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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 29695/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 novembre 2023 il Giudice di pace di Enna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di 300,00 euro di multa oltre statuizioni civili per il reato continuato di minacce (artt. 81,612 cod. pen.).

2. Avverso la decisione il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto va qualificato quale appello. 1.Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il 4 risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto affermazione della responsabilità penale. (per tutte Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).

Ove l'imputato, con l'atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si debbano intendere estesi alle statuizioni civili.

Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente ma inequivocabilmente l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna (Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Santaluce, Rv. 269677).

3. Ne consegue, a seguito della qualifica del ricorso in appello, la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il relativo g iudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 novembre 2023 il Giudice di pace di Enna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di 300,00 euro di multa oltre statuizioni civili per il reato continuato di minacce (artt. 81,612 cod. pen.). 2. Avverso la decisione il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto va qualificato quale appello. 1.Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il 4 risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto affermazione della responsabilità penale. (per tutte Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). Ove l'imputato, con l'atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si debbano intendere estesi alle statuizioni civili. Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente ma inequivocabilmente l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna (Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Santaluce, Rv. 269677). 3. Ne consegue, a seguito della qualifica del ricorso in appello, la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il relativo g iudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per il relativo giudizio. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 29695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris