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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2016

Cassazione n. 25060/2022

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ORDINANZA sul ricorso 1490-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1610 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente ') i domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 154/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.7.2016, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi nell'anno 2008; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle 0.P.C.M. nn. 3253 del 2002, 3344 del 2004, 3496 del 2006, 3559 del 2006, 3642 del 2008 nonché del d.P.C.M. 19.12.2005, del d.l. n. 263/2006, dell'art. 3, d.l. n. 162/2008, dell'art. 6-ter,

I. n. 31/2008, e dell'art. 6, comma 4-bis, d.l. 29.12.2008, conv. con I. n. 2/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che, diversamente da quella prevista in materia tributaria, la normativa emergenziale seguita agli eventi sismici occorsi nella provincia di Campobasso nel 2002 presentasse una soluzione di continuità tra i vari periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, tale da non giustificare il mancato pagamento dei contributi per cui è causa; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 3 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto che "la semplice modifica della veste giuridica preclud[esse] l'accesso ai benefici post-sisma in danno di un soggetto economico che, già residente e preesistente nell'area del cratere, sotto forma di ditta individuale, abbia realizzato, attraverso conferimento dell'impresa in una società in nome collettivo, una mera trasformazione e non già una novazione soggettiva" (così il ricorso per cassazione, pag. 2); che, con riguardo a tale ultimo motivo di gravame, va preliminarmente rilevato che, nei confronti dell'odierno ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata giustifica il rigetto dell'opposizione a cartella esclusivamente in relazione alla ritenuta soluzione di continuità tra i periodi in cui ha operato la sospensione dei versamenti contributivi (cfr. pagg. 2-7 della sentenza impugnata); che, sotto altro ma concorrente profilo, deve rilevarsi che il motivo di gravame, benché enunciato negli anzidetti termini a pag. 2 del ricorso per cassazione, non viene successivamente sviluppato nel ricorso, dove, a pagg. 6-12, si censurano unicamente le statuizioni della sentenza concernenti la presunta soluzione di continuità tra i periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali; che, pertanto, il motivo in esame va dichiarato inammissibile, siccome per un verso estraneo al decisum e, per l'altro, affatto privo di specificità e autosufficienza, non evincendosi da quanto dianzi riportato né quale sarebbe la statuizione della sentenza che s'intende impugnare, né gli elementi di fatto e diritto su cui dovrebbe poggiare la censura; che, viceversa, il primo motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto già affermato al riguardo da questa Corte, secondo cui i datori di lavoro con sede legale ed operativa nel territorio dei comuni indicati nell'art. 3, 0.P.C.M. n. 3253 del 2002, hanno fruito senza soluzione di continuità del beneficio di sospendere sia il versamento dei contributi sia gli adempimenti connessi ai versamenti contributivi (quali la presentazione dei modelli di denuncia mensile) sino al 31.12.2005, mentre con esclusivo riguardo ai versamenti contributivi il termine di sospensione è stato ulteriormente prorogato sino al 31.12.2008, per modo che l'obbligo di presentazione delle denunce mensili ricominciava a decorrere da febbraio 2006 (data di scadenza della presentazione della denuncia mensile concernente il mese di gennaio), mentre l'obbligo di versamento dei premi e contributi previdenziali è stato sospeso sino al 31.12.2008 (così Cass. n. 17633 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 1490-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1610 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente ') i domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 154/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.7.2016, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi nell'anno 2008; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle 0.P.C.M. nn. 3253 del 2002, 3344 del 2004, 3496 del 2006, 3559 del 2006, 3642 del 2008 nonché del d.P.C.M. 19.12.2005, del d.l. n. 263/2006, dell'art. 3, d.l. n. 162/2008, dell'art. 6-ter, I. n. 31/2008, e dell'art. 6, comma 4-bis, d.l. 29.12.2008, conv. con I. n. 2/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che, diversamente da quella prevista in materia tributaria, la normativa emergenziale seguita agli eventi sismici occorsi nella provincia di Campobasso nel 2002 presentasse una soluzione di continuità tra i vari periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, tale da non giustificare il mancato pagamento dei contributi per cui è causa; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 3 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto che "la semplice modifica della veste giuridica preclud[esse] l'accesso ai benefici post-sisma in danno di un soggetto economico che, già residente e preesistente nell'area del cratere, sotto forma di ditta individuale, abbia realizzato, attraverso conferimento dell'impresa in una società in nome collettivo, una mera trasformazione e non già una novazione soggettiva" (così il ricorso per cassazione, pag. 2); che, con riguardo a tale ultimo motivo di gravame, va preliminarmente rilevato che, nei confronti dell'odierno ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata giustifica il rigetto dell'opposizione a cartella esclusivamente in relazione alla ritenuta soluzione di continuità tra i periodi in cui ha operato la sospensione dei versamenti contributivi (cfr. pagg. 2-7 della sentenza impugnata); che, sotto altro ma concorrente profilo, deve rilevarsi che il motivo di gravame, benché enunciato negli anzidetti termini a pag. 2 del ricorso per cassazione, non viene successivamente sviluppato nel ricorso, dove, a pagg. 6-12, si censurano unicamente le statuizioni della sentenza concernenti la presunta soluzione di continuità tra i periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali; che, pertanto, il motivo in esame va dichiarato inammissibile, siccome per un verso estraneo al decisum e, per l'altro, affatto privo di specificità e autosufficienza, non evincendosi da quanto dianzi riportato né quale sarebbe la statuizione della sentenza che s'intende impugnare, né gli elementi di fatto e diritto su cui dovrebbe poggiare la censura; che, viceversa, il primo motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto già affermato al riguardo da questa Corte, secondo cui i datori di lavoro con sede legale ed operativa nel territorio dei comuni indicati nell'art. 3, 0.P.C.M. n. 3253 del 2002, hanno fruito senza soluzione di continuità del beneficio di sospendere sia il versamento dei contributi sia gli adempimenti connessi ai versamenti contributivi (quali la presentazione dei modelli di denuncia mensile) sino al 31.12.2005, mentre con esclusivo riguardo ai versamenti contributivi il termine di sospensione è stato ulteriormente prorogato sino al 31.12.2008, per modo che l'obbligo di presentazione delle denunce mensili ricominciava a decorrere da febbraio 2006 (data di scadenza della presentazione della denuncia mensile concernente il mese di gennaio), mentre l'obbligo di versamento dei premi e contributi previdenziali è stato sospeso sino al 31.12.2008 (così Cass. n. 17633 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così decis
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