CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 29304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 23153 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2013-2018 controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima (Studio UcKmar), in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 105/01/2023, depositata in data 3 maggio 2023, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base delle risultanze delle attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Trieste, l’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2013-2018, l’Iva indebitamente detratta - oltre interessi e sanzioni – in relazione a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso acquisti di materiali plastici provenienti da fornitori UE “interponendo” nell’acquisto alcune ditte nazionali c.d. cartiere praticanti prezzi inferiori a quelli proposti per i medesimi prodotti dagli operatori comunitari, creando, in tal modo, un indebito credito Iva. 2.Avverso i suddetti avvisi, la suddetta società proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 3/02/22, li respingeva. 3.La sentenza di primo grado, appellata dalla società, veniva riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 105/01/2023.4.Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste, con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato a cinque motivi. 6. Sia la società contribuente che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] -la società contribuente ha dedotto, nella memoria depositata ex art. 3 8 0 bis 1 c.p.c.,diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens, tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva delle riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024, prospettando , con riguardo alla stessa , anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n. 21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. , al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservandoall’esito la decisione; -appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]