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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14235/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che in caso di reato tentato occorre aver riguardo dell'esiguità del pericolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che in caso di reato tentato occorre aver riguardo dell'esiguità del pericolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 14235/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris