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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 47185/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale di L'Aquila al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con cui la direzione della Casa circondariale di L'Aquila aveva respinto la sua richiesta di consegnare al difensore, in occasione del colloquio visivo, un compact disc (custodito nel magazzino dell'istituto penitenziario) contenente fotografie e dipinti realizzati dal medesimo detenuto, che avrebbero dovuto essere utilizzati come prova nel processo di revisione pendente nei suoi confronti, con ordinanza in data 27/5/2020 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accolse le doglianze del detenuto, ritenendo che il C.D., equiparabile ad atti e documenti di tipo cartaceo, ben potesse essere prodotto nell'ambito di un processo; sicché, trattandosi di corrispondenza per motivi di giustizia, non vi era motivo, in presenza delle formalità prescritte, che la Direzione ne impedisse la consegna al difensore.

1.1. Con ordinanza in data 9/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo con cui l'Amministrazione penitenziaria aveva dedotto la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell'astratta pertinenza di una produzione artistica (disegni e dipinti contenuti' nel C.D.) a soddisfare !e esigenze di difesa rappresentate dal detenuto, essendo invece concreto il rischio che la consegna di tale materiale, per il contenuto altamente simbolico e narrativo tipico di ogni produzione artistica, potesse essere utilizzato da Madonia per veicolare messaggi all'esterno del carcere.

Anche secondo il Collegio, infatti, il fatto che la consegna dovesse essere eseguita per ragioni di giustizia e il rispetto, dal punto di vista formale, delle disposizioni relative all'attestazione del procedimento in cui il materiale deve essere utilizzato erano circostanze idonee a configurare il diritto del detenuto alla consegna al difensore del supporto informatico. 2.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per Mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, nonché la manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che, nella specie non si sarebbe al. cospetto di una corrispondenza tra detenuto e difensore, non avendo la consegna ad oggetto dei documenti, quanto delle res che non sarebbe dimostrato siano realmente funzionali al diritto di difesa.

Uno scrutinio, questo, che sarebbe consentito all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria, le quali potrebbero vietare l'inoltro quando manchi la prova di una effettiva inerenza dell'oggetto al procedimento penale.

Nel caso di specie tale relazione non emergerebbe, essendosi al cospetto di un CD contenente files relativi a fotografie di quadri del detenuto, a nulla rilevando il fatto che il Pubblico ministero del procedimento avesse preso contezza del contenuto del supporto informatico. 3.

In data 12/8/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Séz. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; più di recente Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.).

2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia».

Infatti, l'art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp, att. cod. proc. pen.

Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato».

Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».

Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.

3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto.

Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive.

Per tale ragione, in un caso certamente differente, ma dalle implicazioni comunque pertinenti anche rispetto a quello qui trattato, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell'atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01).

E in altra occasione è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non massimata).

4. Nel caso di specie, invero, la stretta correlazione funzionale tra il contenuto del compact disc e l'esercizio del diritto di difesa è rimesso a una lapidaria affermazione, da parte del detenuto, della necessità di trasmettere al difensore il supporto informatico in vista di una procedura di revisione, indicata con il relativo numero di registro.

Tuttavia, considerata la peculiare natura del compendio, deve ritenersi consentito all'Autorità penitenziaria e, in caso di reclamo, anche all'Organo giudiziario competente, di verificare, quantomeno astrattamente, la afferenza del contenuto comunicativo di cui si richiede la trasmissione e la sua utilizzabilità in chiave processuale.

Diversamente da quanto comunemente avviene, infatti, nel caso in esame non si è al cospetto della richiesta di consegnare un atto processuale (ad es. la copia di una sentenza o un appunto destinato a confluire in una memoria difensiva), quanto di un oggetto contenente informazioni apparentemente eccentriche rispetto al possibile utilizzo dichiarato, sicché la effettiva pertinenza del medesimo alle finalità indicate deve essere esplicitato in maniera specifica e convincente dall'interessato e, corrispondentemente, deve essere giustificato dal provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, che lo autorizzi o che affermi la legittimità della consegna.

Tale spiegazione non può ritenersi, nella specie, soddisfacente, tenuto conto della generica affermazione contenuta nella richiesta agli atti formulata dai detenuto, priva, peraltro, di qualunque conveniente esplicazione da parte del difensore.

Ne consegue la necessità di un nuovo vaglio da parte del Giudice di merito, volto a verificare, a partire dalla delineata cornice di principio, la congruità delle motivazioni offerte a sostegno della richiesta del detenuto e onde accertare la pertinenza del compendio in questione rispetto alla richiamata procedura di revisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale di L'Aquila al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con cui la direzione della Casa circondariale di L'Aquila aveva respinto la sua richiesta di consegnare al difensore, in occasione del colloquio visivo, un compact disc (custodito nel magazzino dell'istituto penitenziario) contenente fotografie e dipinti realizzati dal medesimo detenuto, che avrebbero dovuto essere utilizzati come prova nel processo di revisione pendente nei suoi confronti, con ordinanza in data 27/5/2020 il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accolse le doglianze del detenuto, ritenendo che il C.D., equiparabile ad atti e documenti di tipo cartaceo, ben potesse essere prodotto nell'ambito di un processo; sicché, trattandosi di corrispondenza per motivi di giustizia, non vi era motivo, in presenza delle formalità prescritte, che la Direzione ne impedisse la consegna al difensore. 1.1. Con ordinanza in data 9/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo con cui l'Amministrazione penitenziaria aveva dedotto la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, dell'astratta pertinenza di una produzione artistica (disegni e dipinti contenuti' nel C.D.) a soddisfare !e esigenze di difesa rappresentate dal detenuto, essendo invece concreto il rischio che la consegna di tale materiale, per il contenuto altamente simbolico e narrativo tipico di ogni produzione artistica, potesse essere utilizzato da Madonia per veicolare messaggi all'esterno del carcere. Anche secondo il Collegio, infatti, il fatto che la consegna dovesse essere eseguita per ragioni di giustizia e il rispetto, dal punto di vista formale, delle disposizioni relative all'attestazione del procedimento in cui il materiale deve essere utilizzato erano circostanze idonee a configurare il diritto del detenuto alla consegna al difensore del supporto informatico. 2. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per Mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che, nella specie non si sarebbe al. cospetto di una corrispondenza tra detenuto e difensore, non avendo la consegna ad oggetto dei documenti, quanto delle res che non sarebbe dimostrato siano realmente funzionali al diritto di difesa. Uno scrutinio, questo, che sarebbe consentito all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria, le quali potrebbero vietare l'inoltro quando manchi la prova di una effettiva inerenza dell'oggetto al procedimento penale. Nel caso di specie tale relazione non emergerebbe, essendosi al cospetto di un CD contenente files relativi a fotografie di quadri del detenuto, a nulla rilevando il fatto che il Pubblico ministero del procedimento avesse preso contezza del contenuto del supporto informatico. 3. In data 12/8/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Séz. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; più di recente Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.). 2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia». Infatti, l'art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp, att. cod. proc. pen. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato». Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza». Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti. 3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive. Per tale ragione, in un caso certamente differente, ma dalle implicazioni comunque pertinenti anche rispetto a quello qui trattato, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell'atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01). E in altra occasione è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non massimata). 4. Nel caso di specie, invero, la stretta correlazione funzionale tra il contenuto del compact disc e l'esercizio del diritto di difesa è rimesso a una lapidaria affermazione, da parte del detenuto, della necessità di trasmettere al difensore il supporto informatico in vista di una procedura di revisione, indicata con il relativo numero di registro. Tuttavia, considerata la peculiare natura del compendio, deve ritenersi consentito all'Autorità penitenziaria e, in caso di reclamo, anche all'Organo giudiziario competente, di verificare, quantomeno astrattamente, la afferenza del contenuto comunicativo di cui si richiede la trasmissione e la sua utilizzabilità in chiave processuale. Diversamente da quanto comunemente avviene, infatti, nel caso in esame non si è al cospetto della richiesta di consegnare un atto processuale (ad es. la copia di una sentenza o un appunto destinato a confluire in una memoria difensiva), quanto di un oggetto contenente informazioni apparentemente eccentriche rispetto al possibile utilizzo dichiarato, sicché la effettiva pertinenza del medesimo alle finalità indicate deve essere esplicitato in maniera specifica e convincente dall'interessato e, corrispondentemente, deve essere giustificato dal provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, che lo autorizzi o che affermi la legittimità della consegna. Tale spiegazione non può ritenersi, nella specie, soddisfacente, tenuto conto della generica affermazione contenuta nella richiesta agli atti formulata dai detenuto, priva, peraltro, di qualunque conveniente esplicazione da parte del difensore. Ne consegue la necessità di un nuovo vaglio da parte del Giudice di merito, volto a verificare, a partire dalla delineata cornice di principio, la congruità delle motivazioni offerte a sostegno della richiesta del detenuto e onde accertare la pertinenza del compendio in questione rispetto alla richiamata procedura di revisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'
Sentenza Cassazione n. 47185/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris