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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13674/2026

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pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Savella;-controricorrente-avverso la sentenza n. 664/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MNumero registro generale 19395/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 13674/2026Data pubblicazione 11/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15% da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Così deciso in Roma, l’11 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Savella;-controricorrente-avverso la sentenza n. 664/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MNumero registro generale 19395/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 13674/2026Data pubblicazione 11/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al15% da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Così deciso in Roma, l’11 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 13674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris