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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12276/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7876/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 564/2022 depositata il09/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza indicata in epigrafe con cui , non di meno, la Commissione tributaria regionale ha disposto la rifusione a suo favore delle spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c..

È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successivamenteal d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass.

VI –2 n. 10343/2020).

Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione deiminimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass.

VI-2 n. 26706/2019).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7876/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 564/2022 depositata il09/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza indicata in epigrafe con cui , non di meno, la Commissione tributaria regionale ha disposto la rifusione a suo favore delle spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2-dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.. È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successivamenteal d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. VI –2 n. 10343/2020). Peraltro, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione deiminimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass. VI-2 n. 26706/2019). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio – Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del