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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17735/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, di conferma dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 20 luglio 2023 che ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, con eventuale prescrizione del divieto di comunicare con terzi e controllo elettronico, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all' art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 del d.P.R.309/1990, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] kg 10,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto ulteriori kg 25,5 di hashish all'interno dell'autolavaggio da lui gestito.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione dell'art. 275, comma 3 e 3 bis cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità a soddisfare le esigenze cautelari del domicilio indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, anche con impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza.

Il giudice del riesame non ha adeguatamente preso in esame gli elementi, con carattere di novità, che il difensore aveva allegato a sostegno della istanza di modifica della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari.

In particolare, il giudice ha trascurato di valutare le determinazioni cautelari assunte dal Gip del Tribunale di Torino, nell'ambito di altro procedimento, principale rispetto quello odierno (recante RG 3386/2022), con ordinanza del 18/07/2023, con cui il giudice ha disposto la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza di via [OSCURATO:PERSONA] n. 3.

Evidenzia il ricorrente che la sostituzione della misura cautelare è stata disposta in relazione ad un procedimento scaturito dalle medesime indagini, concernente la contestazione di un fatto più grave rispetto quello per il quale si procede con l'odierno procedimento.

Pertanto, è palese la contraddittorietà e la difformità di valutazioni tra quella assunta dal Gip del Tribunale di Torino che, nell'ambito del suddetto procedimento principale ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria, e le determinazioni della Corte di appello di Torino, confermate dal Tribunale del riesame che, in relazione ad un episodio di spaccio di stupefacenti meno grave, invece afferma la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, rigettando la richiesta.

Evidenzia altresì il ricorrente che, trattandosi di procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è certamente pronosticabile che, in sede esecutiva, la pena venga rideterminata previo riconoscimento del vincolo della continuazione.

In ragione di tale vincolo tra i reati per i quali attualmente si procede e quello giudicato dal Gup di Torino, esitato in sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del 30/06/2023, è logico sostenere che la misura cautelare debba essere proporzionata alla pena che sarà irrogata a titolo di aumento per la continuazione con il reato più grave per il quale è intercorsa sentenza di condanna.Infine, il giudice del riesame non ha espresso alcuna valutazione di adeguatezza del domicilio presso cui eseguire la misura, costituito dall'abitazione familiare dove è stabilito il nucleo familiare del ricorrente.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, valutando entrambi gli argomenti posti a fondamento della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare del ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.

In particolare, con riferimento alla pendenza del procedimento recante numero RG 3386 del 2022 nell'ambito del quale, a seguito di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e nell'ambito del quale il Gip del Tribunale di Torino ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice del riesame ha affermato che la circostanza secondo cui i due reati contestati nell'ambito dei due diversi procedimenti possano essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena, debba essere valutata in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione.

Né l'argomento illustrato dal ricorrente attesta un affievolirsi delle esigenze cautelari, posto che egli ha già riportato ben tre condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti: la prima per un fatto risalente al 2007; la seconda per un fatto commesso tra il 2006 e il 2007 e la terza per un fatto del 2015, divenuta irrevocabile nel 2017.

Dopo la scarcerazione, il ricorrente ha ripreso l'attività di spaccio di stupefacente del tipo hashish e cocaina in elevati quantitativi, avvalendosi dello schermo formale dell'autolavaggio e disponendo di correi disponibili ad effettuare il trasporto ( fatti per i quali si è instaurato il procedimento n.3386 del 2022).

Cessate le limitazioni della libertà personale, il Darnak ha commesso sei ulteriori episodi di spaccio in sei mesi, oltre l'ulteriore episodio per il quale si procede nell'odierno procedimento.

Evidentemente, afferma il giudice, non sussistono argomentazioni valide per sostenere che il periodo trascorso in carcere abbia sortito alcun effetto deterrente nella reiterazione dei reati, confermandosi, invece, una preoccupante perseveranza nella condotta illecita che assume caratteristiche di vero e proprio stile di vita.

In relazione alla richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella domiciliare, il giudice del riesame ha affermato che il reato possa essere reiterato anche in ambiente domestico, posto che il ricorrente si è avvalso di solidi contatti con i canali di approvvigionamento dello stupefacente che gli consentirebbero di gestire il traffico anche durante l'espiazione della misura domiciliare.

Anche la previsione del divieto di comunicare con terzi e il presidio del braccialetto elettronico non sono idonei a fronteggiare il pericolo di recidivanza ma, semmai, il pericolo di fuga che tuttavia in questo caso non è stato ravvisato.

Il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto la misura carceraria più adeguata alla gravità dei fatti così come descritti e alla personalità dell'indagato, più volte condannato per il medesimo reato, privo di alcuna attività lavorativa stabile, con consolidati contatti con il mondo del narcotraffico.

L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, di conferma dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 20 luglio 2023 che ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, con eventuale prescrizione del divieto di comunicare con terzi e controllo elettronico, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all' art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80 del d.P.R.309/1990, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] kg 10,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto ulteriori kg 25,5 di hashish all'interno dell'autolavaggio da lui gestito. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione dell'art. 275, comma 3 e 3 bis cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità a soddisfare le esigenze cautelari del domicilio indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, anche con impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza. Il giudice del riesame non ha adeguatamente preso in esame gli elementi, con carattere di novità, che il difensore aveva allegato a sostegno della istanza di modifica della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. In particolare, il giudice ha trascurato di valutare le determinazioni cautelari assunte dal Gip del Tribunale di Torino, nell'ambito di altro procedimento, principale rispetto quello odierno (recante RG 3386/2022), con ordinanza del 18/07/2023, con cui il giudice ha disposto la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza di via [OSCURATO:PERSONA] n. 3. Evidenzia il ricorrente che la sostituzione della misura cautelare è stata disposta in relazione ad un procedimento scaturito dalle medesime indagini, concernente la contestazione di un fatto più grave rispetto quello per il quale si procede con l'odierno procedimento. Pertanto, è palese la contraddittorietà e la difformità di valutazioni tra quella assunta dal Gip del Tribunale di Torino che, nell'ambito del suddetto procedimento principale ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria, e le determinazioni della Corte di appello di Torino, confermate dal Tribunale del riesame che, in relazione ad un episodio di spaccio di stupefacenti meno grave, invece afferma la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, rigettando la richiesta. Evidenzia altresì il ricorrente che, trattandosi di procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è certamente pronosticabile che, in sede esecutiva, la pena venga rideterminata previo riconoscimento del vincolo della continuazione. In ragione di tale vincolo tra i reati per i quali attualmente si procede e quello giudicato dal Gup di Torino, esitato in sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del 30/06/2023, è logico sostenere che la misura cautelare debba essere proporzionata alla pena che sarà irrogata a titolo di aumento per la continuazione con il reato più grave per il quale è intercorsa sentenza di condanna.Infine, il giudice del riesame non ha espresso alcuna valutazione di adeguatezza del domicilio presso cui eseguire la misura, costituito dall'abitazione familiare dove è stabilito il nucleo familiare del ricorrente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, valutando entrambi gli argomenti posti a fondamento della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare del ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, con riferimento alla pendenza del procedimento recante numero RG 3386 del 2022 nell'ambito del quale, a seguito di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e nell'ambito del quale il Gip del Tribunale di Torino ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice del riesame ha affermato che la circostanza secondo cui i due reati contestati nell'ambito dei due diversi procedimenti possano essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena, debba essere valutata in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione. Né l'argomento illustrato dal ricorrente attesta un affievolirsi delle esigenze cautelari, posto che egli ha già riportato ben tre condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti: la prima per un fatto risalente al 2007; la seconda per un fatto commesso tra il 2006 e il 2007 e la terza per un fatto del 2015, divenuta irrevocabile nel 2017. Dopo la scarcerazione, il ricorrente ha ripreso l'attività di spaccio di stupefacente del tipo hashish e cocaina in elevati quantitativi, avvalendosi dello schermo formale dell'autolavaggio e disponendo di correi disponibili ad effettuare il trasporto ( fatti per i quali si è instaurato il procedimento n.3386 del 2022). Cessate le limitazioni della libertà personale, il Darnak ha commesso sei ulteriori episodi di spaccio in sei mesi, oltre l'ulteriore episodio per il quale si procede nell'odierno procedimento. Evidentemente, afferma il giudice, non sussistono argomentazioni valide per sostenere che il periodo trascorso in carcere abbia sortito alcun effetto deterrente nella reiterazione dei reati, confermandosi, invece, una preoccupante perseveranza nella condotta illecita che assume caratteristiche di vero e proprio stile di vita. In relazione alla richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella domiciliare, il giudice del riesame ha affermato che il reato possa essere reiterato anche in ambiente domestico, posto che il ricorrente si è avvalso di solidi contatti con i canali di approvvigionamento dello stupefacente che gli consentirebbero di gestire il traffico anche durante l'espiazione della misura domiciliare. Anche la previsione del divieto di comunicare con terzi e il presidio del braccialetto elettronico non sono idonei a fronteggiare il pericolo di recidivanza ma, semmai, il pericolo di fuga che tuttavia in questo caso non è stato ravvisato. Il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto la misura carceraria più adeguata alla gravità dei fatti così come descritti e alla personalità dell'indagato, più volte condannato per il medesimo reato, privo di alcuna attività lavorativa stabile, con consolidati contatti con il mondo del narcotraffico. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.