CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 25687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -, 175-7699/2022 [OSCURATO:PERSONA].E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Bergamo, in data 17 febbraio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (possesso di ciclomotore provento di delitto). 1.1 Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza della provenienza da delitto del ciclomotore condotto; II) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione che sanziona per colpa l'incauto acquisto, di cui all'art. 712 cod. pen.; III) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili. 2.1. Le doglianze svolte in punto di accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con corretti argomenti giuridici ed esauriente disamina dei dati probatori. Il giudice del merito ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ed ha conseguentemente rigettato la richiesta derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale, ampiamente motivando e, in particolare, valorizzando negativamente non solo il comportamento dell'imputato (che, alla vista delle forze dell'ordine, tentava rovinosamente la fuga), ma anche la mancanza di spiegazioni alternative in riferimento all'origine dei beni in suo possesso ed alla fuga. La Corte territoriale si è così conformata al consolidato orientamento di questa Corte (solo tra le più recenti massimate: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; da ultimo, Sez. 2, n. 20547, del 13/5/2022, Pellegrino, n.m.), secondo il quale per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede. Ed inoltre, la sussistenza del dolo può essere desunta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (sin da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); né, in tal senso, si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che 175-7699/2022 comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). D'altro canto, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), ovverosia quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). Nel caso di specie, la ricezione di un ciclomotore da soggetto non meglio identificato, la tentata fuga e l'omessa indicazione di attendibile spiegazione alternativa sono fattori certamente sintomatici del dolo - quanto meno eventuale - di ricettazione ed escludono la qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale. 2.2. In tema di attenuanti generiche, richieste e respinte nel giudizio di merito, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcuna violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla capacità a delinquere del colpevole, desunta dal comportamento dell'imputato e dal precedente penale a suo carico, hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, di cui all'art. 133, comma 2, cod. pen.. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 175-7699/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera