CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 34849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza in data 19/05/2026 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame ex art. 324, comma 5, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale e nella qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. quale terza interessata avente diritto alla restituzione deibeni in sequestro, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che hadichiarato inammissibile per tardività l’istanza di riesame presentata avverso il decreto indata 13 marzo 2026 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, che avevaconvalidato il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria e il mantenimento del vincolo sucirca 4.600 colli di estintori.2. Con il ricorso per cassazione deduce:2.1. Violazione degli artt. 324, 355, 257, 127 e 582 cod. proc. pen. e dell'art. 87-bisd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché dell'art. 591 cod. proc. pen.Il ricorrente premette che il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della richiestadi riesame ritenendola tardiva, in quanto depositata in data 08/05/2026, a fronte di untermine che andava a scadere il 07/05/2026.Osserva, dunque, che, ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., così comerichiamati dall’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. «il termine per proporre richiesta diriesame avverso il decreto di sequestro probatorio o di convalida decorre dalla notificazioneo comunque dalla conoscenza dell’atto da parte dell’interessato».Evidenzia che, nel caso in esame, l’istanza di riesame era stato propostatempestivamente in data 07/05/2026, per come attestato dalla ricevuta di avvenutaconsegna della posta elettronica certificata, sicché la declaratoria di inammissibilità pertardività risulterebbe erronea.Precisa che la richiesta di riesame trasmessa a mezzo posta elettronica certificata èvalidamente presentata quando -come nel caso in esame- sia stata sottoscrittadigitalmente dal difensore ritualmente nominato, sia stata inviata da un indirizzo PECiscritto nel ReGindE, sia stata indirizzato alla casella PEC dell'ufficio giudiziario competenteindividuata nei provvedimenti del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati(DGSIA) e sia pervenuta, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, entro iltermine di legge, rilevando ai fini della tempestività esclusivamente il momento dell'invioe della ricezione da parte del gestore del sistema, e non le successive modalità di presa incarico dell'atto da parte della cancelleria.Deduce che, nel caso di specie, tutti i predetti requisiti risultano soddisfatti, come19:01:38, sicché la declaratoria di inammissibilità per tardività risulterebbe erronea indiritto.2.2. Vizio di motivazione e travisamento del fatto decisivo, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in ordine alla data di presentazione della richiesta diriesame.Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilitàsulla premessa che la richiesta fosse stata presentata in data 08/05/2026, senzaconfrontarsi con la documentazione agli atti — istanza, motivi, messaggio di postaelettronica certificata e ricevuta di avvenuta consegna — che attestano, invece, chel’istanza di riesame è stata inoltrata tempestivamente il 07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.I due motivi di ricorso, pur proposti sotto profili distinti — violazione di legge il primo,vizio di motivazione e travisamento del fatto il secondo — investono entrambi il tema dellatempestività dell'istanza di riesame e sono, pertanto, esaminati congiuntamente.2. Va premesso che in data 11/03/2026 la polizia giudiziaria eseguiva perquisizionee sequestro probatorio di circa 4.600 colli di estintori presso la sede riconducibile a RomanziVincenzo.Con decreto del 13/03/2026 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoliconvalidava il sequestro ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. e disponeva il mantenimentodel vincolo.Il decreto di convalida, unitamente all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il difensore predisponeva e sottoscriveva digitalmente l'istanza di riesameavverso il decreto di convalida, corredata dei motivi.2.2. Va sin da subito osservato che il Tribunale non ha rilevato alcuna irregolarità inordine alle modalità di inoltro dell’impugnazione che, invero, dall’esame degli atti(consentita in ragione della natura processuale dell’eccezione) e dai documenti allegatidalla difesa risulta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale"[OSCURATO:EMAIL]" del Tribunale di Napoli,corrispondente a quello individuato, per tale ufficio, dal decreto del Direttore generale peri sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020.La ricevuta, in atti, di avvenuta consegna, generata dal gestore del sistema esottoscritta digitalmente, attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella didestinazione il giorno 7 maggio 2026.3. Ciò premesso, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato l'istanza di riesameinammissibile per tardività, sulla base di due ragioni.Da un lato, ha rilevato che il procuratore speciale del ricorrente aveva avutoconoscenza di fatto del decreto di convalida già in data 14 aprile 2026, per come emersodall'inoltro di un'istanza di restituzione dallo stesso avanzata in quella data al PubblicoMinistero, sicché il termine di dieci giorni, decorrente da tale data, sarebbe scaduto il 24aprile 2026.Dall'altro lato, e in ogni caso, ha rilevato che, pur a voler far decorrere il terminedalla notifica del 27/04/2026 — come sostenuto dalla stessa difesa nell'atto di riesame —la richiesta risultava presentata l'8 maggio 2026, e quindi era da ritenersi tardiva anchesotto questo diverso profilo.4. Quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli è, tuttavia, in contrasto sia con i princìpi didiritto fissati in tema di decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di riesameavverso il decreto del pubblico ministero che convalida il sequestro probatorio dispostodalla polizia giudiziaria, sia con le emergenze di fatto.4.1. Quanto al primo profilo — quello della corretta individuazione del dies a quo —l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. in tema diriesame delle misure cautelari reali, dispone che il termine di dieci giorni per proporre larichiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro decorre dalla notificazionedel decreto all'interessato ovvero, in caso di omessa notificazione, dalla diversa data in cuil'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.La formula legislativa, per il suo tenore letterale, si presterebbe ad una letturaanticipatoria, tale da fare coincidere la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza deltermine con la stessa sottoposizione a sequestro del bene; questa Corte, tuttavia, ha datempo chiarito che una simile lettura si porrebbe in contrasto con la funzione stessa dellanorma, che è quella di assicurare all'interessato un termine utile per contestare, concognizione piena, le ragioni di un provvedimento — quello di convalida — che a quella datapotrebbe ancora non essere stato adottato, né conosciuto nei suoi presupposti.Si è così costantemente affermato che, ai fini della decorrenza del termine di cuiall'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., occorre fare riferimento non al momento in cuil'interessato sia comunque venuto a conoscenza del sequestro in sé considerato, bensì aquello, distinto ed eventualmente successivo, in cui abbia avuto notizia del sequestroconvalidato, e quindi delle ragioni poste a base del relativo provvedimento (Sez. 2, n. 774del 02/12/2005, dep. 2006, Messina, Rv. 233333-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 40925del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01).In particolare, è stato precisato e chiarito che «in caso di sequestro operato diiniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalladata di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla datain cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il"sequestro convalidato"» (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, Rv. 241428-01).Tanto in ragione della natura provvisoria e instabile del sequestro eseguito dallapolizia giudiziaria, destinato a essere superato dal successivo e autonomo vaglio delpubblico ministero, giacché solo con la convalida l'apprensione del bene acquista una causagiustificativa stabile e solo dalla conoscenza di tale causa l'interessato è posto in condizionedi apprestare una difesa effettiva, ossia di individuare i vizi, di fatto o di diritto, da farvalere in sede di riesame.In tale direzione, nella pronuncia da ultimo citata è stato osservato in motivazioneche «solo con il provvedimento di convalida si completa il sub-procedimento iniziato con lamateriale esecuzione del sequestro ad opera della polizia giudiziaria, in tale momentoesercitandosi il vaglio dell'[OSCURATO:PERSONA] e specificandosi i motivi a sostegno delsequestro e solo da tale momento potendo l'interessato esercitare -nella sua pienezza- ildiritto di reclamo (avverso il decreto di convalida e non già avverso l'operazione disequestro della polizia giudiziaria), opponendo argomentate motivazioni al fine di ottenerela restituzione di quanto sequestrato: sarebbe del resto anomalo far decorrere il termineper una impugnativa da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare».4.2. In diretta coerenza con tali princìpi, questa Corte ha avuto modo di precisareche «il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesamecontro il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro probatorio, decorreesclusivamente dalla notifica di tale provvedimento e l'eventuale istanza di restituzione,avanzata prima della stessa notifica della convalida, non ne determina la decorrenza (Sez.3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611-01; Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022,avanzata dall'interessato o dal suo difensore in un momento anteriore alla notificazione deldecreto di convalida non vale, di per sé, ad anticipare la decorrenza del termine diimpugnazione.L’istanza di restituzione, infatti, presuppone