CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 20046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5658/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA (RM) [OSCURATO:PERSONA], N. 26,, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] I, 255, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché nel contradditorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 23/2022 depositata il28/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in riforma del decreto del Tribunale di Palermo n.3792 del 2019, ha annullato la decisione disciplinare adottata dal Consiglio di Disciplina presso il Consiglio Nazionale dei Geologi il 17 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], irrogativa della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi per avere lo stesso richiesto in più occasioni la vidimazione di parcelle aventi ad oggetto studi geologici a supporto di un parco fotovoltaico costituito da due impianti denominati “Ficodindia” e “Girasole” in Comune di Centuripe (EN), realizzati da altro geologo, [OSCURATO:PERSONA], per incarico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha motivato l’annullamento osservando che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la vidimazione delle parcelle affermando di avere ricevuto l’incarico professionale da [OSCURATO:PERSONA] e dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad incarichi che questi ultimi a loro volta avevano ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl; che l’affermazione era coerente con quella contenuta nella relazione illustrativa a corredo della richiesta di vidimazione delle parcelle, secondo cui gli studi geologici erano stati eseguiti e consegnati a [OSCURATO:PERSONA];che lo Scaravilli non aveva affermato di aver avuto l’incarico dalla [OSCURATO:PERSONA] srl “avendo affermato di aver collaborato con il Caruso nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl”; che la circostanza che gli elaborati tecnici presentati al Comune e all’ufficio del Genio civile fossero firmati solo dal Caruso non poteva smentire che alla redazione di tali elaborati avesse partecipato lo Scaravilli; che la circostanza non era neppure smentita dalla dichiarazione della società di aver conferito l’incarico al Caruso e di aver pagato solo a quest’ultimo il relativo compenso; che l’unico elemento in astratto determinativo della conclusione per cui lo Scaravilli si era appropriato della prestazione del Caruso era dato proprio dalle dichiarazioni di quest’ultimo all’Ordine regionale dei Geologi per la Sicilia in occasione della sua audizione del 12 gennaio 2012, ma che , in concreto, tale elemento perdeva di significato in ragione dell’evidente conflitto di interessi tra il Caruso e lo Scaravilli dato che questi aveva già presentato le parcelle per la vidimazione e aveva già presentato all’[OSCURATO:PERSONA] dei Geologi della Sicilia un esposto contro il Caruso e chiesto che venisse aperto a carico di quest’ultimo un procedimento disciplinare per abusiva utilizzazione degli elaborati oggetto delle parcelle; che , inoltre, lo Scaravilli aveva documentato di essere in possesso degli elaborati relativi agli studi geologici per i quali aveva richiesto la vidimazione delle parcelle; e che, ancora, risultava documentato uno scambio di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e lo Scaravilli con cui la prima, in data 29 marzo 2011, aveva sollecitato l’emissione di due fatture per “relazione geologica geomorfologica” e per “redazione di strumenti urbanistici per l’impianto fotovoltaico in progetto ( …) in Comune di Centuripe”, relative all’impianto Ficodindia e all’impianto Girasole; 2.per la cassazione della sentenza in epigrafe ricorre il Consiglio Nazionale dei Geologi. L’[OSCURATO:PERSONA] dei Geologi della Sicilia ricorre a propria volta in via incidentale. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. il Consiglio Nazionale dei Geologi ha depositato memoria; 4.l’Ordine dei Geologi della Sicilia ha depositato memoria; 5. la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo del ricorso principale vengono dedotte “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.3, c.p.c.”. Si legge nella sentenza che la Corte di Appello ha valutato “prioritariamente il motivo di appello con il quale l’odierno appellante [lo Scaravilli] contesta nel merito la sussistenza dell’illecito disciplinare allo stesso contestato”. Deduce il Consiglio Nazionale che in realtà un tale “motivo di appello non è rinvenibile nell’atto di appello del dott. geol. Scaravilli”; 2. il motivo è infondato. Il motivo di appello E), riprodotto nel controricorso dello Scaravilli, contiene la contestazione sul merito della sussistenza dell’illecito disciplinare, in ordine alla quale la Corte di Appello ha deciso nel rispetto dell’art. 112 c.p.c. Si legge nel testo del riprodotto motivo di appello che l’Ordine avrebbe dovuto limitarsi a valutare gli onorari richiesti nelle parcelle ai fini della vidimazione delle parcelle “senza entrare nel merito della vicenda” e che tuttavia, “essendovi entrato”, avrebbe dovuto “compiere una istruttoria seria e completa” invece di affermare, “senza godere del minimo elemento, che le opere per le quali il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva di essere pagato erano state redatte da altro professionista senza considerare che le fatture erano state richieste espressamente dai destinatari. La società [OSCURATO:PERSONA], infatti, il 29 marzo 2011 aveva inviato e-mail al ricorrente chiedendogli la fatturazione delle relazioni geologiche ( … ). Quest’ultimo documento sul quale né l’ordine regionale della Sicilia né il Consiglio Nazionale dei geologi né tantomeno il Tribunale si sono pronunciati è solo uno degli elementi che fa presumere in capo al dottore Scaravilli la stessa creazione e quindi la paternità delle relazioni geologiche in questione. In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] non doveva e non poteva essere sanzionato per aver cercato di conseguire il proprio diritto alla vidimazione della parcella”; 3.con il secondo motivo del ricorso principale vengono dedotte “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.4, c.p.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto, da un lato, di “dare valore di prova” alle dichiarazioni dello Scaravilli in ordine al fatto che egli era stato incaricato di redigere gli elaborati e, dall’altro lato, di non poter dare valore alcuno alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo Scaravilli “si era appropriato dell’opera altrui” per “evidente conflitto di interessi” del Caruso rispetto allo Scaravilli. [OSCURATO:SOCIETA] -viene dedotto dal ricorrente- avrebbe quindi “valutato in maniera diversa due affermazioni entrambe di parte”; 4. il motivo non è fondato. [OSCURATO:SOCIETA] ha dato rilievo alle dichiarazioni dello Scaravilli precisando che alle stesse corrispondeva la produzione documentale, da parte dello stesso Scaravilli, degli elaborati oggetto delle parcelle. In sostanza il giudice di appello ha voluto evidenziare che la disponibilità degli elaborati era riconducibile al fatto che lo Scaravilli ne era l’autore, come affermato dal medesimo Scaravilli. Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c. Si ricorda infatti che tale violazione sussiste se “il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass. Sez.U. n.20867 del 30/09/2020 ). Nel caso di specie la Corte di Appello si è limitata a valutare, nell’ambito del proprio potere di prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), il materiale istruttorio; 5.con il terzo motivo del ricorso principale vengono dedotte “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.4, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello errato nell’affermare, al paragrafo 29 della sentenza, che lo Scaravilli aveva svolto la propria opera professionale per incarico del Caruso, laddove invece, come emergeva dalle intestazioni delle parcelle e dalla relazione presentata dallo Scaravilli all’Ordine, egli aveva dichiarato di avere svolto la propria attività per incarico non del solo Caruso ma anche della [OSCURATO:PERSONA] srl; 6.il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), posto che il dedotto errore attiene ad una circostanza -l’identità del soggetto o dei soggetti che conferirono allo Scaravilli l’incarico professionale- ininfluente rispetto alla ratio decidendi . [OSCURATO:SOCIETA] ha annullato il provvedimento disciplinare irrogato allo Scaravilli per avere questi “rivendicato come proprio il frutto del lavoro di altro professionista” - il Caruso - , in ragione dell’accertamento del fatto che il lavoro per cui lo Scaravilli aveva presentato le parcelle era stato svolto dallo stesso Scaravilli e non dal Caruso; 7. con il quarto motivo del ricorso principale, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. viene dedotto che la Corte avrebbe omesso “l’esame su chi abbia chiesto quale prestazione professionale” allo Scaravilli. Viene dedotto che dai documenti prodotti con i nn.14 e 15 dallo Scaravilli in primo grado appare evidente che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al Caruso l’incarico “per lo studio e le indagini a supporto della progettazione degli impianti fotovoltaici” ed allo Scaravilli “per le indagini geofisiche a supporto dello studio geologico”. Il ricorrente deduce ancora che “il presunto incarico al dottor geol. Scaravilli per lo svolgimento dello studio geologico sarebbe avvenuto, per ammissione dello stesso, solo verbalmente e da parte -parrebbe- del dottor geol. Caruso, con una conferma di tal Ing. [OSCURATO:PERSONA] per la società Energia”. 8. Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. SU 8053/2014). Nel caso di specie il ricorrente non indica come il fatto che l’incarico per il compimento delle prestazioni professionali oggetto delle parcelle sia stato dato allo Scaravilli dalla società [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, dal Caruso possa essere decisivo rispetto alla decisione della Corte di Appello di annullare il provvedimento disciplinare adottato per “appropriazione del lavoro altrui”; 9. con il quinto motivo del ricorso principale, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., viene dedotto che la Corte avrebbe omesso l’”esame sulla finalità della richiesta di vidimazione delle parcelle presentata dal dottor geol. Scaravilli e cioè la dichiarata intenzione del dottor geol. Scaravilli di agire in giudizio per ottenere dal dottor geol. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Ing. [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle parcelle”; 10. il motivo è inammissibile. Valgono considerazioni identiche a quelle svolte con riguardo al quarto motivo di ricorso: il ricorrente non indica come la finalità per cui lo Scaravilli aveva chiesto la vidimazione delle notule possa essere decisivo rispetto all’annullamento della contestazione disciplinare di “appropriazione del lavoro altrui”; 11. con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Ordine dei Geologi della Sicilia lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)”. Deduce che la Corte di Appello, dando rilievo alla “prova di chi avesse realmente eseguito le prestazioni professionali”, avrebbe violato il giudicato formatosi sulle mai appellate affermazioni del Tribunale, secondo cui ciò che rilevava ai fini dell’ “illecito disciplinare ascritto a [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’aver domandato la vidimazione di una parcella relativa ad incarico riferibile ad altro soggetto” era “l’individuazione del soggetto legittimato ad azionare nei riguardi del committente [OSCURATO:PERSONA] srl il credito derivante dall’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto degli incarichi conferiti da [OSCURATO:PERSONA]” mentre lo Scaravelli al più “avrebbe potuto vantare un credito non già nei confronti del committente in assenza di diretto conferimento dell’incarico con valido contratto bensì unicamente del professionista incaricato [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe sostanzialmente delegato la concreta esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’incarico professionale”; 12. con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Ordine dei Geologi della Sicilia lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)”. Viene di nuovo dedotto quanto allegatocon il primo motivo. Viene inoltre dedotto che il Tribunale avrebbe “qualificato l’illecito disciplinare ritenendo che consistesse nella richiesta di vidimazione di parcelle al dichiarato fine di agire giudizialmente contro [OSCURATO:PERSONA] srl nonostante la stessa avesse conferito l’incarico ad altro geologo” e che la Corte di Appello, malgrado lo Scaravilli non avesse impugnato tale qualificazione, aveva “affermato che ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare fosse essenziale stabilire con certezza chi avesse eseguito le relazioni geologiche in questione”; 13.con il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Ordine dei Geologi della Sicilia lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)” per avere la Corte di Appello errato nell’affermare, al paragrafo 31 della sentenza, che lo Scaravilli aveva dichiarato di aver svolto la propria opera professionale per incarico del Caruso laddove invece, come emergeva dalla richiesta di vidimazione delle parcelle lo Scaravilli aveva dichiarato di avere svolto la propria attività per incarico sia del Caruso sia della [OSCURATO:PERSONA] srl; 14. con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Ordine dei Geologi della Sicilia lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., che la Corte avrebbe omesso di valutare il fatto, documentato nella richiesta di vidimazione delle parcelle, che lo Scaravilli aveva manifestato l’intenzione di agire in giudizio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto, prosegue l’Ordine dei Geologi, è decisivo in quanto, “come affermato dal giudice di prime cure, con statuizione non impugnata dall’appellante, l’illecito disciplinare dello Scaravilli è consistito proprio nel fatto che la richiesta di vidimazione di parcelle fosse funzionale (…)ad agire giudizialmente contro una società di cui egli non era controparte contrattuale”; 15. riguardo alricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Geologi della Sicilia, deve richiamarsi la pronuncia di questa Corte n. 568 del 17 aprile 2004 secondo cui “ n el procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata, e non di quella del Consiglio dell'Ordine regionale, ormai superata dalla successiva decisione dell'organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il tribunale annulli o riformi la detta deliberazione, il solo Consiglio nazionale e non anche il Consiglio dell'Ordine regionale, è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento” amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura”. La Corte, in tale pronuncia, ribadita di recente da Cass.10118/2023, e a cui questo Collegio dà ulteriore continuità, ha, anzitutto, osservato che l'art. 6 della l. 339/90 al primo comma prevede che le decisioni del consiglio regionale in alcune materie (tra cui quella disciplinare) "sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio nazionale", al successivo comma 4 prevede che le decisioni del Consiglio Nazionale possono essere impugnate davanti al tribunale "dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente", al comma 5 statuisce che la decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello "dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la corte di appello". La sentenza n.568/2004 ha quindi evidenziato che il sistema del procedimento disciplinare nei confronti di un geologo prevede prima una fase amministrativa (davanti al consiglio regionale dell'Ordine e poi davanti al consiglio nazionale dell'Ordine) e poi una fase giurisdizionale. La Corte, una volta ritenuto che il Consiglio dell'Ordine è parte necessaria nel processo e che, quindi, come tale, è legittimato all'impugnazione della decisione resa, è passata alla questione se, nel procedimento disciplinare contro i geologi, sia parte, nella fase giurisdizionale, il consiglio dell'ordine nazionale o il solo consiglio dell'ordine regionale. In merito la Corte ha, in primo luogo, preso le distanze dallasentenza n.15698/2002 di questa stessa Corte che aveva ritenuto che "nel giudizio di impugnazione l'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, in quanto portatore di un interesse giuridico ad essere parte nel processo attraverso i suoi organi ed in particolare attraverso il Consiglio Nazionale contro la cui decisione definitiva si dirige in ogni caso l'impugnazione, e qualora sia impugnato altresì il provvedimento del Consiglio regionale, anche attraverso detto organo", osservando che, stante la normativa di cui al citato art.6 della l. 339/90, nel procedimento disciplinare nei confronti dei geologi, la fase giurisdizionale non può instaurarsi nei confronti della decisione disciplinare del Consiglio regionale, ma esclusivamente nei confronti di quella del Consiglio nazionale, con la conseguenza che il procedimento giurisdizionale ha ad oggetto esclusivamente la decisione del Consiglio nazionale, con l’ulteriore conseguenza che “è solo il Consiglio nazionale dei geologi litisconsorte necessario” e che, pertanto “nel sistema della legge e nell'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni il Consiglio regionale è inserito nell'ambito dell'amministrazione che fa capo al Consiglio nazionale (…) ed entrambi i Consigli concorrono consecutivamente alla formazione della decisione, all'interno della stessa organizzazione e per la tutela dello stesso interesse, anche se diversamente apprezzato nelle corrispondenti fasi procedimentali, senza contrapposizione delle relative funzioni. Con l'impugnazione della decisione adottata dal Consiglio nazionale il giudice ordinario è investito della tutela diretta degli interessi pubblici e privati relativi ai geologi. Conseguenza necessaria della natura e dello scopo del procedimento è la presenza in giudizio del Consiglio nazionale la cui deliberazione, di conferma o di riforma del provvedimento disciplinare del Consiglio regionale, costituisce l'oggetto immediato dell'impugnazione”. Da questi principi discende la conclusione di cui alla massima, sopra riporta. In ragione di quanto precede deve concludersi che il ricorso incidentale è stato qui proposto da ente privo di legittimazione. Va per completezza richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite, per cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.U, Sentenza n.2951 del 16/02/2016 ); 16. in conclusione il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; 17. le spese sono poste a carico solidale del ricorrente in via principale e del ricorrente in via incidentale, ex art. 97 c.p.c., attesa la convergenza dei motivi dei due ricorsi rispetto al fine comune di ottenere nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza di appello; PQM la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità liquidate in €4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi