Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 43375/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: BAGGIO.ALFREDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione continuata commesso ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, ritenendo non validamente presentata quella depositata dal difensore della persona offesa, essendo la sottoscrizione di quest'ultima in calce all'atto priva di autenticazione.

2. Avverso la sentenza ricorre il D'Ambra, nella sua qualità di parte civile, deducendo violazione di legge.

In tal senso il ricorrente evidenzia che la firma apposta dal difensore espressamente delegato al deposito dalla persona offesa in calce all'attestazione di ricezione della querela presso la Procura della Repubblica di Napoli costituisca adempimento atto a confermare la provenienza dell'atto, valendo come autenticazione della firma del querelante.

Né alcun dubbio potrebbe sussistere sulla qualifica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia del D'Ambra, essendo la stessa stata tacitamente nominata nella stessa querela laddove le viene conferita la delega alla sua presentazione "con ogni facoltà come per legge".

3. Il difensore dell'imputato ha proposto memoria - formalmente qualificata come "controricorso" - con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile stante il difetto di formale autenticazione della sottoscrizione del querelante e l'assenza di una valida nomina del difensore di fiducia che ha presentato la querela al momento della sua presentazione, essendo la stessa intervenuta solo successivamente all'atto della costituzione di parte civile.

La difesa eccepisce altresì l'erronea individuazione del numero della sentenza impugnata nella procura speciale rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione del ricorso.

Con ulteriore memoria del 13 febbraio 2023 - denominata "motivi nuovi" - lo stesso difensore ha ribadito le proprie obiezioni sull'ammissibilità del ricorso.

4. Il 3 marzo, il 24 maggio e il 15 settembre 2023 il difensore della parte civile ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente deve darsi atto che il difensore della parte civile ricorrente ha presentato istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire a causa di motivi di salute (affezione da [OSCURATO:PERSONA]2).

Istanza che è stata rigettata con l'ordinanza di cui al verbale dell'udienza.

Ed in tal senso va ribadito anzitutto che, per il consolidato insegnamento di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen. che prevede la valutazione dei legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (ex multis Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Musto, Rv. 282937).

E' dunque escluso che il difensore della parte civile abbia diritto al rinvio se effettivamente impedito a comparire.

Ciò non toglie che la Corte possa comunque concèdere discrezionalmente il rinvio richiesto, facoltà che non si è inteso coltivare in difetto della prospettazione dell'effettiva impossibilità di comparire.

Infatti, il difensore si è limitato a prospettare in termini solo generici di avere sintomi parainfluenzali («febbre, mal di testa e, soprattutto, dolori articolari»), rimandando ad una certificazione medica invero non allegata all'istanza, corredata semplicemente dall'attestazione di positività al.

Sars .Cov-2 rilasciata a seguito dell'esecuzione di un tampone antigenico.

In proposito va poi evidenziato, per desiderio di completezza, che la mera positività al virus non è di per sé sufficiente ad integrare l'impedimento a comparire, giacchè, contrariamente a quanto era previsto nella vigenza della normativa succedutasi negli ultimi anni per arginare l'emergenza pandemica, non comporta l'obbligo di isolamento del soggetto risultato contagiato dal virus, atteso che l'art. 9 del d.l. n. 105 del 2023 ha abrogato l'art. 10-ter della

I. n. 87 del 2021 che da ultimo aveva imposto tale isolamento (all'evidenza incompatibile con la possibilità di comparire in udienza).

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente e dunque a prescindere da ogni verifica della validità della querela proposta dalla persona offesa.

Va infatti ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: BAGGIO.ALFREDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione continuata commesso ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, ritenendo non validamente presentata quella depositata dal difensore della persona offesa, essendo la sottoscrizione di quest'ultima in calce all'atto priva di autenticazione. 2. Avverso la sentenza ricorre il D'Ambra, nella sua qualità di parte civile, deducendo violazione di legge. In tal senso il ricorrente evidenzia che la firma apposta dal difensore espressamente delegato al deposito dalla persona offesa in calce all'attestazione di ricezione della querela presso la Procura della Repubblica di Napoli costituisca adempimento atto a confermare la provenienza dell'atto, valendo come autenticazione della firma del querelante. Né alcun dubbio potrebbe sussistere sulla qualifica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia del D'Ambra, essendo la stessa stata tacitamente nominata nella stessa querela laddove le viene conferita la delega alla sua presentazione "con ogni facoltà come per legge". 3. Il difensore dell'imputato ha proposto memoria - formalmente qualificata come "controricorso" - con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile stante il difetto di formale autenticazione della sottoscrizione del querelante e l'assenza di una valida nomina del difensore di fiducia che ha presentato la querela al momento della sua presentazione, essendo la stessa intervenuta solo successivamente all'atto della costituzione di parte civile. La difesa eccepisce altresì l'erronea individuazione del numero della sentenza impugnata nella procura speciale rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione del ricorso. Con ulteriore memoria del 13 febbraio 2023 - denominata "motivi nuovi" - lo stesso difensore ha ribadito le proprie obiezioni sull'ammissibilità del ricorso. 4. Il 3 marzo, il 24 maggio e il 15 settembre 2023 il difensore della parte civile ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente deve darsi atto che il difensore della parte civile ricorrente ha presentato istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire a causa di motivi di salute (affezione da [OSCURATO:PERSONA]2). Istanza che è stata rigettata con l'ordinanza di cui al verbale dell'udienza. Ed in tal senso va ribadito anzitutto che, per il consolidato insegnamento di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen. che prevede la valutazione dei legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (ex multis Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Musto, Rv. 282937). E' dunque escluso che il difensore della parte civile abbia diritto al rinvio se effettivamente impedito a comparire. Ciò non toglie che la Corte possa comunque concèdere discrezionalmente il rinvio richiesto, facoltà che non si è inteso coltivare in difetto della prospettazione dell'effettiva impossibilità di comparire. Infatti, il difensore si è limitato a prospettare in termini solo generici di avere sintomi parainfluenzali («febbre, mal di testa e, soprattutto, dolori articolari»), rimandando ad una certificazione medica invero non allegata all'istanza, corredata semplicemente dall'attestazione di positività al. Sars .Cov-2 rilasciata a seguito dell'esecuzione di un tampone antigenico. In proposito va poi evidenziato, per desiderio di completezza, che la mera positività al virus non è di per sé sufficiente ad integrare l'impedimento a comparire, giacchè, contrariamente a quanto era previsto nella vigenza della normativa succedutasi negli ultimi anni per arginare l'emergenza pandemica, non comporta l'obbligo di isolamento del soggetto risultato contagiato dal virus, atteso che l'art. 9 del d.l. n. 105 del 2023 ha abrogato l'art. 10-ter della I. n. 87 del 2021 che da ultimo aveva imposto tale isolamento (all'evidenza incompatibile con la possibilità di comparire in udienza). 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente e dunque a prescindere da ogni verifica della validità della querela proposta dalla persona offesa. Va infatti ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 43375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris