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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 25855/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.11 Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974 e 416-bis. 1 cod. pen., art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, 416-bis.1 cod. pen., reati commessi dal luglio 2022 all'ottobre 2023.

In particolare, il ricorrente è stato individuato quale partecipe del clan Avventurato per avere assicurato, durante la latitanza, i contatti del reggente del clan, [OSCURATO:PERSONA], con i familiari che lo ragguagliavano delle problematiche sul territorio in relazione alle attività di organizzazione e gestione dello spaccio. 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. e 13 del d.

Igs. n. 152 del 1991) per la ritenuta utilizzabilità, a carico dell'indagato, delle risultanze delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura alfa 147, in uso all'indagato, sulla base del decreto di urgenza n. 6162/2023 emesso dal Pubblico Ministero in data 5 ottobre 2023.

Rileva che il decreto è stato emesso sulla base di "sufficienti indizi di reato" individuati nelle risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria del 16 settembre e 17 settembre 2013, a propria volta, costituiti dalla risultanze di un servizio di intercettazione effettuato sull'autovettura "chevrolet" in uso al ricorrente, elementi che, tuttavia, non potevano essere ritenuti integrare sufficienti indizi del collegamento del ricorrente con l'Aloia, perché relativi ad incontri del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha erroneamente valorizzato tali elementi ritenendo legittimo il decreto di urgenza che, invece, non avrebbe potuto essere adottato. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, contrassegnato da intrinseca genericità per il mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, è anche manifestamente infondato.

Va ricordato, infatti, che in tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod. proc. pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato (Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127).

Né va trascurato che, in materia di criminalità organizzata, come nel caso in esame, gli indizi per disporre le intercettazioni non devono essere "gravi".

Il ricorso del Rossi, da qui il profilo di genericità, non coglie nel segno nella parte in cui ritiene che la motivazione del Tribunale, ai fini dei sufficienti indizi di gravità indiziaria per la giustificazione dell'adozione del decreto di intercettazioni telefoniche del 5 ottobre 2023, facesse riferimento all'indagato e al suo coinvolgimento nel clan, là dove, invece, con chiarezza, il Tribunale ha individuato il pertinente reato, a base del provvedimento di intercettazione, nell'attività associativa facente capo all'Aloia, all'epoca latitante, e alla necessità di disporre intercettazioni a bordo dell'autovettura alfa 147, in uso all'odierno ricorrente, già individuato quale elemento di collegamento tra l'Aloia e i congiunti, sulla scorta delle intercettazioni (non contestate) effettuate sul altra autovettura utilizzata dall'indagato (l'auto chevrolet).

Le risultanze, emerse dalle intercettazioni e, in particolare, l'incarico al Rossi di prelevare un telefono cellulare, da consegnare urgentemente a qualcuno - dato, questo, emerso dalle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura chevrolet - hanno costituito il fondamento indiziario per disporre le intercettazioni anche a bordo dell'autovettura alfa 147, parimenti in uso al Rossi fondate sulla necessità di acquisire prova dei contatti con l'Aloia, già latitante, intercettazioni dalle quali sono emersi gli elementi che hanno comportato la spedizione del titolo cautelare.

Il ricorrente, come evincibile dai motivi di ricorso innanzi sintetizzati, non ha contestato la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti ai fini della ricostruzione del suo contributo partecipativo all'associazione camorristica e delle specifiche condotte (detenzione porto di arma; detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti), cioè i gravi indizi di colpevolezza posti a base dell'ordinanza che, di conseguenza, non possono essere esaminati dalla Corte di legittimità.

Anche al giudizio per cassazione in materia cautelare si applica, infatti, il principio devolutivo dell'impugnazione proposta che, nel caso in esame, ha riguardato esclusivamente la utilizzabilità delle disposte intercettazioni con la conseguenza che, escluso il vizio di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni che avrebbe potuto, ex se, determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata, è precluso al Collegio l'esame della gravità indiziaria degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza. 2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.11 Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974 e 416-bis. 1 cod. pen., art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, 416-bis.1 cod. pen., reati commessi dal luglio 2022 all'ottobre 2023. In particolare, il ricorrente è stato individuato quale partecipe del clan Avventurato per avere assicurato, durante la latitanza, i contatti del reggente del clan, [OSCURATO:PERSONA], con i familiari che lo ragguagliavano delle problematiche sul territorio in relazione alle attività di organizzazione e gestione dello spaccio. 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. e 13 del d. Igs. n. 152 del 1991) per la ritenuta utilizzabilità, a carico dell'indagato, delle risultanze delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura alfa 147, in uso all'indagato, sulla base del decreto di urgenza n. 6162/2023 emesso dal Pubblico Ministero in data 5 ottobre 2023. Rileva che il decreto è stato emesso sulla base di "sufficienti indizi di reato" individuati nelle risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria del 16 settembre e 17 settembre 2013, a propria volta, costituiti dalla risultanze di un servizio di intercettazione effettuato sull'autovettura "chevrolet" in uso al ricorrente, elementi che, tuttavia, non potevano essere ritenuti integrare sufficienti indizi del collegamento del ricorrente con l'Aloia, perché relativi ad incontri del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha erroneamente valorizzato tali elementi ritenendo legittimo il decreto di urgenza che, invece, non avrebbe potuto essere adottato. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, contrassegnato da intrinseca genericità per il mancato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, è anche manifestamente infondato. Va ricordato, infatti, che in tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod. proc. pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato (Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127). Né va trascurato che, in materia di criminalità organizzata, come nel caso in esame, gli indizi per disporre le intercettazioni non devono essere "gravi". Il ricorso del Rossi, da qui il profilo di genericità, non coglie nel segno nella parte in cui ritiene che la motivazione del Tribunale, ai fini dei sufficienti indizi di gravità indiziaria per la giustificazione dell'adozione del decreto di intercettazioni telefoniche del 5 ottobre 2023, facesse riferimento all'indagato e al suo coinvolgimento nel clan, là dove, invece, con chiarezza, il Tribunale ha individuato il pertinente reato, a base del provvedimento di intercettazione, nell'attività associativa facente capo all'Aloia, all'epoca latitante, e alla necessità di disporre intercettazioni a bordo dell'autovettura alfa 147, in uso all'odierno ricorrente, già individuato quale elemento di collegamento tra l'Aloia e i congiunti, sulla scorta delle intercettazioni (non contestate) effettuate sul altra autovettura utilizzata dall'indagato (l'auto chevrolet). Le risultanze, emerse dalle intercettazioni e, in particolare, l'incarico al Rossi di prelevare un telefono cellulare, da consegnare urgentemente a qualcuno - dato, questo, emerso dalle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura chevrolet - hanno costituito il fondamento indiziario per disporre le intercettazioni anche a bordo dell'autovettura alfa 147, parimenti in uso al Rossi fondate sulla necessità di acquisire prova dei contatti con l'Aloia, già latitante, intercettazioni dalle quali sono emersi gli elementi che hanno comportato la spedizione del titolo cautelare. Il ricorrente, come evincibile dai motivi di ricorso innanzi sintetizzati, non ha contestato la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti ai fini della ricostruzione del suo contributo partecipativo all'associazione camorristica e delle specifiche condotte (detenzione porto di arma; detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti), cioè i gravi indizi di colpevolezza posti a base dell'ordinanza che, di conseguenza, non possono essere esaminati dalla Corte di legittimità. Anche al giudizio per cassazione in materia cautelare si applica, infatti, il principio devolutivo dell'impugnazione proposta che, nel caso in esame, ha riguardato esclusivamente la utilizzabilità delle disposte intercettazioni con la conseguenza che, escluso il vizio di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni che avrebbe potuto, ex se, determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata, è precluso al Collegio l'esame della gravità indiziaria degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza. 2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
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