CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 010Q2ZL ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bolzano dell'[OSCURATO:PERSONA] 2025 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. In particolare, la sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità nella misura in cui l'affermazione di responsabilità risulta fondata su un'inammissibile presunzione di dolo: quest'ultimo viene, infatti, desunto automaticamente dalla mera condotta materiale ascritta all'odierno ricorrente, in assenza di una puntuale analisi delle circostanze concrete del caso e senza che sia offerta un'adeguata e rigorosa dimostrazione della componente psicologica richiesta dalla fattispecie incriminatrice. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. In primo luogo, è necessario precisare che il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 pone al centro della fattispecie incriminatrice non già il conseguimento indebito del beneficio, bensì la violazione dell'obbligo di veridicità che grava sul dichiarante al momento della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tale prospettiva, la fattispecie incriminatrice risulta integrata sia quando ci si trova di fronte a delle dichiarazioni non rispondenti al vero sia di fronte ad omissioni, anche solo parziali, di dati di fatto rilevanti, contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o nelle ulteriori dichiarazioni richieste dalla normativa di settore. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che nella dichiarazione presentata con riferimento all'anno 2021 il ricorrente ha affermato di non aver percepito redditi propri, mentre dalle verifiche dell'Agenzia delleEntrate è emersa la percezione di redditi da lavoro dipendente per euro 3.200,58; inoltre, ha indicato per il fratello convivente un reddito parziale, omettendo gli ulteriori introiti risultanti dai CUD rilasciati dai vari datori di lavoro pari a complessivi euro 19.370,38. Tale omissioni e false dichiarazioni, concernenti sia la propria posizione sia quella del nucleo familiare, integra a pieno la condotta oggettiva prevista dalla norma incriminatrice. A ciò si aggiunge che l'imputato ha prodotto una sola certificazione reddituale del fratello, relativa a un periodo limitato, omettendo quelle riferite a periodi contigui e sostanzialmente continuativi. Si tratta, dunque, non di un errore o di una dimenticanza occasionale, ma di una consapevole selezione parziale della documentazione, idonea a rappresentare una situazione economica non veritiera. La Corte territoriale ha inoltre escluso la rilevanza delle giustificazioni addotte dalla difesa, osservando che la condizione detentiva e la dedotta assenza di rapporti costanti con il nucleo familiare non incidono sull'obbligo, gravante sul dichiarante, di verificare preventivamente la veridicità delle informazioni rese, obbligo che si estende anche alla situazione reddituale dei conviventi. In tal senso questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica e non viene meno neppure in caso di detenzione, anche prolungata, di uno dei componenti, permanendo in capo allo stesso l'obbligo di indicare i redditi dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343 - 01). Invero, il [OSCURATO:PERSONA] al momento della presentazione dell'istanza era perfettamente in grado di rendere una dichiarazione completa con l'autocertificazione, che ha sottoscritto personalmente, con corrette condizioni di reddito sia proprie che del nucleo familiare convivente. Quanto all'elemento soggettivo, è principio consolidato che le false indicazioni o omissioni devono essere sorrette da dolo generico rigorosamente provato, restando esclusa la responsabilità per mera negligenza, salva la configurabilità del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01; Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01). Nel caso di specie, tale elemento non è stato affermato in via presuntiva, ma è stato desunto da elementi concreti e convergenti: la falsità delle dichiarazioni relative ai redditi propri, l'omissione parziale di quelli del familiare convivente e la sottoscrizione dell'autocertificazione, che implica l'assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati indicati. Ne consegue che la motivazione non presenta alcun vizio, ma si fonda su un percorso argomentativo idoneo a sostenere la sussistenza del dolo. 34. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDEPOSITMAr C,A1 4