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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19761/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22404‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.tiArturo BOCCI e Gloria MOLTENI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi ‒ impugnazione cartella – ricorso di primo grado - notifica a mezzo posta privata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 886/01/2016 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 08/03/2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.In controversia relativa ad impugnazione di un a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA, IRPEF ed IRAP dovute da Walter SELVAGGI per l’anno d’imposta 200 6 e notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dalcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo tardiva l’impugnazione della predetta cartella in quanto effettuata con ricorso «ricevuto dall’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e, quindi, oltre il sessantesimo giorno, scadente in data 01/02/2014.

2. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi , illustrati da memoria; replicanole intimate con separati controricorsi.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 113 cod. proc. civ. nonché 1 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.1. Sostiene la ricorrente che il 1° febbraio 2014, data in cui scadeva il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per l’ impugnazione della cartella di pagamento, notificata in data 3 dicembre 2013, cadeva di sabato, con la conseguenza che lo stesso, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., doveva intendersi prorogato al giorno successivo non festivo, ovvero al 3 febbraio 2014.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «l’omessa valutazione degli atti di causa e contraddittoria e/o insufficiente motivazione», per avere la CTR omesso di «leggere il ricorso in appello» in cui il ricorrente, dopo aver premesso di aver consegnato l’atto giudiziario per la notifica ad un operatore postale privato in data 31 gennaio 2014, che quest’ultimo aveva provveduto alla consegna ai destinatari (Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il successivo 3 febbraio 2014, aveva specificato che la data di scadenza del sessantesimo giorno per l’impugnazione scadeva il giorno di sabato 1° febbraio 2014.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

4. Occorre premettere in fatto che dalla sentenza impugnata risulta –e la circostanza è incontestata – risulta che la cartella di pagamento venne notificata al contribuente in data 3 dicembre 2013; inoltre, per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate (controricorso, pag. 1), l’originario ricorso venne spedito dal contribuente per la notificazione in data 31 gennaio2014, e quindi tempestivamente, nel termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e venne consegnato ai destinatari il successivo 3 febbraio 2014.

E’ pacifico che il contribuente si avvalse per la notifica del ricorso di primo grado di un operatore di posta privata, non solo perché ammesso dalle parti (pag. 13 del ricorso, nonché pagg. 1 e 4 del controricorso dell’Agenzia delle entrate e pagg. 9 e 10 del controricorso dell’agente della riscossione, le quali sul punto ribadiscono l’eccezione di inammissibilità per inesistenza della notifica già formulata nei gradi di merito), ma anche perché sulla questione ebbe a pronunciarsi il giudice di primo grado che, come si legge anche nell’esposizione in fatto della sentenza d’appello, per tale motivo dichiarò il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta privata.

5. Ciò posto, deve osservarsi che sulla questione della notifica degli atti a mezzo posta privata le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U., n. 8416 del 2019) aveva riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 -così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 - la r iserva in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019).

6. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza, come invece in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.

7. Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso di primo grado è stato spedito per la notificazione il 31 gennaio 2014, ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017, di entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

8. La possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte, rende però necessaria la preventiva verifica della tempestivitàdell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto e ciò perché «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

9. In senso analogo si è pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 -tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del "servizio postale universale", nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della legge n. 124/2017».

10. S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la controparte si sia costituita o meno in giudizio (giacché, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è rilevabile d'ufficio -cfr., ex multis, Cass. n. 17363 del 2020 - e non sanabile per effetto della costituzione della controparte –cfr.

Cass.n. 7814 del 2003 - stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza–cfr.

Cass. n. 11222 del 2002; Cass.n. 12238 del 2006), la verifica relativa alla tempestività o menodel ricorso che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del la notifica dell’atto impositivo, ma che consideri quale termine ad quem – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – non già il momento della spedizione da parte del ricorrente (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che il ricorso sia stato ricevuto dalla controparte.

11. A tali principi si è all’evidenza ispirata la CTR allorquando ha fatto riferimento alla data del 3 febbraio 2014, in cui l’originario ricorso del contribuente venne «ricevuto dall’Ufficio» ma ha errato nel dichiararlo inammissibile per tardività, in quanto il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel caso di specie, non andava a scadere il giorno di sabato 1° febbraio 2014 bensì in quello successivo non festivo di lunedì 3 febbraio 2014, a tale data dovendosi intendere prorogato l’originario termine ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., dettato in materia di computo dei termini ed applicabile ai giudizi tributari per rinvio fattone dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

12. Al riguardo va ricordato che questa Corte haripetutamente affermato che anche nelle controversie tributarie, «iltermine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada disabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno» (Cass. n. 11269 del 2016; conf.

Cass. n. 21489 del 2017, Cass. n. 9706 del 2021, non massimate).

13. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo nonché la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per l’esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22404‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.tiArturo BOCCI e Gloria MOLTENI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi ‒ impugnazione cartella – ricorso di primo grado - notifica a mezzo posta privata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 886/01/2016 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 08/03/2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.In controversia relativa ad impugnazione di un a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA, IRPEF ed IRAP dovute da Walter SELVAGGI per l’anno d’imposta 200 6 e notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dalcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo tardiva l’impugnazione della predetta cartella in quanto effettuata con ricorso «ricevuto dall’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e, quindi, oltre il sessantesimo giorno, scadente in data 01/02/2014. 2. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi , illustrati da memoria; replicanole intimate con separati controricorsi. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 113 cod. proc. civ. nonché 1 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Sostiene la ricorrente che il 1° febbraio 2014, data in cui scadeva il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per l’ impugnazione della cartella di pagamento, notificata in data 3 dicembre 2013, cadeva di sabato, con la conseguenza che lo stesso, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., doveva intendersi prorogato al giorno successivo non festivo, ovvero al 3 febbraio 2014. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «l’omessa valutazione degli atti di causa e contraddittoria e/o insufficiente motivazione», per avere la CTR omesso di «leggere il ricorso in appello» in cui il ricorrente, dopo aver premesso di aver consegnato l’atto giudiziario per la notifica ad un operatore postale privato in data 31 gennaio 2014, che quest’ultimo aveva provveduto alla consegna ai destinatari (Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il successivo 3 febbraio 2014, aveva specificato che la data di scadenza del sessantesimo giorno per l’impugnazione scadeva il giorno di sabato 1° febbraio 2014. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto. 4. Occorre premettere in fatto che dalla sentenza impugnata risulta –e la circostanza è incontestata – risulta che la cartella di pagamento venne notificata al contribuente in data 3 dicembre 2013; inoltre, per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate (controricorso, pag. 1), l’originario ricorso venne spedito dal contribuente per la notificazione in data 31 gennaio2014, e quindi tempestivamente, nel termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e venne consegnato ai destinatari il successivo 3 febbraio 2014. E’ pacifico che il contribuente si avvalse per la notifica del ricorso di primo grado di un operatore di posta privata, non solo perché ammesso dalle parti (pag. 13 del ricorso, nonché pagg. 1 e 4 del controricorso dell’Agenzia delle entrate e pagg. 9 e 10 del controricorso dell’agente della riscossione, le quali sul punto ribadiscono l’eccezione di inammissibilità per inesistenza della notifica già formulata nei gradi di merito), ma anche perché sulla questione ebbe a pronunciarsi il giudice di primo grado che, come si legge anche nell’esposizione in fatto della sentenza d’appello, per tale motivo dichiarò il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta privata. 5. Ciò posto, deve osservarsi che sulla questione della notifica degli atti a mezzo posta privata le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019) aveva riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 -così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 - la r iserva in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019). 6. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza, come invece in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. 7. Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso di primo grado è stato spedito per la notificazione il 31 gennaio 2014, ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017, di entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.) 8. La possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte, rende però necessaria la preventiva verifica della tempestivitàdell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto e ciò perché «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.). 9. In senso analogo si è pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 -tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del "servizio postale universale", nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della legge n. 124/2017». 10. S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la controparte si sia costituita o meno in giudizio (giacché, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è rilevabile d'ufficio -cfr., ex multis, Cass. n. 17363 del 2020 - e non sanabile per effetto della costituzione della controparte –cfr. Cass.n. 7814 del 2003 - stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza–cfr. Cass. n. 11222 del 2002; Cass.n. 12238 del 2006), la verifica relativa alla tempestività o menodel ricorso che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del la notifica dell’atto impositivo, ma che consideri quale termine ad quem – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – non già il momento della spedizione da parte del ricorrente (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che il ricorso sia stato ricevuto dalla controparte. 11. A tali principi si è all’evidenza ispirata la CTR allorquando ha fatto riferimento alla data del 3 febbraio 2014, in cui l’originario ricorso del contribuente venne «ricevuto dall’Ufficio» ma ha errato nel dichiararlo inammissibile per tardività, in quanto il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel caso di specie, non andava a scadere il giorno di sabato 1° febbraio 2014 bensì in quello successivo non festivo di lunedì 3 febbraio 2014, a tale data dovendosi intendere prorogato l’originario termine ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., dettato in materia di computo dei termini ed applicabile ai giudizi tributari per rinvio fattone dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 12. Al riguardo va ricordato che questa Corte haripetutamente affermato che anche nelle controversie tributarie, «iltermine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada disabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno» (Cass. n. 11269 del 2016; conf. Cass. n. 21489 del 2017, Cass. n. 9706 del 2021, non massimate). 13. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo nonché la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per l’esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g
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