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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32982/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con indirizzo consolidato e condiviso, che «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767); che, nel caso di specie, la pericolosità sociale dell'imputata è stata ritenuta sulla scorta di condotte prive di rilievo penale, quali la frequentazione con un pregiudicato senza fissa dimora, l'assenza di lavoro e di stabile domicilio, la dedizione all'elemosina, nonché dell'essere ella indagata per il reato di furto; affermazione, quest'ultima, che appare eccessivamente generica perché priva della descrizione del fatto (o dei fatti) oggetto di addebito, dell'epoca di commissione e dello stadio dell'accertamento giudiziario (sul potere — ed i limiti — del giudice penale di disapplicare il foglio di via obbligatorio basato su illazioni, congetture e sospetti, anziché su elementi di fatto attestanti che il destinatario rientra nelle categorie previste per legge, cfr. Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, Tabacu, Rv. 259015); che, quindi, la doglianza articolata dalla ricorrente si palesa, prima facie, non peregrina, sicché va sancita l'ammissibilità dell'impugnazione, con conseguente, rituale costituzione del rapporto processuale; che deve, pertanto, prendersi atto dell'integrale maturazione, a partire dalla commissione dei fatti, risalenti a non oltre il 19 giugno 2016, e pur tenendo conto della sospensione dal 16 maggio al 3 luglio 2018 (stante il disposto rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore), del termine prescrizionale massimo di cinque anni; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con indirizzo consolidato e condiviso, che «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767); che, nel caso di specie, la pericolosità sociale dell'imputata è stata ritenuta sulla scorta di condotte prive di rilievo penale, quali la frequentazione con un pregiudicato senza fissa dimora, l'assenza di lavoro e di stabile domicilio, la dedizione all'elemosina, nonché dell'essere ella indagata per il reato di furto; affermazione, quest'ultima, che appare eccessivamente generica perché priva della descrizione del fatto (o dei fatti) oggetto di addebito, dell'epoca di commissione e dello stadio dell'accertamento giudiziario (sul potere — ed i limiti — del giudice penale di disapplicare il foglio di via obbligatorio basato su illazioni, congetture e sospetti, anziché su elementi di fatto attestanti che il destinatario rientra nelle categorie previste per legge, cfr. Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, Tabacu, Rv. 259015); che, quindi, la doglianza articolata dalla ricorrente si palesa, prima facie, non peregrina, sicché va sancita l'ammissibilità dell'impugnazione, con conseguente, rituale costituzione del rapporto processuale; che deve, pertanto, prendersi atto dell'integrale maturazione, a partire dalla commissione dei fatti, risalenti a non oltre il 19 giugno 2016, e pur tenendo conto della sospensione dal 16 maggio al 3 luglio 2018 (stante il disposto rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore), del termine prescrizionale massimo di cinque anni; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C
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