CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1810-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8398/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01810 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. con un unico motivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la la CTR della Campania ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 2006 in relazione a redditi da partecipazione ad una società di fatto e da lavoro dipendente. 2. l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.12, comma 7, della Legge 212/2000 per avere la CTR ritenuto che l'avviso dovesse essere annullato in quanto emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica presso la società e nell'assenza di motivate ragioni di urgenza; 3. la contribuente resiste con controricorso e deposita memoria nella quale insiste per la trattazione congiunta delle presente causa e di quella iscritta al n.Rg.7656/2018; considerato che: 1.1a causa iscritta al n. RG.7656/2018 è stata rinviata a nuovo ruolo con decisione in data odierna; 2. come già osservato con ordinanza interlocutoria n.26430/2021, è opportuna la trattazione congiunta della presente causa con quella iscritta al n. RG.7656/2018, trattandosi di cause connesse; PQM la Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 m