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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 1973

Cassazione n. 08176/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7/5/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di [OSCURATO:PERSONA] dirette alle misure alternative del- l'affidamento in prova nonché della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter O.P.

Il Tribunale di sorveglianza, valutati i precedenti penali dell'istante (associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, furti, reati in materia di trattamento illegale dei rifiuti, ed altro) ed il titolo in esecuzione (atti persecutori e lesioni personali), ha rilevato che il Ciobanu ha presentato una proposta di attività lavorativa inadeguata in quanto non copre l'intero arco della durata residua della pena, prevedendo la scadenza contrat- tuale al 31/12/2021; anche gli accertamenti sul domicilio sono risultati negativi, poiché il condannato risiede in un container privo di citofono, sicché anche tale soluzione abitativa non è stata ritenuta idonea ai fini delle invocate misure alternative.

Il Tribunale ha quindi rigettato le richieste dei benefici.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge, con riferimento alla negazione dei benefici di cui contesta le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.

In particolare, si segnala che il Ciobanu non ha alcun pregiudizio penale, essendo incensurato, e a tal fine ha allegato al ricorso un certificato del casellario giudiziale, nonché un certificato del DAP che attesta l'assenza del ricorrente dagli istituti penitenziari italiani, nei quali non è mai stato detenuto a far data dal 1987.

Si deduce inoltre vizio di motivazione con riguardo alle ragioni per cui il Tribunale di sorveglianza ha negato i benefici, contestando la valutazione di pericolosità sociale, rapportata ai precedenti e alla gravità dei reati in espiazione, nonché la sussistenza del pericolo di fuga e di recidivazione, ritenuti indimostrati e confliggenti con la regolare condotta di vita del Ciobanu.

3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevandone il difetto di autosufficienza in quanto la documentazione allegata - in specie il certificato penale - non risulta intestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e non ha dunque efficacia dimostrativa dell'assunto.

4. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

4.1. Nell'impugnata ordinanza la negazione delle misure alternative è stata fondata in prima battuta sulla valutazione della pericolosità sociale dell'istante, alla stregua dei precedenti penali, oltre che del titolo in esecuzione, ma non si è verificata l'eventualità di omonimie che possano avere indotto ad attribuire all'odierno istante precedenti penali non riferibili al medesimo.

La documentazione all'uopo allegata dal ricorrente è stata ritenuta inidonea dal Procuratore generale, tuttavia osserva questa Corte che sull'istante che chiede l'ammissione alle misure alternative non può gravare un onere di allegazione documentale dei carichi pendenti e dei pregiudizi penali, trattandosi di attività istruttoria di regola svolta dall'Autorità giudiziaria che procede.

Invero, è stato condivisibilmente affermato che "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta" (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581), tuttavia occorre che le risultanze documentali siano state correttamente acquisite e valutate.

4.2. Nel caso di specie, è dunque necessario effettuare tale preliminare verifica, al fine di accertare l'effettiva esistenza dei gravi pregiudizi penali che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a formulare la valutazione di pericolosità sociale sulla cui base è stato primariamente fondato il rigetto dell'istanza di misure alternative.

5. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, previa acquisizione del certificato penale riferito al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il giorno 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7/5/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di [OSCURATO:PERSONA] dirette alle misure alternative del- l'affidamento in prova nonché della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter O.P. Il Tribunale di sorveglianza, valutati i precedenti penali dell'istante (associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, furti, reati in materia di trattamento illegale dei rifiuti, ed altro) ed il titolo in esecuzione (atti persecutori e lesioni personali), ha rilevato che il Ciobanu ha presentato una proposta di attività lavorativa inadeguata in quanto non copre l'intero arco della durata residua della pena, prevedendo la scadenza contrat- tuale al 31/12/2021; anche gli accertamenti sul domicilio sono risultati negativi, poiché il condannato risiede in un container privo di citofono, sicché anche tale soluzione abitativa non è stata ritenuta idonea ai fini delle invocate misure alternative. Il Tribunale ha quindi rigettato le richieste dei benefici. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge, con riferimento alla negazione dei benefici di cui contesta le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza. In particolare, si segnala che il Ciobanu non ha alcun pregiudizio penale, essendo incensurato, e a tal fine ha allegato al ricorso un certificato del casellario giudiziale, nonché un certificato del DAP che attesta l'assenza del ricorrente dagli istituti penitenziari italiani, nei quali non è mai stato detenuto a far data dal 1987. Si deduce inoltre vizio di motivazione con riguardo alle ragioni per cui il Tribunale di sorveglianza ha negato i benefici, contestando la valutazione di pericolosità sociale, rapportata ai precedenti e alla gravità dei reati in espiazione, nonché la sussistenza del pericolo di fuga e di recidivazione, ritenuti indimostrati e confliggenti con la regolare condotta di vita del Ciobanu. 3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevandone il difetto di autosufficienza in quanto la documentazione allegata - in specie il certificato penale - non risulta intestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e non ha dunque efficacia dimostrativa dell'assunto. 4. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 4.1. Nell'impugnata ordinanza la negazione delle misure alternative è stata fondata in prima battuta sulla valutazione della pericolosità sociale dell'istante, alla stregua dei precedenti penali, oltre che del titolo in esecuzione, ma non si è verificata l'eventualità di omonimie che possano avere indotto ad attribuire all'odierno istante precedenti penali non riferibili al medesimo. La documentazione all'uopo allegata dal ricorrente è stata ritenuta inidonea dal Procuratore generale, tuttavia osserva questa Corte che sull'istante che chiede l'ammissione alle misure alternative non può gravare un onere di allegazione documentale dei carichi pendenti e dei pregiudizi penali, trattandosi di attività istruttoria di regola svolta dall'Autorità giudiziaria che procede. Invero, è stato condivisibilmente affermato che "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta" (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581), tuttavia occorre che le risultanze documentali siano state correttamente acquisite e valutate. 4.2. Nel caso di specie, è dunque necessario effettuare tale preliminare verifica, al fine di accertare l'effettiva esistenza dei gravi pregiudizi penali che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a formulare la valutazione di pericolosità sociale sulla cui base è stato primariamente fondato il rigetto dell'istanza di misure alternative. 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, previa acquisizione del certificato penale riferito al ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il giorno 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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