CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contropro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagnan. 1616/2019 depositata il 12/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10762/2020Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 9629/2026Data pubblicazione 15/04/2026La contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi in liquidazione, hainteso cedere la propria partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]alla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., già socio di maggioranza della cedentee della ceduta.Con delibera del consiglio di amministrazione del 27 marzo 2008 lacedente soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva deciso di ricapitalizzare lapartecipata da cedersi [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di€.9.500.000,00 tramite rinuncia di un credito per pari importo vantato neiconfronti della stessa partecipata cedenda, condizionato alla delibera diaumento di capitale purché effettuato entro il 31 dicembre 2008.Contestualmente alla rinuncia al credito, ha aumentato di pari importo ilconto partecipazione relativo a [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. In sede diverifica fiscale, tale ultima iscrizione è stata ritenuta in contrasto con ilvincolo di destinazione di quelle somme, tanto più considerando chel’aumento di capitale non era stato sottoscritto alla data prevista, dondeavrebbe dovuto esservi uno storno di scritture, in modo da far riemergereil credito non impiegato nell’aumento di capitale, mai eseguito.Nel giugno del 2009 la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ceduto la suaintera partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] alla propria controllatavalore della partecipazione al 31 dicembre 2008 la somma di€.11.293.335,11 ove era però inserito il credito di €.9.500.000,00, in veritàmai ceduto perché l’aumento di capitale non era stato sottoscritto. Sottrattatale ingente somma indebitamente calcolata, la plusvalenza da cessione èaumentata considerevolmente e, pur considerata la cessione dipartecipazione in regime PEX, la maggior plusvalenza tassabile è statacalcolata nel 5% dell’importo erroneamente inserito, ovvero la citatasomma di €.9.500.000,00.Numero registro generale 10762/2020Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 9629/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ne seguiva avviso di accertamento in data 11 settembre 2014,impugnato tanto dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto dallacessionaria (e consolidante) [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., affermando laregolarità dell’appostamento di bilancio.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorreper cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, prospettando unico motivo, mentre sono rimasteintimate le società contribuenti.In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost.Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoriascritta in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorsoerariale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione prospetta censura exart. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedegli artt. 87 e 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, anche in combinatodisposto con l’art. 1353 c.c., avendo il giudice dell’appello erroneamenteritenuto che il valore della partecipazione in una società di capitaliappartenente alla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, poi cedutaad altra società, dovesse essere calcolato tenendo conto di un versamentoeffettuato dalla socia in conto futuro aumento di capitale, mai in concretorealizzato.Il motivo è fondato nei termini che seguono.1.1. Come si è mostrato sopra, la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deliberòdi partecipare al programmato aumento del capitale sociale della propriapartecipata [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]., da attuare entro il 31dicembre 2008, mediante la rinuncia di un proprio credito vantato neiconfronti di quest’ultima. Tale aumento di capitale sociale non venne maideliberato dalla partecipata che, successivamente, il 9 giugno 2009 venneceduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l., esponendo in dichiarazione unaNumero registro generale 10762/2020Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 9629/2026Data pubblicazione 15/04/2026plusvalenza di soli euro 6.664,89, avendo nella propria contabilitàriconosciuto un valore della ridetta partecipazione ancorato al prefatoaumento di capitale mai deliberato (pari ad euro 9.950.000,00).1.2. Va ricordato che in tema di aumento del capitale sociale dellesocietà di capitali, l’orientamento di questa Suprema Corte di legittimità ècostante nell’affermare che le erogazioni in conto di futuro aumento dicapitale effettuate da un socio in favore della società, condizionateall’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinatotermine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a caricodella società l’obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo,poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di capitale potenziale,destinato a divenire effettivo soltanto a seguito della delibera di aumento(così Cass., I, n. 31186/2018; n. 24093/2023).Più precisamente, è stato affermato che per qualificare la dazione comeversamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificareche la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento dicapitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici didettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberatol'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenutenelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausolestatutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto,capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti,non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nellescritture contabili.Pertanto, per versamento in conto futuro aumento di capitale devonointendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che nonsiano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo unospecifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumentonon sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, peressere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale daNumero registro generale 10762/2020Numero sezionale 3011/2026Numero di raccolta generale 9629/2026Data pubblicazione 15/04/2026lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito (cfr. Cass.I, n. 34503/2021).2. Incontroverso che entro il termine fissato del 31 dicembre 2008nessun aumento di capitale venne deliberato dalla controllata, poi ceduta,deve necessariamente concludersi che la cedente soc. [OSCURATO:PERSONA].r.l. al 1° gennaio 2009 maturò nei confronti della ridetta partecipata uncredito da ripetizione dell’indebito versato (pari alla somma vincolata con ladelibera al programmato aumento di capitale).Ne consegue l’errore nell’appostazione in bilancio di un valore dellapartecipazione nella medesima società poi ceduta, aumentato esattamentedi un importo pari al credito da indebito vantato, non rinvenendosi nelpatrimonio della partecipata un effettivo aumento di capitale, maisottoscritto.3. In definitiva il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata conrinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti in fatto,uniformandosi ai sopraindicati principi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI