CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13700/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA del T RIBUNALE di PAVIA n. 502/2021 depositata il13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede rigettarsi l’istanza di regolamento di competenza; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Pavia ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti quale emittente di titoli azionari di cui si chiedeva il rimborso. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20,25,28,38 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 perché il Tribunale di Pavia ha ritenuto il foro erariale esclusivo anziché concor rente co n i fori ordinari e derogabile in causa di pagamento di somma a cura di enti pubblici. Secondo il ricorrente nelle cause relative a pagamenti somma da parte della P.A. le parti possono individuare anche un foro diverso da quello indicato secondo i principi generali. Il ricorso perregolamento di competenza deve essere respinto. Infatti la competenza del giudice del foro erariale è di natura generale ed inderogabile sottratta alla disponibilità delle parti anche nelle causeaventi ad oggetto pagamento di somme. Nella fattispecie il giudice ha indicato sinteticamente i motivi della decisione citando le norme e chiarendo così l’iter logico seguito. Il ricorrente fonda sostanzialmente la propria censura sul riferimento alla giurisprudenza in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, secondo cui le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il " forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono dettoforo né esclusivo, né inderogabile. Tuttavia nella controversia in oggetto non viene affatto in rilievo il foro dell’amministrazione in quanto forum destinatae solutionis ma invece il foro erariale caratterizzato dalla inderogabilità (artt. 25 cod. proc. civ. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 16119) che nella specie non viene in discussione nei confronti degli altri fori alternativi e derogabili cui fa riferimento il ricorrente (cfr. Cass. Civ. sez. VI-1 n. 296 del 12.1.2021). Per quanto sopra deve essere respinta, in sostanziale conformità con la richiesta del Procuratore Generale, l’istanza proposta dal ricorrente. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito all’esito del giudizio di merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso per regolamento di competenza per litispendenza. Spese al giudice di merito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.