CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati ex artt. 110 c.p. e 349 c.p. sono inammissibili. Quanto al primo motivo, sulla insussistenza a carico della [OSCURATO:PERSONA] del reato ex art. 349 c.p. è assolutamente coerente e logico il ragionamento della Corte, per cui appurata per ammissione dello stesso marito, la comune decisione dei coimputati di realizzare i lavori abusivi, la considerazione dell'ulteriore dato della proprietà dell'area in capo alla donna e dei pagamenti familiari consistenti proseguiti anche dopo la apposizione dei sigilli, sono tutti dati che convergono con coerenza verso la intervenuta attribuzione del reato anche alla donna. Rispetto a tale giudizio si oppone una mera rivalutazione del merito,. inammissibile in questa sede. Il secondo motivo è ispirato al vizio di violazione di legge e di motivazione. Quanto a tale ultimo profilo non è dato rinvenire alcuna illogicità in una motivazione attributiva di responsabilità, che valorizza da un lato, le stesse dichiarazioni dell'imputato, quanto alla sussistenza di una deliberata scelta di realizzare l'opera abusiva, che trova poi riscontro nella realtà di un'opera effettivamente costruita anche nonostante il sequestro, dall'altro prove documentali circa la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la apposizione del vincolo. A ciò si oppone una critica innanzitutto illogica, che pretende di superare razionalmente dati obiettivi. Nonchè un incongruo richiamo all'art. 507 cod. proc. pen. quale fonte di un evocato dovere del giudice di indagare altre strade giustificative della violazione dei sigilli (laddove la norma fa riferimento a situazione di "assoluta necessità" di acquisizione della prova, qui del tutto assenti) , sia perché fondato sulla illogicità della premessa, quale la ricostruzione dei fatti in opposizione al dato obiettivo, sia perché non impositivo di obblighi officiosi tanto più in assenza della allegazione di una conforme richiesta da parte della difesa, sia perché funzionale a mera ipotesi esplorative che nulla hanno a che vedere con i vizi qui deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. . Pertanto, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 L P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende