Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1225/2012
ECLI:EU:T:2012:531
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T-170/09)
«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione su tale status – Principio di buona amministrazione – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo
7, lettere b) e c), e paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento
che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna
impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguardano (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 42, 43)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del
regolamento n. 384/96 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status
di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine di tre mesi previsto all’articolo
2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato
dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (v. punti 45, 48-50, 52, 54, 59, 60, 62)
3.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione
della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 68-70)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del
regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Interpretazione restrittiva [Regolamento
del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, a) e b)] (v. punti 74-78, 82-84, 87-89)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori –
Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio
n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 91, 92, 99, 100)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori –
Carattere eccessivo di detto onere – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009,
art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 106-108)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale
e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Differenze nei prezzi delle materie prime che incidono sui prezzi dei prodotti
interessati – Differenze di prezzo che devono essere dimostrate nell’ambito di un solo mercato interno e non rispetto ad altri
mercati [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 2, § 7, a), e 10, k)] (v.
punti 122, 123)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 253 CE) (v. punto
126)
9.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo
delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato
dal regolamento n. 1225/2009, artt. 6, § 7, e 20, § 1) (v. punti 130-132, 135)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica
popolare cinese (GU L 29, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese,
quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo [OSCURATO:PERSONA] AISBL.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.