CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 23598/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via G.G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1945/26/19, depositata il 30 aprile 2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1945/26/19, depositata il 30 aprile 2019 , la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così confermando il decisum di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale avente ad oggetto la rettifica (per classe, consistenza e rendita) del classamento proposto con dichiarazione docfa della contribuente relativamente aquattro unità immobiliar i ubicat e alla via [OSCURATO:PERSONA] di Brescia (in catasto al fol. 172, mappale 408,sub 173, 174, 175 e 176); 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che: -«le rettifiche, operate in seno ed all'esito della procedura DOC.FA, come di recente ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza 12425 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono sempre legittime, anche se il diversoclassamento è determinato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi, così come peraltro rappresentati ed inseriti dallo stesso contribuente nel documento trasmessoall'Ufficio»; - il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento, pertanto, doveva ritenersi soddisfatto «anche con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita nel caso di procedura DOCFA (C. Cass n.12497/2016 e CTR Milanon.1086/33/2017 del 12.12.2016) »; - in punto di rettifica della classe (dalla n. 5 alla n. 6) il criterio comparativo era stato correttamente impiegato dall’Agenzia, in quanto venivano in rilievo unità immobiliari ubicate in un’area «di pregio in quanto di tipo direzionale-residenziale e caratterizzata da edifici moderni, funzionali econ caratteristiche strutturali degne di nota.»; 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 7 agosto 1990, n. 241,art. 3, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, assumendo che - a fronte della compiutezza motivazionale dell’avviso di accertamento, rilevata dal giudice del gravame nei termini di un «inammissibile spazio di immunità dell’ente impositore» siccome «sempre legittime» le rettifichedelle dichiarazioni catastali presentate con procedura docfa - nella fattispecie emergeva che la rettifica aveva avuto ad oggetto classe e consistenza catastale delle unità immobiliari (dietro rideterminazione del numero dei vani), e senz’alcuna esplicitazione delle ragioni che avevano portato ad una siffatta rideterminazione dei corrispondenti dati indicati nella dichiarazione di parte; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, sull’assunto che - nel rilevare il corretto impiego del criterio comparativo di classamento - il giudice del gravame aveva fin ito per valorizzare dati istruttori dei quali non era stata offerta alcuna indicazione nell’atto impugnato, così pronunciando sulla base di elementi di giudizio non utilizzabili; -col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e deduce che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla difesa svolta da essa esponente in ordine alla consistenza catastale oggetto di rettifica, essendosi rilevato che la rettifica sul punto imponeva «una specifica indicazionedel perché e su quali elementi poggi la rettifica»; 2. –la trattazione del ricorso va rimessa in pubblica udienza;3. – con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); - e si è, quindi , rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); 3.1 - a riguardo di quest’ultimo profilo, la Corte ha, poi, rilevato che la rideterminazione del numero dei vani catastaliimpone una più diffusa motivazionedella rettifica catastale in quanto questa incide sul «tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.» (così Cass., 10 maggio 2021, 12278 cui adde Cass., 14 aprile 2023, n. 10001; Cass., 10 ottobre 2022, n. 29367; Cass., 15 marzo 2022, n. 8349); - in senso contrario si è, però, osservato che l'obbligo di motivazione dell’avvisodi rettifica della dichiarazione docfa, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104); -e, in posizione in qualche modo intermedia, si è (anche) sostenuto che, ove sia effettuata una rideterminazione del numero dei vani catastali, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi, e della classe attribuita, solo quando tra le parti non vi sia contestazione circa la struttura e le dimensioni dell'unità immobiliare; laddove, viceversa, la diversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circa una diversa estensione dell'unità immobiliare, in termini di ampliamento o riduzione, la motivazione dell'avviso di rettifica deve esplicitare in maniera più approfondita le ragioni poste a base della rettifica(Cass., 27 luglio 2022, n. 23538); 4. -come reso esplicito da quanto sin qui esposto, la quaestio iuris di fondo che ne emergeriveste rilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 6 375 cod. proc. civ., così che ne risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza; - come, poi, già rimarcato dal la Corte, la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante, così che, in applicazione analogica dell’art. 380-bis, c. 3, cod. proc. civ., è ammissibile la rimessione della causa dall’adunanza camerale alla pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]