CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 01509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino resa il 26 ottobre 2021, esclusa l'aggravante ad effetto speciale contestata e riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di tentata rapina continuata e minaccia. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di minaccia aggravata (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa) ed il vizio motivazionale risultante dal testo del provvedimento impugnato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata sia la tentata rapina (escludendo, tuttavia, l'uso aggravante dell'arma riconosciuto dal Tribunale) che la minaccia, non soltanto sulla base delle deposizioni attendibili e precise rese dalla persona offesa, ma anche dalla coerente versione fornita dagli operanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti; in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.