CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 agosto 1983
Cassazione n. 14539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1983 avverso la sentenza del 04/07/2016 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 712 cod. pen., così riqualificando il fatto originariamente contestato quale delitto di cui all'art. 648 cod. pen., condannandolo alla pena di € 600,00 di ammenda; che contro tale decisione, in data 9 novembre 2016, è stato proposto appello sottoscritto dal difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale rileva che gli elementi emersi a carico dell'imputato non potevano considerarsi prova sufficiente ai fini di una pronuncia di condanna e che la pena comminata era eccessiva, e che tale impugnazione che è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 cod. proc .pen.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria; considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto all'Albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione); che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000); considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così