CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 13160 /201 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] F L ACCAVENTO , elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 4002 / 6 /201 6 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versatea titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289; secondo l’interpretazione offertane dall’Ufficio, infatti, tale ultima disposizione consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli indicati anni d’imposta mediante il versamento di quanto dovuto per ciascun tributo in misura ridotta al 10%, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato; la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania - rigettò il successivo gravame proposto dall’Agenzia delle entrate; i giudici d’appello richiamarono il consolidato orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e ciò anche laddove il versamento sia stato effettuato per loro conto dal sostituto di imposta; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo; resiste l’intimato con controricorso.Considerato che: con l’unico motivo l’Amministrazione denunzia violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e degli artt. 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990; assume che, in base alle disposizioni evocate, non dovrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente che non ha provveduto direttamente al versamento delle imposte dirette nelle annualità in questione, non trattandosi di soggetti «obbligati al versamento ex lege», come invece i sostituti d’imposta; il motivo è infondato; questa Corte ha infatti più volte affermato che ilrimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dalsisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dalsostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando peraltro conferma tale ultima legittimazione anche nell'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) il quale, incidendo sulla modalità di esecuzione delrimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (v., fra le numerose altre, Cass. n. 11141/2022; Cass. n. 22830/2018; Cass. n. 29039/2017; Cass. n. 14406/2016); l’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso; le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate in base alla soccombenza. Trattandosi di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, nulla va disposto in ordine al contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna l a ricorrente a l pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi , spese ge