CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 30126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile perché, in relazione al primo motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione. della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la prospettazione difensiva non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale correttamente valorizza, al fine di escludere la predetta esimente, la gravità del fatto e l'intensità del dolo (cfr. p. 3 della sentenza). In relazione al secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, oltre a trattarsi di censura non proposta in sede di appello, è altresì manifestamente infondata, alla luce dell'adeguata e corretta motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (cfr. p. 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]