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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36718/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che eccepisce la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione della data di consumazione del reato (le date riportate nell'editto accusatorio riguardano altri due episodi di furto da cui gli imputati sono stati mandati assolti) - è manifestamente infondata poiché la data di commissione del fatto risulta ampiamente dagli atti di indagine e viene esattamente individuata in sentenza (6 agosto 2020), di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che eccepisce la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione della data di consumazione del reato (le date riportate nell'editto accusatorio riguardano altri due episodi di furto da cui gli imputati sono stati mandati assolti) - è manifestamente infondata poiché la data di commissione del fatto risulta ampiamente dagli atti di indagine e viene esattamente individuata in sentenza (6 agosto 2020), di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 36718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris