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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42056/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il reato era estinto per remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato.

3. Il collegio rileva che, considerato che la recidiva è stata esclusa, il reato - non procedibile d'ufficio - è estinto per sopravvenuta remissione di querela.

Condanna alle spese come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il reato era estinto per remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato. 3. Il collegio rileva che, considerato che la recidiva è stata esclusa, il reato - non procedibile d'ufficio - è estinto per sopravvenuta remissione di querela. Condanna alle spese come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 42056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris