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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2021

ECLI:EU:C:2021:859
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0686_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑686/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Minore in tenera età che viaggia gratuitamente – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “biglietto”»

1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 261/2004, art. 3, § 3, 1 a frase) (v. punti 20‑22, dispositivo 1)

2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma [OSCURATO:PERSONA] o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici – Inclusione – Passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e che non compare nelle prenotazioni – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 261/2004, artt. 2, f) e g), e 3, § 3, 2 a frase] (v. punti 25‑27, 29, 30, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la condizione di accessibilità diretta o indiretta al pubblico, contenuta in tale disposizione, non si riferisce ai passeggeri che viaggiano gratuitamente. 2) L’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e il cui nome non compare nelle prenotazioni effettuate dai suoi genitori, non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0686_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑686/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Minore in tenera età che viaggia gratuitamente – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “biglietto”» 1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 261/2004, art. 3, § 3, 1 a frase) (v. punti 20‑22, dispositivo 1) 2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma [OSCURATO:PERSONA] o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici – Inclusione – Passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e che non compare nelle prenotazioni – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 261/2004, artt. 2, f) e g), e 3, § 3, 2 a frase] (v. punti 25‑27, 29, 30, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la condizione di accessibilità diretta o indiretta al pubblico, contenuta in tale disposizione, non si riferisce ai passeggeri che viaggiano gratuitamente. 2) L’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e il cui nome non compare nelle prenotazioni effettuate dai suoi genitori, non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
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