CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 08757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21787/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (quale successore di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente con mandato - avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 855/2020 depositata il18/03/2020, R.G.N. 1573/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21787/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.3.2020 n. 855, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’intimazione di pagamento relativa a crediti contributivi Inps. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, sostenendo che lo stesso era configurabile come opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alle contestazioni in ordine alla notificazione della cartella esattoriale che era l’atto presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata, con la conseguenza che andava proposta entro venti giorni dal primo atto esecutivo e quindi dal 31.5.2016, data di notifica della stessa intimazione di pagamento. Ad avviso del tribunale, l’opposizione per la parte relativa ai vizi della notifica degli atti presupposti era, quindi, tardiva, essendo stata depositata solo il giorno 11.7.2016 e pertanto tali vizi non potevano più essere contestati. Con l’opposizione all’intimazione si potevano proporre quindi, solo vizi sopravvenuti, come pagamento o altra causa estintiva, non proposti nella fattispecie. La Corte d’appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell’opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. Nella specie, l’intimazione di pagamento e il preavviso di fermo erano stati notificati in data 31.5.2016 mentre l’opposizione era stata proposta con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, tardivamente, sia che si fosse configurato il ricorso come opposizione all’esecuzione che come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che i successivi motivi d’appello relativi ai vizi delle notifiche riferite agli atti presupposti non potevano essere esaminati, perché non più opponibili e comunque tardivi perché non proposti in primo grado. In riferimento all’eccezione di prescrizione, la stessa non era più proponibile per il periodo precedente agli avvisi di addebito, per tardiva proposizione oltre i 40 gg., mentre non risultava decorso il termine di prescrizione per il periodo successivo. Infatti, non essendo più contestabile il vizio dellanotifica, erano validi atti interruttivi le notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni 2013 e 2014 che avevano interro tt o la prescrizione per tutti gli anni in contestazione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 112, 615, 617 c.p.c., 24 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618 c.p.c. e ne aveva dichiarato la tardività. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46/99 e degli artt. 2953 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva disatteso l’eccezione di prescrizione del credito contributivo maturato prima della notifica degli avvisi di addebito, in quanto era stata proposta un’opposizione tardiva, cioè, oltre i 40 giorni dalla loro notifica. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello non aveva ritenuto la sentenza di primo grado viziata da motivazione apparente, avendo quest’ultima richiamato un precedente della S.C., senza elaborare una autonoma giustificazione e ad hoca fondamento della propria decisione. Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essereoggetto di un esame congiunto, sono infondati. Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C., i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l’accezione di prescrizione può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c. (Cass. n. 22094/19). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato e l’Inps in sede di controricorso (p. 7) ha documentato che l’eccezione sollevata dal ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, di omessa notifica degli atti prodromici all’intimazione di pagamento, non era finalizzata a far valere la prescrizione della pretesa contributiva (quindi, con funzione recuperatoria dell’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, su cui cfr. Cass. n. 28583/18), ma era volta a dedurre solo l’irregolarità della sequenza procedimentale e, pertanto, solo vizi formali del procedimento di esecuzione, per i quali valeva il termine di 20 gg. dalla notifica dell’intimazione di pagamento per l’impugnazione (non rispettato dal ricorrente), mentre non era stato rispettato neppure il termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso di fermo per eccepire una eventuale prescrizione successiva della pretesa contributiva. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado” (Cass. n. 16504/19). In particolare, il giudice nel redigere i motivi della decisione non è tenuto a rispondere a tutte le questioni indicate dalle parti, potendo anche limitarsi a indicare quali, tra quelle esposte, siano state le ragioni del proprio convincimento e non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive; nello specifico la Corte del merito ha richiamato gli accertamenti espressi dal tribunale integrandoli con le proprie considerazioni così dando luogo a un unico impianto argomentativo. In ogni caso, non vi era interesse all’opposizione all’intimazione di pagamento, per difetto della notifica delle sottostanti cartelle, ai sensi del recente pronunciamento delle sezioni unite di questa Corte n. 26283/22). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo