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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04663/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 settembre 2021, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace per il delitto di minaccia commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che le ragioni di censura - articolate, peraltro, unicamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. -, essendo volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, senza alcuna specifica allegazione di vizi argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consigli estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 settembre 2021, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace per il delitto di minaccia commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che le ragioni di censura - articolate, peraltro, unicamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. -, essendo volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, senza alcuna specifica allegazione di vizi argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consigli estensore Il
Sentenza Cassazione n. 04663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris