CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00920/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GalantiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava lasentenza del Tr ibunale d i Locr i de l 20/06/2024, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di cui all’articolo 600-ter, quarto comma, cod.pen. alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolato in 5motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli articoli 192 e 533 cod. proc. pen., 600-ter, comma 4, cod. pen..Evidenzia che non è stata raggiunta la prova che l’imputato sia colui che ha caricato ilvideo su whatsapp, che può essere utilizzato, tramite l’app whatsapp web, da 4 dispositivicontemporaneamente.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’articolo 131-bis cod. pen..2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’articolo 62-bis cod. pen..2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli articoli 163 e 164 cod. pen..2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’articolo 133 cod. pen..3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La prima doglianza è inammissibile in quanto tale profilo di censura,dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello, non era stato proposto, essendosi l’imputatolimitato a dedurre il dubbio in ordine all’utilizzo dell’apparecchio cellulare da partedell’odierno ricorrente e l’assenza di accertamenti tecnici sull’apparecchio, censura che laCorte di appello disattende motivatamente alle pagine 4-5 della sentenza.3.2. quanto all’articolo 131-bis cod. pen., la Corte territoriale, non illogicamente, ritieneche, in ragione della tenera età del minore, del grado di compressione del bene giuridicotutelato e dell’insidiosa modalità di diffusione del video, non possa essere riconosciuta lacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.3.3. La terza censura è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non deducealcun positivo elemento di valutazione, posto che la gravità della condotta è già statavalutata al fine di graduare il trattamento sanzionatorio.3.4. La quarta doglianza è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo, l’omessaconcessione della pena sospesa non era stata dedotta con i motivi di appello (sull’obbligo dicontestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi,ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024,Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.259066).Va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'imputato non può dolersi, con ricorsoper cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nelcorso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv.275376-01).Inoltre, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, in casodi mancata richiesta del giudizio di appello, non costituisce violazione di legge e nonconfigura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, commaprimo, lett. e), cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi,Tv. 266563-01, nonché in termini più generali, relativamente a tutti i benefici di legge, Sez. 4,n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-01).3.5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha confermato lacongruità della pena, irrogata in primo grado in misura ben inferiore alla media edittale, allaluce della gravità della condotta.Tale motivazione è irreprensibile.Va infatti rammentato che il giudizio sulla pena è censurabile in cassazione solo qualorasia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.Al di fuori di questi vizi macroscopici, la valutazione del giudice di merito èinsindacabile.In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,ovvero in ordine al giudizio di comparazione, ovvero ancora per tutto quanto riguarda ladosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza diquesta Suprema Corte non solo ammette la c.d. «motivazione implicita» (Sez. 6, sent. del 22settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua»vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che lestatuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazionesolo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza nel caso insussistente, avendo i giudiciterritoriali plausibilmente tenuto conto dei riscontrati precedenti penali e dellacontemporanea violazione di più disposizioni penali, ai fini della determinazione deltrattamento sanzionatorio.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.