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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38957/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

Riesame di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 e rigetto nel resto. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per 'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016, in permanenza quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) ed in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen e 73 d.P.R. n.309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2019 (capo 148).

Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia Torcasio e Giampà, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, attraverso il legame di parentela acquisita con i Lupparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga.

Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico, come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente di [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva collaborato nell'attività di spaccio nel quartiere di Ciampa di Cavallo per conto del sottogruppo facente capo a Butruce e per il quale, mentre questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari, aveva recapitato ad [OSCURATO:PERSONA] i messaggi, le somme di denaro provento dello spaccio e gli ordinativi dei nuovi quantitativi da immettere sul mercato.

2. Contro l'ordinanza, l'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine alla scelta della misura cautelare applicata.

Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva che il Tribunale avrebbe fondato la partecipazione della ricorrente all'associazione solo sul compendio indiziario relativo all'episodio oggetto della contestazione di cui al capo 148), risalente al 14 ottobre 2019, indicativo, al più, della collaborazione con il compagno, ma non anche del contributo all'attività della organizzazione.

In tal senso il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che nell'ambito del presente procedimento, nel quale era confluita anche l'attività investigativa di altro procedimento denominato Scacco della Regina, la figura di Berlingieri non era mai emersa, se non nella occasione indicata.

I giudici non avrebbero tenuto conto dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la mera disponibilità manifestata nei confronti di un parente, singolo associato, quand'anche di livello apicale, non integra di per sé la condotta di partecipazione all'associazione (n. 27605 del 2012) e per cui dal rapporto di parentela con alcuni membri del sodalizio non può dedursi l'inserimento stabile nell'associazione di un parente, dovendo manifestarsi la consapevolezza del compimento di un'attività funzionale ed apprezzabile per garantire forza e vita all'associazione criminale ( n. 8312 del 10/03/2022).

Sotto il profilo delle individuazione delle esigenze cautelari, il difensore lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato la risalenza dei fatti contestati e l'avvenuto scioglimento del vincolo associativo già fin dal novembre del 2019.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione della ricorrente al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia delle misure cautelari personali, il motivo in tutte le sue articolazioni deve ritenersi manifestamente infondato.

4. La partecipazione di Berlingieri al sodalizio è stata desunta dal Tribunale da plurimi elementi, tratti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione.

I giudici hanno dato atto che: - in data 14 ottobre 2019 Berlingieri aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], per conto del compagno [OSCURATO:PERSONA], la somma di 850 euro ricavo dell'attività di spaccio e aveva preso accordi per consegnargli un ulteriore somma a saldo di quanto dovuto e per ricevere una ulteriore fornitura di droga di due tipi differenti (progr. 467).

Il tenore del dialogo -secondo i giudici- era indicativo della "professionalità nella gestione della piazza di spaccio" con smercio di tipologie differenti di sostanze stupefacenti; -Galiano si era poi recato nuovamente a casa di Bevilacqua, per la consegna della droga e il ritiro del denaro, il 22 ottobre 2019;-in data 16 settembre 2019, mentre [OSCURATO:PERSONA] si stava recando a casa della coppia Bevilacqua -Berlingieri, in macchina con [OSCURATO:PERSONA], aveva spiegato che la donna era stata incaricata di fare da vedetta e verificare, prima del loro arrivo, la eventuale presenza delle forze dell'ordine (progr. 310).

Il Tribunale ha, dunque, rilevato, che Berlingieri, in sostituzione del compagno in regime di arresti domiciliari, aveva eseguito le istruzioni impartite dai capi e per suo conto aveva smerciato la sostanza stupefacente al servizio dell'associazione.

Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata risulta immune da censure e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell' acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764).

Di contro le censure della ricorrente appaiono, da un lato, generiche e, dall'altro, non aderenti agli elementi valorizzati dai giudici della cautela.

Il difensore sostiene che la semplice consapevolezza da parte della ricorrente degli affari illeciti del compagno e della sua adesione al gruppo non vale a renderla essa stessa partecipe dell'attività di tale gruppo, ma in tal modo non si confronta con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella quale, come detto, sono state descritte condotte attive della donna nel tenere i collegamenti con i vertici del sodalizio e nel rendersi disponibile allo smercio della droga.

Anche l'argomento per cui nel corso delle indagini la figura di Berlingieri era emersa solo nelle occasioni segnalate non è dirimente, posto che questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che "in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

Così è nel caso di specie, avendo il Tribunale dato atto che il ruolo di Bevilacqua all'interno del sodalizio era collaudato e che anche l'apporto di Berlingieri, così come emerso nelle conversazioni richiamate, si fondava su una consuetudine di rapporti già instaurata nel tempo.

5. Manifestamente infondata è la doglianza anche con riferimento al trattamento cautelare.

Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316) Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale, dopo che il G.I.P. aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in quanto madre di prole di età inferiore ai sei anni, ha dato atto dell'esistenza della presunzione e dell'assenza di elementi atti a vincerla, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, ovvero in particolare la significativa incidenza criminale dell'associazione, dedita allo smercio di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente di differente tipologia, l'abnegazione con cui Berlingieri si era messa a disposizione del gruppo e la dimostrazione di impermeabilità al monito derivante dall'applicazione della misura cautelare nei confronti del compagno.

Le doglianze della ricorrente, ancora una volta sono del tutto generiche e si limitano a richiamare la risalenza nel tempo delle contestazioni, in contrasto con i principi sora richiamati, senza intaccare la tenuta logica degli argomenti su cui il Tribunale ha fondato la sua valutazione.6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 e rigetto nel resto. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per 'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016, in permanenza quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) ed in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen e 73 d.P.R. n.309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2019 (capo 148). Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia Torcasio e Giampà, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, attraverso il legame di parentela acquisita con i Lupparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico, come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente di [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva collaborato nell'attività di spaccio nel quartiere di Ciampa di Cavallo per conto del sottogruppo facente capo a Butruce e per il quale, mentre questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari, aveva recapitato ad [OSCURATO:PERSONA] i messaggi, le somme di denaro provento dello spaccio e gli ordinativi dei nuovi quantitativi da immettere sul mercato. 2. Contro l'ordinanza, l'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva che il Tribunale avrebbe fondato la partecipazione della ricorrente all'associazione solo sul compendio indiziario relativo all'episodio oggetto della contestazione di cui al capo 148), risalente al 14 ottobre 2019, indicativo, al più, della collaborazione con il compagno, ma non anche del contributo all'attività della organizzazione. In tal senso il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che nell'ambito del presente procedimento, nel quale era confluita anche l'attività investigativa di altro procedimento denominato Scacco della Regina, la figura di Berlingieri non era mai emersa, se non nella occasione indicata. I giudici non avrebbero tenuto conto dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la mera disponibilità manifestata nei confronti di un parente, singolo associato, quand'anche di livello apicale, non integra di per sé la condotta di partecipazione all'associazione (n. 27605 del 2012) e per cui dal rapporto di parentela con alcuni membri del sodalizio non può dedursi l'inserimento stabile nell'associazione di un parente, dovendo manifestarsi la consapevolezza del compimento di un'attività funzionale ed apprezzabile per garantire forza e vita all'associazione criminale ( n. 8312 del 10/03/2022). Sotto il profilo delle individuazione delle esigenze cautelari, il difensore lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato la risalenza dei fatti contestati e l'avvenuto scioglimento del vincolo associativo già fin dal novembre del 2019. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione della ricorrente al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia delle misure cautelari personali, il motivo in tutte le sue articolazioni deve ritenersi manifestamente infondato. 4. La partecipazione di Berlingieri al sodalizio è stata desunta dal Tribunale da plurimi elementi, tratti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione. I giudici hanno dato atto che: - in data 14 ottobre 2019 Berlingieri aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], per conto del compagno [OSCURATO:PERSONA], la somma di 850 euro ricavo dell'attività di spaccio e aveva preso accordi per consegnargli un ulteriore somma a saldo di quanto dovuto e per ricevere una ulteriore fornitura di droga di due tipi differenti (progr. 467). Il tenore del dialogo -secondo i giudici- era indicativo della "professionalità nella gestione della piazza di spaccio" con smercio di tipologie differenti di sostanze stupefacenti; -Galiano si era poi recato nuovamente a casa di Bevilacqua, per la consegna della droga e il ritiro del denaro, il 22 ottobre 2019;-in data 16 settembre 2019, mentre [OSCURATO:PERSONA] si stava recando a casa della coppia Bevilacqua -Berlingieri, in macchina con [OSCURATO:PERSONA], aveva spiegato che la donna era stata incaricata di fare da vedetta e verificare, prima del loro arrivo, la eventuale presenza delle forze dell'ordine (progr. 310). Il Tribunale ha, dunque, rilevato, che Berlingieri, in sostituzione del compagno in regime di arresti domiciliari, aveva eseguito le istruzioni impartite dai capi e per suo conto aveva smerciato la sostanza stupefacente al servizio dell'associazione. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata risulta immune da censure e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell' acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Di contro le censure della ricorrente appaiono, da un lato, generiche e, dall'altro, non aderenti agli elementi valorizzati dai giudici della cautela. Il difensore sostiene che la semplice consapevolezza da parte della ricorrente degli affari illeciti del compagno e della sua adesione al gruppo non vale a renderla essa stessa partecipe dell'attività di tale gruppo, ma in tal modo non si confronta con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, nella quale, come detto, sono state descritte condotte attive della donna nel tenere i collegamenti con i vertici del sodalizio e nel rendersi disponibile allo smercio della droga. Anche l'argomento per cui nel corso delle indagini la figura di Berlingieri era emersa solo nelle occasioni segnalate non è dirimente, posto che questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che "in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 - 01Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Così è nel caso di specie, avendo il Tribunale dato atto che il ruolo di Bevilacqua all'interno del sodalizio era collaudato e che anche l'apporto di Berlingieri, così come emerso nelle conversazioni richiamate, si fondava su una consuetudine di rapporti già instaurata nel tempo. 5. Manifestamente infondata è la doglianza anche con riferimento al trattamento cautelare. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316) Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale, dopo che il G.I.P. aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in quanto madre di prole di età inferiore ai sei anni, ha dato atto dell'esistenza della presunzione e dell'assenza di elementi atti a vincerla, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, ovvero in particolare la significativa incidenza criminale dell'associazione, dedita allo smercio di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente di differente tipologia, l'abnegazione con cui Berlingieri si era messa a disposizione del gruppo e la dimostrazione di impermeabilità al monito derivante dall'applicazione della misura cautelare nei confronti del compagno. Le doglianze della ricorrente, ancora una volta sono del tutto generiche e si limitano a richiamare la risalenza nel tempo delle contestazioni, in contrasto con i principi sora richiamati, senza intaccare la tenuta logica degli argomenti su cui il Tribunale ha fondato la sua valutazione.6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 38957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris