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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 17460/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione relativamente all'errata valutazione del compendio probatorio, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dall'attività di osservazione degli operanti emerge in modo inconfutabile che il ricorrente riceveva una banconota di euro 20, quale corrispettivo della sostanza stupefacente venduta; emergeva inoltre, all'esito della perquisizione personale, la detenzione di una ulteriore quantità di hashish del peso di grammi 3,4; pertanto, la corte ha affermato, con motivazione logica ed esente da vizi, che i suddetti elementi superano ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione della responsabilità e destituiscono di fondamento la tesi difensiva alternativa in ordine all'asserito prelievo di euro 300 dal bancomat, trattandosi di circostanza non documentata e comunque irrilevante.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione relativamente all'errata valutazione del compendio probatorio, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dall'attività di osservazione degli operanti emerge in modo inconfutabile che il ricorrente riceveva una banconota di euro 20, quale corrispettivo della sostanza stupefacente venduta; emergeva inoltre, all'esito della perquisizione personale, la detenzione di una ulteriore quantità di hashish del peso di grammi 3,4; pertanto, la corte ha affermato, con motivazione logica ed esente da vizi, che i suddetti elementi superano ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione della responsabilità e destituiscono di fondamento la tesi difensiva alternativa in ordine all'asserito prelievo di euro 300 dal bancomat, trattandosi di circostanza non documentata e comunque irrilevante. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensor
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