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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 16520/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.87802015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] generali [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.102 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma alla via dei Portoghesi n.112. -intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.5695/4/14, pronunciata in data 8/7/2014, depositata in data 24/9/2014 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La società Costruzioni generali [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con quattro motivi contro l'Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.5695/4/14, pronunciata in data 8/7/2014, depositata in data 24/9/2014 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento per Irap 2005, con interessi e sanzioni.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che, con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'Irap, il legislatore aveva stabilito con l'art. 1 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 31/07/2005, che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni (art. 13 del d.

Igs. n.472/1997 e art. 2, comma 2, del d.

Igs. n. 462/1997) previste in linea generale per gli altri tributi, non si applicavano appunto all'Irap.

Analoga disposizione era contenuta nell'art. 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17/07/2006.

La C.t.r. rilevava che nessun profilo di incostituzionalità fosse ravvisabile con riferimento alle norme in esame, in quanto esse si collocavano cronologicamente nel periodo in cui era in discussione innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità dell'Irap.

Il duplice intervento legislativo (nel 2005 e nel 2006), adottato nelle forme della decretazione d'urgenza, era rivolto a scoraggiare l'omissione dei versamenti Irap (a saldo o in acconto) entro le scadenze ordinarie; dunque, era evidente che l'escludere la possibilità di fruire delle rilevanti riduzioni di sanzioni previste dal ravvedimento operoso rivestiva una notevole forza dissuasiva. r.g. n.8780/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] misura era stata inoltre rafforzata dalla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, del richiamato d.l. n.106/2005 all'art. 10, comma 3, dello statuto del contribuente, laddove si prevedeva espressamente che non determinava una obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria <<la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

La C.t.r. rilevava che nella specie era inammissibile la domanda volta all'applicazione dell'esimente relativa alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, in quanto la società contribuente non la aveva proposta in primo grado.

Comunque, la C.t.r. riteneva che le obiettive condizioni di incertezza normativa nel caso non potessero derivare dalla pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; Parte contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 d.l. n.193/2016 3 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'art.2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La ricorrente rileva che l'art. 1, comma 3, del d.l. n.106/2005 ha r.g. n.8780/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disposto l'inapplicabilità della riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 in caso di violazione dell'obbligo di versamento da effettuare a saldo dell'Irap per il periodo di imposta in corso alla data del 17/6/2005 e che analoga previsione, relativa all'acconto e al saldo dell'Irap per il periodo d'imposta in corso alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n.206/06 convertito dalla

I. n.234/06; sostiene, dunque, che la C.t.r avrebbe errato nel ritenere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale normativa, che introdurrebbe un'irrazionale limitazione in danno del contribuente.

La ricorrente propone nuovamente la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 106/2005, in relazione all'art.3 Cost.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, dell'art.6 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e dell'art. 10, comma 3,

I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente la disapplicazione delle sanzioni costituisce un potere - dovere delle Commissioni tributarie esercitabile, non solo su istanza di parte, ma anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'arti°, comma 3, prima parte,

I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 3, seconda parte,

I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione alli art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La ricorrente, invero, lamenta che la C.t.r. abbia escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'esimente relativa alla ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma, derivanti dalla pendenza dinnanzi alla Corte r.g. n.8780/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari, nonché si duole del fatto che due [OSCURATO:PERSONA] della stessa Corte avessero rassegnato conclusioni sfavorevoli alla compatibilità di tale imposta con la VI [OSCURATO:PERSONA] ed infine dal fatto che dottrina e giurisprudenza avessero assunto posizioni discordanti sul punto.

2. Tuttavia, preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 d.l. n.193/20163 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto.

Pertanto, preso atto dell'avvenuta definizione, deve dichiararsi estinto il giudizio per la rinunzia del ricorrente e cessata la materia del contendere (Cass. ord. n.24083 del 3/10/2018).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016.

Così deciso in Rorpa il 21 aprile 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.87802015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] generali [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.102 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma alla via dei Portoghesi n.112. -intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.5695/4/14, pronunciata in data 8/7/2014, depositata in data 24/9/2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società Costruzioni generali [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con quattro motivi contro l'Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.5695/4/14, pronunciata in data 8/7/2014, depositata in data 24/9/2014 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento per Irap 2005, con interessi e sanzioni. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che, con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'Irap, il legislatore aveva stabilito con l'art. 1 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 31/07/2005, che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni (art. 13 del d. Igs. n.472/1997 e art. 2, comma 2, del d. Igs. n. 462/1997) previste in linea generale per gli altri tributi, non si applicavano appunto all'Irap. Analoga disposizione era contenuta nell'art. 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17/07/2006. La C.t.r. rilevava che nessun profilo di incostituzionalità fosse ravvisabile con riferimento alle norme in esame, in quanto esse si collocavano cronologicamente nel periodo in cui era in discussione innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità dell'Irap. Il duplice intervento legislativo (nel 2005 e nel 2006), adottato nelle forme della decretazione d'urgenza, era rivolto a scoraggiare l'omissione dei versamenti Irap (a saldo o in acconto) entro le scadenze ordinarie; dunque, era evidente che l'escludere la possibilità di fruire delle rilevanti riduzioni di sanzioni previste dal ravvedimento operoso rivestiva una notevole forza dissuasiva. r.g. n.8780/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] misura era stata inoltre rafforzata dalla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, del richiamato d.l. n.106/2005 all'art. 10, comma 3, dello statuto del contribuente, laddove si prevedeva espressamente che non determinava una obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria <<la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria». La C.t.r. rilevava che nella specie era inammissibile la domanda volta all'applicazione dell'esimente relativa alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, in quanto la società contribuente non la aveva proposta in primo grado. Comunque, la C.t.r. riteneva che le obiettive condizioni di incertezza normativa nel caso non potessero derivare dalla pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; Parte contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 d.l. n.193/2016 3 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'art.2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente rileva che l'art. 1, comma 3, del d.l. n.106/2005 ha r.g. n.8780/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disposto l'inapplicabilità della riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/97 in caso di violazione dell'obbligo di versamento da effettuare a saldo dell'Irap per il periodo di imposta in corso alla data del 17/6/2005 e che analoga previsione, relativa all'acconto e al saldo dell'Irap per il periodo d'imposta in corso alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n.206/06 convertito dalla I. n.234/06; sostiene, dunque, che la C.t.r avrebbe errato nel ritenere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale normativa, che introdurrebbe un'irrazionale limitazione in danno del contribuente. La ricorrente propone nuovamente la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 106/2005, in relazione all'art.3 Cost. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, dell'art.6 d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e dell'art. 10, comma 3, I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la disapplicazione delle sanzioni costituisce un potere - dovere delle Commissioni tributarie esercitabile, non solo su istanza di parte, ma anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'arti°, comma 3, prima parte, I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 3, seconda parte, I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione alli art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente, invero, lamenta che la C.t.r. abbia escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'esimente relativa alla ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma, derivanti dalla pendenza dinnanzi alla Corte r.g. n.8780/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia dell'Unione Europea, nel corso del termine per effettuare l'adempimento dell'imposta, della causa relativa alla compatibilità dell'Irap con le norme ed i principi comunitari, nonché si duole del fatto che due [OSCURATO:PERSONA] della stessa Corte avessero rassegnato conclusioni sfavorevoli alla compatibilità di tale imposta con la VI [OSCURATO:PERSONA] ed infine dal fatto che dottrina e giurisprudenza avessero assunto posizioni discordanti sul punto. 2. Tuttavia, preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, ex art.6 d.l. n.193/20163 d.l. 119/2018, allegando documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto. Pertanto, preso atto dell'avvenuta definizione, deve dichiararsi estinto il giudizio per la rinunzia del ricorrente e cessata la materia del contendere (Cass. ord. n.24083 del 3/10/2018). Nulla deve disporsi in ordine alle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016. Così deciso in Rorpa il 21 aprile 2022 I
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