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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 43595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/02/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2020 del Tribunale di Cuneo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati dell'art. 513-bis cod. pen. (in Saluzzo nel giugno 2016) e degli art. 56 e 513-bis cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2018).

2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al primo episodio di illecita concorrenza con minaccia o violenza, perché la persona offesa non poteva esercitare l'attività di ambulante su suolo pubblico in assenza di autorizzazione amministrativa e con violazione dell'art. 20 del Codice della strada Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al secondo episodio di illecita concorrenza con minaccia o violenza nella forma tentata, consistendo la condotta in una lecita trattativa sul prezzo delle ciliegie, per cui era al limite configurabile solo la violenza privata o la minaccia. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà di concorrenza, hanno stabilito con sentenza n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01, che sia sufficiente la mera violenza o minaccia che contrasti o ostacoli la libertà di concorrenza.

La sentenza impugnata è in perfettamente in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Con riferimento al primo episodio, la difesa non ha contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo la condotta del Provenzano, consistente in minacce "io non ho nulla da perdere e anche se mi arrestano io esco di nuovo...so dove abiti... io ho anche due figli che entrano ed escono dal carcere, io ti gambizzo", ma la sua liceità, perché il destinatario delle minacce non poteva esercitare l'attività di ambulante di prodotti ortofrutticoli, siccome sprovvisto di autorizzazione, presso la rotatoria posta sulla strada provinciale che da Saluzzo conduceva a Torino, in violazione del codice della strada.

La Corte territoriale ha correttamente risposto che i rilievi mossi non erano accertati.

Dai documenti acquisiti non erano infatti emersi impedimenti di tipo amministrativo allo svolgimento in quel luogo dell'attività commerciale della vittima, che era da considerarsi lecita, organizzata, senza vincoli particolari.

Non era emersa neanche la violazione del Codice della strada che l'imputato avrebbe dovuto far valere dinanzi all'autorità competente.

Peraltro, non può non evidenziarsi che la prospettazione difensiva è inconsistente anche sotto altro e più pregnante profilo, perché non è possibile rendere lecita una condotta illecita attraverso il compimento di un altro illecito, consistente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 392 cod. pen.

In definitiva, i Giudici hanno accertato che l'imputato aveva minacciato la vittima, che svolgeva l'attività di coltivatore diretto ed era titolare di un'azienda agricola, costringendolo a cessare l'attività. , ;1Ì-) Con riferimento al secondo episodio, la difesa del pari non ha contestato la condotta, consistente nell'indirizzo alla vittima delle seguenti frasi intimidatorie "devi portarmi rispetto, non dovei farmi la guerra, devi lasciarmi lavorare" accompagnate dalle minacce che se l'avesse incontrato tra Savigliano e Saluzzo gliel'avrebbe fatta pagare cara, ma la sua qualificazione giuridica, ritenendo al limite configurabile la violenza privata o la minaccia.

Anche in questo caso, la prospettazione difensiva, che punta a valorizzare il contesto della trattativa sul prezzo delle ciliegie, non ha consistenza perché si tratta pur sempre di una condotta intimidatoria con il dolo specifico di ledere la libertà nel commercio, incidendo sulla scelta del contraente e sulla determinazione del prezzo.

La violenza privata o la minaccia sono ben vero le modalità con cui l'agente compie il delitto, per cui non hanno autonomia rispetto al contesto della libera concorrenza di mercato, potendo al limite essere assorbite nella contestazione dell'art. 513-bis cod. pen.

Dunque, ancora una volta, la motivazione in merito all'accertamento del delitto nella sua forma tentata è immune da censure.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P .

Q .

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/02/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 febbraio 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2020 del Tribunale di Cuneo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati dell'art. 513-bis cod. pen. (in Saluzzo nel giugno 2016) e degli art. 56 e 513-bis cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2018). 2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al primo episodio di illecita concorrenza con minaccia o violenza, perché la persona offesa non poteva esercitare l'attività di ambulante su suolo pubblico in assenza di autorizzazione amministrativa e con violazione dell'art. 20 del Codice della strada Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al secondo episodio di illecita concorrenza con minaccia o violenza nella forma tentata, consistendo la condotta in una lecita trattativa sul prezzo delle ciliegie, per cui era al limite configurabile solo la violenza privata o la minaccia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite, chiamate a decidere se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà di concorrenza, hanno stabilito con sentenza n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01, che sia sufficiente la mera violenza o minaccia che contrasti o ostacoli la libertà di concorrenza. La sentenza impugnata è in perfettamente in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. Con riferimento al primo episodio, la difesa non ha contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo la condotta del Provenzano, consistente in minacce "io non ho nulla da perdere e anche se mi arrestano io esco di nuovo...so dove abiti... io ho anche due figli che entrano ed escono dal carcere, io ti gambizzo", ma la sua liceità, perché il destinatario delle minacce non poteva esercitare l'attività di ambulante di prodotti ortofrutticoli, siccome sprovvisto di autorizzazione, presso la rotatoria posta sulla strada provinciale che da Saluzzo conduceva a Torino, in violazione del codice della strada. La Corte territoriale ha correttamente risposto che i rilievi mossi non erano accertati. Dai documenti acquisiti non erano infatti emersi impedimenti di tipo amministrativo allo svolgimento in quel luogo dell'attività commerciale della vittima, che era da considerarsi lecita, organizzata, senza vincoli particolari. Non era emersa neanche la violazione del Codice della strada che l'imputato avrebbe dovuto far valere dinanzi all'autorità competente. Peraltro, non può non evidenziarsi che la prospettazione difensiva è inconsistente anche sotto altro e più pregnante profilo, perché non è possibile rendere lecita una condotta illecita attraverso il compimento di un altro illecito, consistente nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 392 cod. pen. In definitiva, i Giudici hanno accertato che l'imputato aveva minacciato la vittima, che svolgeva l'attività di coltivatore diretto ed era titolare di un'azienda agricola, costringendolo a cessare l'attività. , ;1Ì-) Con riferimento al secondo episodio, la difesa del pari non ha contestato la condotta, consistente nell'indirizzo alla vittima delle seguenti frasi intimidatorie "devi portarmi rispetto, non dovei farmi la guerra, devi lasciarmi lavorare" accompagnate dalle minacce che se l'avesse incontrato tra Savigliano e Saluzzo gliel'avrebbe fatta pagare cara, ma la sua qualificazione giuridica, ritenendo al limite configurabile la violenza privata o la minaccia. Anche in questo caso, la prospettazione difensiva, che punta a valorizzare il contesto della trattativa sul prezzo delle ciliegie, non ha consistenza perché si tratta pur sempre di una condotta intimidatoria con il dolo specifico di ledere la libertà nel commercio, incidendo sulla scelta del contraente e sulla determinazione del prezzo. La violenza privata o la minaccia sono ben vero le modalità con cui l'agente compie il delitto, per cui non hanno autonomia rispetto al contesto della libera concorrenza di mercato, potendo al limite essere assorbite nella contestazione dell'art. 513-bis cod. pen. Dunque, ancora una volta, la motivazione in merito all'accertamento del delitto nella sua forma tentata è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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