CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G: conclude chiedendo inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito per il riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto il 17 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e il relativo patrimonio aziendale. La società aveva quale amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 99, 416-bis, cod. pen., 71 d.lgs. 159/2011. Il Tribunale riteneva sussistenti tutte le condizioni per l'adozione della misura, ravvisando il fumus commissi delicti sulla base delle conversazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando, circa il periculum in mora, come la suddetta società costituiva bene suscettibile di sequestro preventivo ai fini di confisca obbligatoria ai sensi dell'ad. 321, comma 2, cod. proc. pen. In relazione alla deduzione della terza interessata, circa la propria buona fede, il Tribunale affermava che l'effettiva titolarità della società in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e la strumentalità della predetta società alla realizzazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., emergevano anche dal contenuto di alcune conversazioni, che «vedono come protagonista [OSCURATO:PERSONA]», captate per mezzo delle intercettazioni ambientali effettuate nel negozio della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Il Tribunale, inoltre, individuava un pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di perdurante operatività della azienda, conseguenze ricondotte alla permanenza di un mezzo di estrinsecazione della forza intimidatrice del clan Serra ino. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui censura l'ordinanza del Tribunale, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazioni di legge in relazione all'ad. 321 cod. proc. pen. e agli artt. 240 e 416-bis, settimo comma, cod. pen. circa il nesso di pertinenzialità e i requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura. La parte ricorrente premette che il Tribunale ha motivato, in ordine alle condizioni per disporre il sequestro preventivo, sulla sola base della posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece avrebbe dovuto approfondire anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata. Nel ricorso si afferma che il Tribunale ha completamente omesso di approfondire le doglianze difensive, avanzate nella richiesta di riesame, vedenti sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità e sul rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Infatti, ha confermato il sequestro preventivo dell'intera società e del suo patrimonio aziendale in assenza di una correlazione specifica e concreta tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale. In relazione al fumus boni iuris, il Tribunale si è dilungato sulla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua qualificazione come dominus gestore della impresa, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche doglianze difensive. In particolare, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato in una memoria difensiva la lunga storia commerciale e familiare della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", anche in relazione alla "Eurogessi", fondata dalla figlia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e costituente precedente storico della società posta attualmente sotto sequestro. In particolare, nella ditta "Eurogessi" aveva collaborato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Tali circostanze erano state dedotte proprio in quanto dimostrative della creazione di una vera e propria impresa familiare e in quanto confutative della sussistenza di una stretta connessione tra l'attività economica e quella illecita. L'assunzione della carica di amministratore unico da parte di [OSCURATO:PERSONA] andava proprio ricollegata alla volontà di garantire continuità alla gestione dell'azienda e alla volontà di trasmettere la propria esperienza ai figli dello stesso indagato. In relazione al periculum in mora, nel ricorso si nota come la stessa giurisprudenza di legittimità richieda, ai fini del sequestro preventivo di un bene, che risulti nella formale disponibilità di terzi, una pregnante valutazione sul collegamento degli stessi beni alle attività delittuose dell'indagato. Il giudice del riesame ha omesso di fornire qualsiasi motivazione in ordine sia al predetto collegamento, sia alla disponibilità della società in capo ad [OSCURATO:PERSONA], non essendo sufficiente l'indicazione della carica di amministratore ricoperta dall'indagato. Infine, il giudice del riesame ha violato il principio di proporzionalità confermando il sequestro preventivo dell'intera "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Infatti, solamente nel caso di cosiddetta impresa mafiosa è possibile porre sotto sequestro la stessa nella sua interezza. Tuttavia, è necessario che si configuri almeno una delle tre seguenti ipotesi esemplificate dalla giurisprudenza di legittimità: il caso in cui vi sia totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso; il caso in cui l'intera attività sia frutto dell'impiego di risorse economiche provento di delitto, tale per cui non sia possibile distinguere tra capitali illeciti e leciti; il caso in cui l'impresa sia direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa. Il Tribunale non ha motivato sulla ricorrenza di alcuna di tali ipotesi e, di conseguenza, sulla sussistenza di una vera e propria impresa mafiosa. Né risulta provata l'esistenza di una collusione tra imprenditore e cosca mafiosa con vantaggi reciproci. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari prima e il Tribunale poi hanno indicato come base giuridica del sequestro, nel tentativo di aggirare la questione della rilevanza della buona fede dell'attuale ricorrente, l'art. 321 cod. proc. pen., in relazione tanto al comma 1 quanto al comma 2, così cadendo in contraddizione interna alla motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516-01). È stato inoltre precisato che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e, cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra la compagine associativa e quella criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra l'attività di impresa e quella mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891-01). È stato ribadito, richiamando una precedente pronuncia del giudice di legittimità in tema di sequestro preventivo di immobili o terreni abusivamente lottizzati (Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741-01), che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01; in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca).In altri termini, nel caso di sequestro preventivo disposto in base all'art. 321 cod. proc. pen., sia in relazione all'ipotesi del comma 1, sia in relazione a quella del comma 2, la buona fede del terzo cessa di avere qualsiasi rilevanza, perché superata dal pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. 1.2. Il Tribunale ha specificatamente motivato in relazione alle condizioni per disporre il sequestro preventivo della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", quindi non si riscontra sul punto alcuna violazione di legge né omissione di motivazione. In particolare, il Tribunale ha ripercorso in maniera rigorosa tutti i passaggi logici necessari: dapprima, la sussistenza del fumus commissi delicti; successivamente, la ricorrenza delle condizioni per qualificare il suddetto esercizio commerciale come impresa mafiosa suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.; infine, la sussistenza di un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. In relazione alla prima questione, il Tribunale, sulla base del compendio probatorio costituito sia dalle conversazioni intercettate del Macheda - qualificate come autosufficienti ad integrare il grave quadro indiziario a carico dell'indagato - sia dalle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, ha rilevato il ruolo apicale ricoperto dall'indagato all'interno della cosca Serraino per la località di Cardeto. Il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di aver partecipato a un summit della cosca di particolare rilievo, di aver pianificato diversi programmi criminali, di aver fornito assistenza economica ai sodali detenuti e di aver rifornito di armi quelli liberi, oltre che di aver appoggiato la latitanza di soggetti ricercati. Il Tribunale ha inoltre precisato che l'attuale ricorrente, in quanto terza estranea, poteva al più dimostrare la propria buona fede, non anche contestare l'esistenza dei presupposti del sequestro preventivo. Il Tribunale, preso atto della sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha approfondito la successiva questione della qualificazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." quale impresa mafiosa e, quindi, della strumentalità della società sequestrata alla realizzazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., presupposto di legittimità del sequestro disposto ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il controllo della società da parte della consorteria e la condivisione dei progetti e delle dinamiche della cosca, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, ha ricollegato la effettiva titolarità dell'attività economica alla persona dell'indagato quale apicale della cosca Serraino, come dimostrato dalla conversazione captata dall'intercettazione ambientale e palesato dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Queste ultime hanno portato il Tribunale a valutare la sussistenza di elementi sintomatici di un «collegamento funzionale esistente tra la compagine societaria sequestrata e il sodalizio mafioso» e di una «condivisione di interessi e progettualità tra impresa e organizzazione mafiosa». Infatti, il sodalizio effettuava, secondo la ricostruzione del Tribunale, una vera e propria sponsorizzazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la quale a sua volta imponeva poi ai clienti estorti un sovrapprezzo sulle merci vendute. Con il provento di tale imposizione, [OSCURATO:PERSONA] si assicurava la proliferazione della propria attività commerciale, sia versando tangenti ai capigruppo delle ulteriori famiglie, sia elargendo, in segno di solidarietà, somme di denaro ai sodali detenuti. Di conseguenza, non si registra alcuna carenza di motivazione o violazione di legge sulla qualificazione dell'attività commerciale quale impresa mafiosa. Infatti, il Tribunale non ha limitato la propria motivazione alla mera presa d'atto della carica societaria ricoperta dall'indagato, ma ha indicato ulteriori e plurimi elementi rivelatori di una titolarità effettiva dell'attività commerciale in capo all'indagato. Né si riscontra alcuna violazione del principio di proporzionalità, dal momento che nel caso di impresa mafiosa risulta pienamente legittimo il sequestro dell'intero patrimonio aziendale. Infine, il Tribunale si è confrontato con l'ultimo aspetto del percorso logico- argomentativo precedentemente indicato: la rilevanza della buona fede del terzo estraneo al reato. Sul punto, il Tribunale ha rilevato come il sequestro preventivo era stato disposto in relazione ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame formulata dall'attuale ricorrente, tenendo conto del principio consolidato precedentemente richiamato, secondo il quale la buona fede del terzo osta alla disposizione del sequestro preventivo solo laddove lo stesso abbia come unico fine quello di anticipare gli effetti di una futura confisca, e non anche laddove sussista un pericolo di protrazione delle conseguenze del reato. Infatti, il Tribunale ha confermato il giudizio di pericolosità già effettuato dal Giudice per le indagini preliminari, secondo il quale la permanenza della operatività della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." costituiva un pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, dal momento che la suddetta società rappresentava un mezzo di estrinsecazione, seppur implicito, della forza intimidatrice del clan Serraino. L'adozione del sequestro preventivo, anche alla luce del suddetto pericolo, ha portato il Tribunale a ritenere irrilevante l'estraneità del terzo al reato e la sua eventuale buona fede, in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Di conseguenza, risultano manifestamente infondate le doglianze difensive in ordine alla mancata valutazione della buona fede dell'attuale ricorrente. Alla luce delle considerazioni svolte, la diversa prospettazione difensiva della costituzione di una impresa di famiglia risulta del tutto irrilevante, inidonea a scalfire quel grave compendio indiziario sulla sussistenza del reato di cui all'art.416-bis cod. pen., sulla vera titolarità della società in capo all'indagato e sullo stretto legame della "Fallanca colori s.r.l." con l'attività della cosca Serraino. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento