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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 03834/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 20914/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 1904/8/2023 depositata il 17 marzo 2023.

Visto l’atto depositato il 23 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 20914/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 1904/8/2023 depositata il 17 marzo 2023. Visto l’atto depositato il 23 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris