 18 Di conseguenza, si deve risolvere la terza questione nel senso che, in situazioni come quelle oggetto della causa principale, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui il lavoratore autonomo risiede. 19 Alla luce delle soluzioni date alle prime tre questioni, non occorre risolvere la quarta e la quinta questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 8 aprile 1992, dichiara: 1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un cittadino tedesco, che risieda in Germania e che eserciti un' attività lavorativa autonoma all' incirca per metà in tale Stato membro e per metà nei [OSCURATO:PERSONA], rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento. 2) L' art. 14 bis del detto regolamento deve essere interpretato nel senso che la legislazione applicabile ad un siffatto lavoratore autonomo è la legislazione tedesca.
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