Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 261/2021
ECLI:EU:C:2021:859
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0686_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑686/20)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Minore in tenera età che viaggia gratuitamente – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “biglietto”»
1.
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
o
261/2004, art. 3, § 3, 1
a
frase)
(v. punti 20‑22, dispositivo 1)
2.
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma [OSCURATO:PERSONA] o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici – Inclusione – Passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e che non compare nelle prenotazioni – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
o
261/2004, artt. 2, f) e g), e 3, § 3, 2
a
frase]
(v. punti 25‑27, 29, 30, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la condizione di accessibilità diretta o indiretta al pubblico, contenuta in tale disposizione, non si riferisce ai passeggeri che viaggiano gratuitamente.
2)
L’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d’imbarco e il cui nome non compare nelle prenotazioni effettuate dai suoi genitori, non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.