unicamente la conoscenza dell'esistenzadel vincolo — dato che l'interessato apprende già al momento dell'esecuzione materiale delsequestro — e non anche quella, del tutto distinta, delle ragioni sulle quali il pubblicoministero ha successivamente fondato la convalida: sicché dal suo solo contenuto non puòtrarsi la prova che l'interessato abbia condiviso e conosciuto, nel loro esatto tenore, leragioni del provvedimento di convalida.Con l’ulteriore specificazione che l’unica notificazione valida i fini della decorrenza deltermine è quella eseguita nelle mani dell’interessato, mentre – a tali fini – non ha alcunrilievo la notificazione eventualmente eseguita nelle mani del difensore.In tal senso, è stato affermato che «in caso di sequestro operato di iniziativa dellapolizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notificadel decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla datain cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessunrilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligodi notifica» (Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260518-01, in fattispecie in cuila Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguitaa mani proprie dell'indagato e non invece dalla seconda avvenuta presso il difensoredomiciliatario).5. Dall’applicazione al caso in esame dei princìpi fin qui esposti emerge l’erroneitàdell’ordinanza impugnata sotto entrambi i profili dedotti con il ricorso.5.1. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto che il termine di dieci giorni fossegià spirato al 24 aprile 2026, facendolo decorrere dal 14 aprile 2026, data in cui ilprocuratore speciale del ricorrente aveva presentato al Pubblico ministero un'istanza didissequestro.Il convincimento dei giudici non è conforme ai princìpi sopra richiamati.In primo luogo, a quella data il decreto di convalida non era stato ancora notificatoall’interessato — visto che la notificazione risulta intervenuta solo il 27/04/2026 — sicchél'istanza di dissequestro non poteva che fondarsi sulla mera conoscenza dell'apprensionemateriale del bene, conseguita fin dall'esecuzione del sequestro in data 11/03/2026, e nonsulla conoscenza delle ragioni del provvedimento di convalida, adottato il 13/03/2026 manon ancora reso noto all'interessato e la cui conoscenza non può essere presunta fondatasul solo dato dell’istanza di restituzione. Invero, il ricorrente ha correttamente dedotto cheil termine di dieci giorni per presentare l’impugnazione poteva decorrere solo dal27/04/2026, ossia dalla data di notificazione all’interessato del decreto convalidato.5.2. Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta anche a volerconsiderare quale dies a quo la notificazione del 27 aprile 2026, sul presupposto che larichiesta di riesame fosse stata presentata in data 08/05/2026.Tale premessa fattuale, tuttavia, non trova riscontro negli atti del procedimento,consultabili in questa sede di legittimità trattandosi di censura per error in procedendo.Risulta, infatti, che il difensore ha predisposto e sottoscritto digitalmente l'istanza diriesame, corredata dei motivi, trasmettendola a mezzo posta elettronica certificataall'indirizzo istituzionale del Tribunale di Napoli individuato, per tale ufficio, dal decreto delDirettore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020; che laricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore del sistema e sottoscrittadigitalmente, attesta che il messaggio è stato recapitato nella casella di destinazione il 7maggio 2026, e non l'8 maggio 2026 come erroneamente ritenuto dal Tribunale.Da ciò discende che il computo del termine, condotto correttamente a partire dal 27aprile 2026 — giorno della notificazione, che non si computa ai sensi dell'art. 172, comma4, cod. proc. pen. — conduce a individuare nel 7 maggio 2026 il decimo e ultimo giornoutile per la proposizione dell'istanza di riesame: data che coincide esattamente con quella,comprovata dalla ricevuta di consegna della posta elettronica certificata, in cui l'istanzamedesima è stata inoltrata e recapitata all'ufficio competente.Va da ultimo osservato che la regolarità formale del deposito telematico — quantoalla sottoscrizione digitale dell'atto, alla provenienza da indirizzo PEC del difensore iscrittonel ReGindE e alla destinazione alla casella istituzionale individuata dal richiamato decretodel Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati — non è stata posta in dubbioda parte del Tribunale e risulta, in ogni caso, positivamente riscontrata dagli atti, sicché latempestività dell'impugnazione va affermata sotto ogni profilo rilevante.La richiesta di riesame risulta, dunque, tempestivamente proposta sotto entrambi iprofili esaminati.6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, viziata da una duplice ed erronearicostruzione — in diritto, quanto all'individuazione del dies a quo, e in fatto, quanto alladata di effettivo deposito dell'istanza — deve essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Napolicompetente per il giudizio.Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]